ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PUBBLICITA INGANNEVOLE
Provvedimento
PI5015 - ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS ________________________________________ tipo Chiusura istruttoria numero 15817 data 08/08/2006 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31-32/2006 Procedimento collegato (esito) - Inottemperanza Testo Provvedimento PI5015 - ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS Provvedimento n. 15817 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2006; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto n. 206/05; VISTO, in particolare, l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorit* applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorit* può disporre la sospensione dell’attivit* d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000, ricevuta dall’operatore in data 22 dicembre 2000, con la quale l’Autorit* ha accertato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla European School of Economics International Ltd, pubblicati sul “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e7 novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e 5 marzo 2000, e sull’inserto “Lavoro” dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché su “La Repubblica” del 30 novembre 1999, con i quali si pubblicizzano i corsi di studio della European School of Economics (di seguito ESE); VISTA la segnalazione del 27 settembre 2005, integrata con l’identificazione del committente il 20 ottobre 2005, inoltrata da un concorrente con riguardo al sito internet [url]www.uniese.it[/url], rilevato in data 23 settembre 2005; nonché le successive segnalazioni del medesimo concorrente pervenute nelle date 3 marzo e 13 aprile 2006, successivamente integrate rispettivamente il 14 aprile e il 22 maggio 2006, riguardanti la diffusione, attraverso il sito internet [url]www.uniese.it[/url] rilevato in data 28 febbraio 2006 e attraverso la stringa di ricerca [url]www.dolmenweb.net/Pages/Ita/default.asp?id=255&l=i&Qmu=1&Qsu=18Qsh=o&Qas=O&Qpt=O&Qcd=O&Qlp=O[/url] rilevato in data 4 aprile 2006, di messaggi pubblicitari relativi alla natura dell’operatore ed all’attivit* dallo stesso svolta; VISTA la propria delibera del 30 novembre 2005, n. 14969, con la quale l’Autorit* ha contestato alla societ* ESE International Ltd la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera del 14 dicembre 2000, n. 9010; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. FATTO 1. Con provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020 - ESE) l’Autorit* ha deliberato che i messaggi diffusi dalla ESE International Ltd, attraverso il “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e 7 novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e 5 marzo 2000 e attraverso l’inserto “Lavoro” dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché attraverso “La Repubblica” del 30 novembre 1999, volti a promuovere i corsi di studio della ESE, costituivano una fattispecie di pubblicit* ingannevole. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle informazioni rese dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universit* e della Ricerca, era emerso che la ESE non godeva di alcun riconoscimento o accreditamento in Italia, non potendo dunque qualificarsi come universit*. Inoltre, i titoli dalla stessa rilasciati non erano riconosciuti in Italia e non erano, quindi, equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati da universit* statali o private riconosciute, non potendo pertanto definirsi lauree ai sensi della normativa vigente in Italia. L’Autorit*, pertanto, aveva concluso che i messaggi in questione risultavano idonei a trarre in errore i destinatari con riguardo alle reali qualifiche dell’operatore pubblicitario, nonché in relazione alle affermazioni relative alle caratteristiche dei servizi offerti ed ai risultati con essi conseguibili. 2. Più precisamente, i messaggi esaminati nel 2000 presentavano l’offerta formativa di ESE, qualificando quest’ultima come “universit*” (“L’Universit* che hai sempre sognato”, “Perché scegliere un’universit* privata”) e facendo riferimento ai “corsi di laurea” attivi presso le varie sedi della stessa a Roma, Milano e Londra, nonché ai risultati conseguibili a seguito della frequenza degli stessi (“Quattro anni di studi internazionali, terzo anno interamente all’estero, studio intensivo di due lingue europee, tutors e assistenti agli studi, tre stage di lavoro svolti nelle più grandi imprese del mondo” e, in caratteri ridottissimi, “valore legale conferito da Nottingham Trent University (U.K.) ammesso al riconoscimento in Italia a norma dell’articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 115/92.”). 