Carta dei Diritti del Passeggero
CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO
Quinta edizione AMBITO DI APPLICAZIONE ED INFORMAZIONI ESSENZIALI Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché dal Codice della Navigazione in via residuale. Alle Compagnie aeree dell'Unione Europea si applicano la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario (CE) N.2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) N.889/2002, ed il Regolamento (CE) N.261/2004. Le Compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l'Unione Europea hanno l'obbligo di informare i passeggeri circa il regime seguito per la responsabilitÃ* nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia). Tutte le Compagnie aeree hanno, comunque, l'obbligo di fornire almeno l'indicazione dei limiti di responsabilitÃ* che si applicano nei casi di: decesso o lesione personale distruzione, perdita o danno del bagaglio, con l'avvertenza della possibilitÃ* a stipulare idonea assicurazione per i bagagli di particolare valore danno causato da ritardo Tutte le Compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo. IL BIGLIETTO AEREO E' un documento individuale o collettivo che può rivestire forma cartacea o elettronica. In caso di acquisto di biglietto elettronico il passeggero ha diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con le stesse informazioni previste per il biglietto aereo tradizionale. Il biglietto aereo costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto; quest'ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita. Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto aereo ed assume generalmente la dizione di "Condizioni di contratto". LA PRENOTAZIONE DEL VOLO Dove si effettua: nelle agenzie di viaggio nelle agenzie e filiali di compagnia aerea telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia di viaggio via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree Il passeggero all'atto della prenotazione deve ricevere informazioni su: compagnia aerea che effettivamente svolgerÃ* il collegamento orari dei voli tipo di aeromobile tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."- Passenger Name Record) Se prenota in agenzia di viaggio, il passeggero può richiedere le schermate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole. Nel caso di persona a ridotta mobilitÃ* o minore non accompagnato è necessario rappresentare tale condizione al momento in cui si effettua la prenotazione e richiedere informazioni sulle modalitÃ* di erogazione del servizio di assistenza prestato dalla Compagnia. Ulteriori informazioni in merito ai passeggeri a ridotta mobilitÃ* sono disponibili sul sito [url]www.enac-italia.it[/url] alla sezione Carta dei Diritti del Passeggero. E' consigliabile, comunque, presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per esperire agevolmente le operazioni di imbarco. Il contratto di trasporto si perfeziona con L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO. COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO PROLUNGATO REGOLAMENTO COMUNITARIO N.261/2004 IN VIGORE DAL 17 FEBBRAIO 2005 AMBITO DI APPLICAZIONE voli di linea e voli non di linea passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, oppure passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario in un Paese Membro dell'U.E., qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario e salvo che non siano stati giÃ* erogati benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione REQUISITI il passeggero deve possedere un biglietto aereo oppure un biglietto aereo emesso nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e: - presentarsi all'accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dal vettore aereo, dall'operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato - oppure, qualora non sia indicata l'ora, presentarsi all'accettazione al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata Le medesime tutele si applicano al passeggero trasferito dal vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedeva una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. N.B. Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. DISSERVIZI Nel caso in cui si verifichino i disservizi di seguito elencati, ai passeggeri coinvolti sono riconosciuti una serie di diritti. NEGATO IMBARCO: SI VERIFICA QUANDO L'AEROMOBILE PARTE MA IL PASSEGGERO NON È IMBARCATO. Il vettore è obbligato in primo luogo a verificare tramite appello se vi siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero ed il vettore nonché dell'assistenza indicata al punto B. "Rimborso o imbarco su volo alternativo" delle modalitÃ* di protezione. Solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il vettore aereo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti, con l'obbligo di fornire quanto indicato al punto A. "Compensazione pecuniaria", al punto B. "Rimborso o imbarco su volo alternativo" ed al punto C. "Assistenza" delle modalitÃ* di protezione. CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO L'AEROMOBILE NON PARTE. In caso di cancellazione del volo il vettore ha l'obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto A."Compensazione pecuniaria" delle modalitÃ* di protezione, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell' orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo originariamente previsto meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. RITARDO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL' AEROMOBILE SIA RITARDATA RISPETTO ALL'ORARIO DI PARTENZA PREVISTO. In caso di ritardo del volo rispetto all'orario di partenza previsto: di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'U.E. il vettore ha l'obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto C. "Assistenza" delle modalitÃ* di protezione. Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l'obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto B. "Rimborso o imbarco su un volo alternativo" delle modalitÃ* di protezione. MODALITA' DI PROTEZIONE A. COMPENSAZIONE PECUNIARIA La compensazione pecuniaria prevista ammonta a: € 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km € 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'E.U. Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilitÃ* di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due ore, le tre ore o le quattro ore. La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall'ammontare del prezzo pagato all'atto dell'acquisto del biglietto. B. RIMBORSO O IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO Al passeggero deve essere offerta la scelta tra: rimborso entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio giÃ* effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e se del caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilitÃ* di posti Nel caso di cittÃ* o regioni servite da più aeroporti, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione sono a carico del vettore aereo. ASSISTENZA Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a: pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo al trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all'organizzatore che a sua volta compenserÃ* il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l'adempimento del contratto. N.B. NEL CASO DI NEGATO IMBARCO O CANCELLAZIONE DEL VOLO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA E I LORO EVENTUALI ACCOMPAGNATORI O CANI DA ACCOMPAGNAMENTO NONCHÉ I BAMBINI NON ACCOMPAGNATI HANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA E DEBBONO RICEVERE L'ASSISTENZA INDICATA AL PUNTO C. DELLE MODALITÀ DI PROTEZIONE. ULTERIORI DIRITTI DEI PASSEGGERI SISTEMAZIONE IN CLASSE SUPERIORE O INFERIORE Qualora il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare. Qualora, invece, il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, dovrÃ* essere corrisposto un rimborso entro sette giorni – in contanti, mediante trasferimento bancario, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi: del 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree fino a 1.500 Km del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km del 75% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'U.E. DANNI DA RITARDO Oltre alle forme di assistenza previste in caso di ritardo dal Regolamento (CE) N.261/2004, nei trasporti effettuati da compagnie aeree comunitarie o da compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, la compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero a causa del ritardo fino a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - equivalenti a circa €.4.841,00 - per passeggero. Il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle. Il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilitÃ* nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui è stato stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diversa. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione del volo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti. IRRINUNCIABILITA' Gli obblighi nei confronti del passeggero stabiliti dal Regolamento (CE) N.261/2004 non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncie, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. RISARCIMENTO L'applicazione delle modalitÃ* di protezione previste dal Regolamento (CE) N.261/2004 lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad esperire eventuali azioni risarcitorie. VIAGGIO TUTTO COMPRESO Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: "volo aereo", "alloggio", "altri servizi"(es. escursioni, manifestazioni e spettacoli), di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte (Direttiva 90/314/ CEE e Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.1995), sarÃ* l'organizzatore con il quale il passeggero ha stipulato il contratto ad assicurare al passeggero stesso ogni tipo di assistenza. Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha il diritto di sapere che: deve ricevere dall'organizzatore precise informazioni sul viaggio l'opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro, tra le altre cose, la destinazione, l'itinerario, la sistemazione alberghiera, i pasti, il prezzo, nonché informazioni generali in materia di documenti di espatrio e visto d'ingresso le informazioni contenute nell'opuscolo sono vincolanti per l'organizzatore il passeggero deve ricevere una copia del contratto di vendita con il timbro o la firma dell'organizzatore il passeggero ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona dandone notizia all'organizzatore entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza il prezzo pattuito non può essere variato a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto. In tal caso l'eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può aver luogo nei 20 giorni che precedono la partenza prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal contratto o per la cancellazione del pacchetto non per colpa del passeggero, questi ha il diritto di scegliere un altro pacchetto turistico equivalente (stesso importo riportato nel catalogo) o di qualitÃ* superiore senza supplemento di prezzo. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo fosse di qualitÃ* inferiore, il passeggero ha titolo al rimborso della differenza L'organizzatore è responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali, pertanto qualsiasi azione dovrÃ* intraprendersi nei confronti dell'organizzatore stesso. Il passeggero può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organizzatore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. RESPONSABILITA' RELATIVE AL BAGAGLIO COMPAGNIE AEREE COMUNITARIE E COMPAGNIE AEREE CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999. In caso di ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa €.1.167,00) a meno che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilitÃ* nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato (consegnato al momento dell'accettazione) il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa €.1.167,00). La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo: un difetto inerente al bagaglio stesso che la compagnia medesima dimostri che la responsabilitÃ* del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione Il limite di 1000 DSP* ( circa €.1.167,00 ) potrÃ* essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell'eventuale relativo supplemento. Il passeggero che intende dichiarare un maggior valore del proprio bagaglio ha diritto di prendere visione di un tariffario sugli eventuali costi supplementari. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio a mano, compresi gli oggetti personali, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP* (circa €.1.167,00) solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia aerea. MODALITA' DI RECLAMO Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta - usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property Irregularity Reports) disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale -, a pena di decadenza, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna. Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al momento della consegna, altrimenti spetterÃ* al passeggero provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti. Se la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all'una o all'altra compagnia. COMPAGNIE AEREE CHE NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999 Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dell'accettazione) la compagnia aerea è responsabile, a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Il passeggero ha diritto di ricevere, da parte della compagnia aerea, un risarcimento fino a 17 DSP * ( circa €. 20,00 ) per chilogrammo. Il limite di 17 DSP* (circa €. 20,00 ) potrÃ* essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell'eventuale relativo supplemento. Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP* ( circa € 388,00 ) solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia aerea. MODALITA' DI RECLAMO Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta - usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property Irregularity Reports) disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale - a pena di decadenza, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna. Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al momento della consegna, altrimenti spetterÃ* al passeggero provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di effettivo arrivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti. RESPONSABILITA' RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE COMPAGNIE AEREE COMUNITARIE E COMPAGNIE AEREE CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999. Non esistono limiti di responsabilitÃ* in caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali. Comunque per danni fino a 100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) per passeggero, la compagnia aerea ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilitÃ*. Per i danni che eccedono i 100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) per passeggero, la compagnia aerea non è comunque responsabile se è in grado di dimostrare che il danno non è stato causato da negligenza, atto illecito od omissione propri o dei propri dipendenti o che il danno è stato causato esclusivamente da negligenza, atto illecito od omissione di terzi. In tutti i casi il risarcimento non è dovuto o è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. La compagnia aerea deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione dell'avente titolo all'indennitÃ*. In caso di morte l'anticipo non sarÃ* inferiore a 16.000 DSP* ( circa € 18.667,00 ) per passeggero. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile. COMPAGNIE AEREE CHE NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999 Nel caso di imbarco di passeggeri in Italia, la responsabilitÃ* della compagnia aerea nei confronti dei passeggeri è limitata (legge 274/88) a 100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) - per passeggero. (*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all'Euro (utilizzata la quotazione del 1 febbraio 2005: 1 DSP = 1,166650 Euro). Informazioni sulle quotazioni sono pubblicate sui principali quotidiani finanziari e possono essere anche trovate sul sito del FMI: [url]www.imf.org[/url] INFORMAZIONI SUI RECLAMI ALLE COMPAGNIE AEREE Le informazioni sulle modalitÃ* di reclamo devono essere fornite: dal personale a contatto con l'utenza, che deve risultare identificabile secondo la vigente normativa sulla privacy dal personale addetto al servizio di supporto alla compilazione telefonicamente (numero di telefono riportato sul biglietto e pubblicizzato in aerostazione) in occasione delle comunicazioni istituzionali via Internet Contenuto minimo del riscontro: data e luogo indicazione avvenuta ricezione termini previsti risoluzione reclamo identificazione struttura o persona incaricata indicazioni per ulteriori informazioni riassunto iter e possibilitÃ* di appello SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti del Passeggero nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e degli operatori del settore possono essere rivolti: alla Direzione Generale dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Viale del Castro Pretorio, n.118 - 00185 Roma agli uffici delle Direzioni Aeroportuali dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ubicati all'interno dell'aeroporto, il cui elenco con i relativi recapiti è incluso nel presente opuscolo tramite l'invio telematico dell'apposito Modulo presente sul sito internet dell'ENAC: [url]www.enac-italia.it[/url], sezione "Carta dei Diritti del Passeggero" all'indirizzo di posta elettronica: [email]cartadiritti@enac.rupa.it[/email] al Numero Verde dell'ENAC 800 898 121 -- riproduzione riservata ® Consulente esterno Naci Naci Tour nao tirar nada alèm de fotografia, nao deixar nada alèm de pegadas [url]www.savethechildren.it[/url] [url]www.vincio.org[/url] skype vincio60 |
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