POLITECNICO DI LUGANO SENTENZA TAR LAZIO NON INGANNEVOLE
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI LUGANO AUTORIZZATO RICONOSCIUTO E NON INGANNEVOLE • Ha il diritto ,costituzionalmente riconosciuto, e senza necessità di alcuna autorizzazione da parte delle Autorità,di svolgere attività universitaria e conferire titoli accademici ( art.27 costituzione federale svizzera) • In quanto istituto privato che svolge attività universitaria e conferisce titoli accademici,è autorizzato con delibera n.704/06 del Governo Cantonale all’uso del nome “università”,ai sensi dell’art.14 della legge universitaria cantonale • Con sentenza definitiva la 1° Camera civile del Tribunale Cantonale d’Appello ha stabilito che un istituto universitario privato, autorizzato ai sensi dell'art.14 cpv 2 e 3 della legge sull'università della svizzera italiana dal Consiglio di Stato, è considerato "riconosciuto" come "università privata “ • Il Governo del Cantone Ticino ha deliberato che il Politecnico di Studi aziendali informa gli studenti sulla validità dei titoli che esso rilascia conformemente all’art 14 cpv.3 lett b della legge cantonale sull’università. • TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7 novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha annullato il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP 20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE. Scrive il Tar.......omissis "il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto. Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la natura ingannevole del messaggio pubblicitario. La doglianza puo essere condivisa Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori........ Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta normativa la sua attività è regolata......... La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15 febbraio 2007 [url]http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf[/url] [url]http://www.unipsa.net/it/documenti/news/delibera30aprile2008.pdf[/url] |
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