3. Con richiesta di intervento pervenuta il 27 settembre 2005, successivamente integrata con l’identificazione del committente il 20 ottobre 2005, un concorrente ha rilevato che il messaggio diffuso dalla ESE attraverso il sito internet [url]www.uniese.it[/url] rilevato il 23 settembre 2005 - attraverso l’utilizzo della parola “Universit*”, nonché attraverso la presenza di espressioni quali “le lauree conseguite presso la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la ESE offre tre corsi di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in tutti i paesi d’Europa” e termini quali “rettore” e “atenei” - attribuirebbe all’operatore una qualifica non corrispondente al vero, accreditando, altresì, l’idea che lo stesso sarebbe abilitato al rilascio di titoli automaticamente riconosciuti nell’ordinamento universitario nazionale. 4. Il messaggio segnalato, attraverso affermazioni del seguente tenore: “la ESE è una universit* senza frontiere…” attribuisce alla ESE la qualifica di “universit*”, rafforzando tale decodifica, agli occhi del consumatore, con il riferimento al “Benvenuto del rettore” e agli “atenei” della ESE stessa dislocati in varie citt* italiane (Roma, Milano e Lucca). Nel messaggio segnalato, inoltre, quantomeno fino al 3 ottobre 2005, si fa riferimento al riconoscimento dei titoli ESE senza alcuna precisazione circa il fatto che tale riconoscimento non può considerarsi automatico, ma deve essere sempre rimesso ad una previa valutazione da parte delle istituzioni preposte nell’ambito dell’ordinamento universitario italiano. 5. Il messaggio in questione, pertanto, nella versione in diffusione quantomeno dal 23 settembre al 3 ottobre 2005, pur se caratterizzato da naturali differenze formali imputabili alla diversa natura del mezzo di diffusione utilizzato rispetto al 2000 (internet e non stampa), nella sostanza sembra riproporre, con specifico riguardo alla qualifica di istituzione universitaria indebitamente vantata dall’operatore, nonché alla prospettata possibilit* di conseguire titoli accademici suscettibili di automatico riconoscimento nell’ordinamento italiano, i medesimi contenuti gi* diffusi dalla ESE, attraverso i messaggi di cui l’Autorit* ha inibito la diffusione con il citato provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 che è stato regolarmente comunicato all’operatore pubblicitario il 22 dicembre 2000. 6. In base alle informazioni acquisite agli atti relativamente all’identificazione del committente del messaggio segnalato, èemerso che il titolare della registrazione del dominio uniese.it è la ESE di Roma che oggi non risulta più in attivit*. Tale societ*, tuttavia, risultava controllata dalla societ* londinese ESE International Ltd, capogruppo del gruppo ESE nel mondo: la diffusione del messaggio segnalato, pertanto, può essere ricondotta alla ESE International Ltd, e cioè al medesimo operatore responsabile della diffusione dei messaggi censurati nel 2000. 7. Pertanto, con provvedimento n. 14969 del 30 novembre 2005, l’Autorit* ha contestato alla ESE International Ltd di aver violato la delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000, con cui l’Autorit* aveva ritenuto ingannevole, vietandone l’ulteriore diffusione, i messaggi diffusi dalla ESE International Ltd, attraverso il “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e 7 novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e 5 marzo 2000 e attraverso l’inserto “Lavoro” dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché attraverso “La Repubblica” del 30 novembre 1999, volti a promuovere i corsi di studio della ESE. 8. Successivamente, in data 3 marzo 2006, è pervenuta una nuova richiesta di intervento da parte del medesimo segnalante avente ad oggetto un messaggio diffuso attraverso il medesimo sito internet [url]www.uniese.it[/url] rilevato in data 28 febbraio 2006, segnalazione successivamente integrata, con l’identificazione del committente, il 14 aprile 2006. 