SENTENZA TAR LAZIO: POLITECNICO LUGANO NON INGANNEVOLE
POLITECNICO DI LUGANO
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7 novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha annullato il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP 20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE. Scrive il Tar.......omissis POLITECNICO DI LUGANO FATTO E DIRITTO "il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto. Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la natura ingannevole del messaggio pubblicitario. La doglianza puo essere condivisa Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori........ Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta normativa la sua attività è regolata......... La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15 febbraio 2007 POLITECNICO DI LUGANO PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi in epigrafe........: accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il provvedimento impugnato Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 Dott.Pasquale de Lise Presidente Dott.Roberto Caponigro Estensore POLITECNICO DI LUGANO Inoltre con Provvedimento n. 18328 del 30 aprile 2008 ,notificata il 20 maggio 2008, pubblicato sul BOLLETTINO N. 17 DEL 16 GIUGNO 2008 il Garante ha deliberato NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE” sulla procedura IP20 provvedimento 16880 ,nella quale si contestava la inottemperanza al provvedimento citato annullato. leggete il dispositivo della sentenza del TAR e la delibera dell’Autorità Garante [url]http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf[/url] [url]http://www.unipsa.net/it/documenti/news/delibera30aprile2008.pdf[/url] [url]http://www.agcm.it/index.htML[/url] |
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