9. Infine, in data 13 aprile 2006, è pervenuta una ulteriore richiesta di intervento da parte del medesimo segnalante avente ad oggetto delle pagine visualizzabili digitando la stringa di ricerca [url]www.dolmenweb.net/Pages/Ita/default.asp?id=255&l=i&Qmu=1&Qsu=18Qsh=o&Qas=O&Qpt=O&Qcd=O&Qlp=O[/url] rilevate in data 4 aprile 2006, segnalazione successivamente integrata il 22 maggio 2006. II. RISULTANZE 10. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza del 30 novembre 2005 è stato ricevuto dall’operatore pubblicitario indata 19 dicembre 2005. A seguito di detta comunicazione, l’operatore ha esercitato il diritto di accedere agli atti in due occasioni, il 27 dicembre 2005 ed il 3 luglio 2006, ed ha svolto le proprie argomentazioni difensive nella memoria del 17 gennaio 2006, nel corso dell’audizione del 7 marzo 2006, nonché nelle memorie del 27 marzo e del 19 luglio 2006, facendo presente, in sintesi, quanto segue: **in via preliminare, ESE lamenta di aver subito un danno alla propria immagine a causa della pubblicazione sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 26, comma 10 del Decreto Legislativo n. 206/05, contestando, peraltro, il fondamento giuridico di detta pubblicazione; **ESE lamenta, altresì, che il presente procedimento non rispetta il principio del “ne bis in idem” in quanto in passato, con lettera del 9 giugno 2003, l’Autorit* aveva gi* fatto presente all’operatore di aver provveduto ad inviare alla Procura della Repubblica gli atti relativi ad una presunta inottemperanza al provvedimento del 2000; **ESE sostiene, poi, che l’oggetto del provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020 ESE) sarebbe sostanzialmente identico a quello del provvedimento n. 10643 dell’11 aprile 2002 (PI3433 ESE – I Giganti dell’economia) che il TAR del Lazio Sez. I, con sentenza n. 2728 del 4 febbraio 2004 (passata in giudicato), ha annullato; **l’operatore fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2003 (Causa C153/02 Valentina Neri/ESE), richiamata per intero dalla sentenza del Tar Lazio sopra citata. In base alla pronuncia dell’organo giurisdizionale comunitario, “l’articolo 43 del Trattato CE osta ad una prassi amministrativa, quale quella controversa nella causa principale, in forza della quale i diplomi universitari rilasciati da un’universit* di uno Stato membro non possono essere riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono stati tenuti in quest’ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di istruzione in conformit* ad un accordo concluso fra tali due istituti”; **il Giudice di Pace di Genova, con sentenza n. 300 del 26 gennaio 2005, ha respinto la richiesta delle somme versate a titolo di retta di iscrizione di uno studente ESE in quanto, prendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2005 e della revoca delle circolari amministrative di cui al punto precedente, ha ritenuto che tale richiesta fosse “fondata sull’erroneo presupposto della non riconoscibilit* in Italia dei titoli di studio rilasciati dalla Nottingham Trent University al termine dei corsi ad esse propedeutici tenuti in Italia dalla European School of Economics”; **il MUR ha fornito alle Universit* italiane precise indicazioni relative al riconoscimento dei titoli rilasciati da Istituzioni straniere, operanti in Italia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2003: **con nota del 16 luglio 2004, ha precisato che le note di indirizzo n. 1115 del 16 giugno 1993 e n. 2769 del 27 ottobre 1994, nonché le note n. 228 del 3 ottobre 2000 e n. 3 dell’8 gennaio 2001, sono inapplicabili “nella parte in cui si dichiara che non possono essere ammessi a riconoscimento i titoli di studio stranieri conseguiti con curricula svolti parzialmente in Italia presso istituti non identificati come Universit*”. Il MUR, infine, fa riferimento al regolamento in via di perfezionamento, emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002 n. 148 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), precisando che esso disciplina l’istituzione di universit* straniere in Italia sicché i titoli da esse rilasciati possono essere ammessi alla procedura di riconoscimento presso gli Atenei italiani, ai sensi dell’articolo 2 della legge sopra citata. Tale norma, in particolare, attribuisce la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimenti dei titoli universitari italiani alle Universit* e agli Istituti di istruzione universitaria che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformit* ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia; **con nota dell’11 maggio 2004, si elencano gli accertamenti che occorre fare in presenza di titolo accademico rilasciato da una Universit* straniera a seguito di corsi propedeutici tenuti da una istituzione in un altro Stato membro e collegata all’universit* straniera da un accordo; **secondo ESE, tutte le pronunce giurisprudenziali nonché le iniziative ministeriali sopra citate hanno chiarito definitivamente che la laurea rilasciata da una Universit* Statale Britannica, conseguita attraverso i corsi tenuti dalla ESE stessa, “è perfettamente equipollente per quanto concerne le procedure di riconoscimento ad una laurea rilasciata da una universit* italiana e/o da una universit* di altro Stato membro dell’Unione Europea”; **la Commissione Europea, con comunicazione del 15 ottobre 2004 inviata all’operatore, ha rilevato che l’Italia si è conformata al diritto comunitario. Ha, infatti, ricevuto una lettera dell’11 aprile 2003 con cui le autorit* italiane hanno inoltrato copia della comunicazione dell’allora Ministero dell’Istruzione, Universit* e Ricerca (oggi Ministero dell’Universit* e Ricerca di seguito MUR) “in cui si impartisce la direttiva di non applicare più la parte delle circolari che proibiva di riconoscere i diplomi in franchising”. L’organo comunitario aggiunge che “attualmente le autorit* italiane indicano che non contestano affatto il diritto dell’ESE di esercitare la sua attivit* in Italia […e…] precisano che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il servizio militare non sar* più obbligatorio, il che risolve quindi il problema legato al rifiuto di differimento del servizio di leva”, che, in precedenza, gli studenti ESE si erano sentiti opporre; **a sostegno della possibilit* per i titoli conseguitipresso ESE di ottenere il relativo riconoscimento nell’ordinamento nazionale in applicazione dell’articolo 12 comma 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, l’operatore produce due documenti: **una lettera del MUR, di data non precisata, dalla quale risulta che “con riferimento alla richiesta di informazioni in merito alla possibilit* di utilizzare il titolo di studio di Bachelor of Arts with Honours rilasciato dalla Nottingham Trent University – European School of Economics ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 165/01 e per l’iscrizione al registro dei praticanti commercialisti” il Ministero citato si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2002 ed elenca la documentazione necessaria per accertare che il titolo in possesso del richiedente rientra nella tipologia prevista nella sentenza stessa secondo l’elenco gi* contenuto nella menzionata nota dell’11 maggio 2004 (copia tradotta ed autenticata del titolo accademico, certificati relativi al riconoscimento da parte dell’Autorit* britannica dell’istituzione presso cui si svolgono i corsi e classificazione della stessa come “Higher Education College”, ecc.); **il carteggio intercorso, nel 2005, tra uno studente che ha conseguito il Bachelor della Nottingham Trent University frequentando i corsi della ESE ed il Politecnico di Milano che ha ammesso lo studente al corso di master universitario di 1° livello in “Brand Communication, il progetto, la costruzione e la gestione della marca (MBC)”; **l’atto di iscrizione con riserva al registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Prato di una studentessa ESE, iscrizione subordinata all’integrazione della documentazione richiesta dall’Ordine professionale; **la ESE fa presente di non essere più legata da convenzione alla Nottingham Trent University, ma di aver stipulato, in data 15 luglio 2005, una convenzione di identico contenuto con la University of Buckingham che, rispetto al passato, prevede l’estensione dell’accordo di convalida anche ai programmi relativi ai master. Sulla base di tale accordo, l’Universit* inglese controlla ed esamina che i corsitenuti da ESE nei centri di Milano, Lucca, Roma, Londra e New York soddisfino i requisiti previsti dai piani accademici dell’Universit* e rilascia agli studenti iscritti ai corsi tenuti da ESE, che abbiano superato con profitto tutti gli esami previsti dal piano di studi, il relativo diploma di laurea (Bachelor of Arts With Honours). Nell’accordo, infine, si specifica che il “titolo di laurea che gli studenti iscritti ai corsi tenuti dalla ESE riceveranno, dopo aver completato con successo i programmi di cui sopra, è equivalente al titolo conferito agli studenti che studiano presso l’Universit* Britannica”; **l’operatore, facendo integralmente rinvio alla documentazione prodotta nel corso del procedimento PI3433, ne richiama le conclusioni, facendo presente, in particolare, quanto segue. Dal “The Education (Listed Bodies) (England) Order 2004”, tuttora in vigore, risulta che ESE è annoverato nell’elenco degli istituti di istruzione universitaria abilitati all’organizzazione di corsi di laurea propedeutici al conferimento di una laurea da parte di Universit* britanniche; dal “The Education (Recognised Bodies) (England) Order 2003”, tuttora in vigore, risulta che la University of Buckingham rientra tra le istituzioni universitarie autorizzate al rilascio di titoli accademici. 11. L’operatore estende le medesime argomentazioni difensive anche in relazione al messaggio diffuso sul sito [url]www.uniese.it[/url] rilevato il 28 febbraio 2006, oggetto della seconda segnalazione. In proposito, si osserva che tale versione del messaggio presenta significative differenze che non si esclude possano essere state introdotte dall’operatore pubblicitario a seguito delle contestazioni mosse dall’Autorit* stessa in sede di avvio del presente procedimento. Più precisamente, alla ESE non viene attribuita la qualifica di universit*, limitandosi il messaggio a presentare l’operatore quale “scuola di economia” e “university college di diritto britannico”, tranne che nella pagina intitolata “Benvenuto del rettore” dove il contesto complessivo del messaggio appare connotato da toni ambigui tali da indurre i destinatari ad associare al riferimento all’Universit* intesa come istituzione in generale l’idea che l’operatore, in particolare, rientri nella categoria. Inoltre, con riguardo ai corsi di studio ed ai titoli conseguibili a seguito della frequenza degli stessi, il messaggio precisa, in più occasioni, che la ESE “offre la possibilit* di conseguire la Laurea Statale Britannica dell’Universit* di Buckingham, valida anchein Italia ai fini del riconoscimento in Italia e in tutti i paesi d’Europa”. Preme sottolineare che, del resto, in base alle rilevazioni effettuate d’ufficio, è emerso che gi* prima dell’avvio del presente procedimento, la versione del sito internet di ESE consultabile risultava diversa da quella originariamente segnalata, e gi* prossima nei contenuti alla versione del 28 febbraio 2006 che ne costituisce una ulteriore evoluzione. 12. In base alle informazioni acquisite agli atti relativamente all’identificazione del committente del messaggio segnalato, èemerso che il titolare della registrazione del dominio uniese.it, successivamente al 3 ottobre 2006, risulta essere la PLUTOS S.A.H. che, come emerso nel corso del procedimento, è una societ* del gruppo ESE che ne cura il settore pubblicitario e commerciale e che è attiva al fine di uniformare l’attivit* di ESE in tutta Europa. 13. Con riguardo alle pagine visualizzabili esclusivamente digitando la stringa di ricerca [url]www.dolmenweb.net/Pages/Ita/default.asp?id=255&l=i&Qmu=1&Qsu=18Qsh=o&Qas=O&Qpt=O&Qcd=O&Qlp=O[/url] rilevata il 4 aprile 2006, oggetto della terza segnalazione, si osserva quanto segue. Sulla base delle risultanze istruttorie, ed in particolare di quanto prodotto dall’operatore, nonché confermato dal gestore del sito [url]www.dolmenweb.net[/url], emerge che quello segnalato non è un sito internet accessibile al pubblico dei consumatori, bensì uno spazio web frutto della fase di progettazione dell’incarico affidato alla societ* Dolmenweb di Pisa dalla societ* EOS Service S.r.l. di Roma a cui ESE aveva, a sua volta, commissionato l’ammodernamento e la riorganizzazione del proprio sito [url]www.uniese.it[/url] nel 2004. A seguito dell’incarico, la societ* Dolmenweb aveva inserito, temporaneamente, sul proprio sito internet [url]www.dolmenweb.net[/url] uno spazio web paragonabile ad una “bozza di lavoro” presente nella rete alla quale avrebbero potuto accedere unicamente la EOS Service S.r.l. e ESE stessa al fine di poter controllare e, se del caso, variare il progressivo sviluppo dell’opera commissionata. Tale “bozza di lavoro”, ora rimossa dallo spazio web della Dolmenweb, risultava protetta da una segreta chiave di accesso di cui erano in possesso solo EOS Service ed ESE, oltre naturalmente alla stessa Dolmenweb. In base a quanto emerge dalla perizia resa da un Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione, nonché Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Universit* di Genova, interpellato dalla parte, la stringa in questione, attesa la elevata quantit* di caratteri alfanumerici non correlati tra di loro di cui la stessa si compone, può dirsi equiparabile ad una chiave di accesso (cd. password), né un indirizzo internet così congeniato individua uno spazio web accessibile al pubblico. Secondo la perizia, “i provider adottano questo comportamento quando intendono esporre all’accesso da parte di un gruppo di utenti di prova alcune pagine web, ad esempio a scopo di testing: le posizionano in un punto accessibile della rete in modo che siano visionabili in circostanze reali da utenti reali, ma dotano le pagine di un indirizzo di quel tipo (cioè “criptico”) in modo che le pagine non siano indiscriminatamente accessibili al pubblico ma solamente alle persone che ne conoscono, appunto, la stringa criptica di accesso”. E’, infine, emerso che i rapporti contrattuali tra la EOS Service ela Dolmenweb si sono interrotti a causa di disaccordi nella fase del pagamento delle prestazioni rese e che, successivamente, la ESE non si è più avvalsa dei servizi della EOS Service. Peraltro, la ESE ha fatto presente di aver adottato varie iniziative per accertare le modalit* attraverso cui il segnalante è venuto in possesso di detti documenti riservati al fine, laddove ne ricorrano i presupposti, di poter tutelare la propria posizione nelle sedi giudiziarie competenti. III. VALUTAZIONI 14. In via preliminare, con riguardo alla presunta violazione del ne bis in idem lamentata dall’operatore, basti, in questa sede, far presente che la circostanza che sia stata contestata al medesimo operatore l’inottemperanza una prima volta non vale ad escludere la sussistenza di presupposti tali da poter procedere a tale tipo di contestazione anche in occasioni successive laddove si accerti la reiterata diffusione di un messaggio che, nuovamente, riproduce i contenuti gi* censurati. Senza tener conto del fatto che la fattispecie richiamata dalla parte risale ad un’epoca precedente alla entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria nei casi di inottemperanza (legge n. 49/05 e Decreto Legislativo n. 206/05) e consisteva, pertanto, non gi* in una contestazione della presunta inottemperanza, bensì in una mera segnalazione all’organo giudiziario allora competente a valutare la ricorrenza degli estremi di una fattispecie all’epoca (e non più oggi) penalmente rilevante. Inoltre, vale sottolineare che la sentenza del Tar Lazio del 4 febbraio 2004 sopra citata ha annullato il provvedimento n. 10643 dell’11 aprile 2002 senza tuttavia inficiare in alcun modo l’accertamento di ingannevolezza, né l’inibitoria di cui al provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000, che, non solo, non sono messi in discussione dalla citata sentenza ma, addirittura, risultano confermati dal dispositivo della sentenza n. 14655 del 1° dicembre 2004 con cui il Tar Lazio, Sez. I ha respinto il ricorso dell’operatore pubblicitario. 15. Ciò premesso, nel merito si rileva quanto segue. Il messaggio diffuso attraverso il sito internet [url]www.uniese.it[/url] del 23 settembre 2005 prospetta agli utenti dei servizi offerti dall’operatore la possibilit* di studiare presso una universit* e di conseguire, a conclusione dei relativi corsi di studio, un titolo accademico avente automaticamente valore legale nell’ordinamento italiano. In tal senso depone la presenza, nel messaggio esaminato, della parola “Universit*”, nonché di espressioni quali “le lauree conseguite presso la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la ESE offre tre corsi di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in tutti i paesi d’Europa”, di affermazioni del seguente tenore: “laESE è una universit* senza frontiere…” e di termini quali “rettore” e “atenei”, vale a dire l’impiego di una terminologia che, nel suo insieme, attesa la formulazione complessiva del messaggio, appare idonea ad attribuire all’operatore una qualifica non corrispondente al vero, accreditando altresì l’idea che lo stesso sarebbe abilitato al rilascio di titoli automaticamente riconosciuti nell’ordinamento universitario nazionale. 16. Tale messaggio, dunque, attraverso siffatta prospettazione, costituisce di fatto la riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di contenuti pubblicitari che presentano sostanziali analogie rispetto a quelli gi* considerati decettivi nel provvedimento del 2000 con riguardo alla presentazione della ESE come universit*, nonché all’automatica attribuzione di valore legale in Italia ai titoli conseguibili presso la ESE stessa. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, tale valutazione appare inficiata dalle modifiche nel frattempo intervenute, soprattutto in via giurisprudenziale, nel quadro normativo vigente in materia, come di seguito si evidenzier*. Infatti, il messaggio valutato nel 2000 era stato ritenuto ingannevole in quanto idoneo a lasciar intendere, contrariamente al vero, che la European School of Economics fosse un’universit* privata e che, al termine degli studi, lo studente conseguisse una laurea avente valore legale in Italia. In tale occasione, era invece emerso che la ESE non godeva di alcun riconoscimento nell’ordinamento universitario italiano nell’ambito del quale, all’epoca del procedimento in questione, ma anche attualmente, la denominazione “universit*” è riservata per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle Universit* statali e a quelle non statali riconosciute. Era, altresì, emerso che i titoli rilasciati dalla ESE non erano riconosciuti in Italia e, pertanto, non risultavano equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati da universit* statali o private riconosciute e non potevano definirsi lauree. 17. In proposito, va rilevato quanto segue. Sotto il profilo della qualifica dell’operatore, la European School of Economics non ha conseguito il riconoscimento ministeriale di cui alla citata normativa del 1973 e, dunque, tuttora, non può vantare lo status di universit*, non avendolo mai conseguito. Né, del resto, la circostanza che la ESE sia annoverata tra gli organismi che, in base all’ordinamento britannico, rientrano tra le istituzioni abilitate ad organizzare i corsi di studio per il conseguimento della laurea (college, higher school) vale a connotare, nell’ordinamento italiano, la natura e l’identit* dell’operatore nei termini prospettati nel messaggio pubblicitario. Con riguardo al valore dei titoli conseguibili a seguito della frequenza dei corsi tenuti dalla ESE, occorre precisare che i suddetti titoli non sono rilasciati dalla ESE stessa che, stante l’attuale assetto normativo, non è abilitata a farlo, bensì risultano rilasciati dall’istituzione universitaria britannica (in passato la Nottingham Trent University e oggi la Buckingham University) che, in base ad un accordo con l’istituto privato compatibile con il diritto inglese e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria gi* menzionata, può legittimamente avvalersi dei servizi della ESE. Chiarito, dunque, preliminarmente che l’espressione “titoli rilasciati dalla ESE” è impropria, va, quindi, sottolineato che in quanto titoli accademici, secondo l’ordinamento britannico, validamente rilasciati da una universit* del Regno Unito, tali titoli possono essere ammessi alla procedura di riconoscimento che rimane comunque necessaria ai fini della spendibilit* del titolo stesso nell’ordinamento italiano. In considerazione di tali elementi si rileva che, laddove il messaggio pubblicitario lascia intendere che i titoli siano rilasciati direttamente da ESE, e non gi* dall’Universit* inglese adessa legata da convenzione, e non contiene alcuna avvertenza circa il fatto che il riconoscimento non è automatico, esso sembra riprodurre lo stesso congegno ingannatorio di cui al provvedimento del 2000. Né, come sopra anticipato, tali conclusioni appaiono messe in discussione dai recenti eventi in sede giurisprudenziale e amministrativa (sentenza della Corte di Giustizia, sentenza del TAR Lazio, note del MUR di revoca della prassi ministeriale, sopra citate). In proposito, infatti, va osservato che, quanto al riconoscimento della qualifica di “universit*”, gli eventi sopra riepilogati non hanno apportato alcuna modifica né al contesto fattuale né al quadro normativo vigente, atteso che, da un lato, l’operatore non ha ottenuto il riconoscimento ministeriale e che, dall’altro, la normativa di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766 che rende necessario tale riconoscimento è tuttora in vigore. Parimenti, per quanto riguarda il valore dei titoli di studio, ancorché ora ammessi al riconoscimento grazie al venir meno di quella prassi amministrativa che prima ne precludeva ab origine la possibilit*, tuttavia non possono essere considerati automaticamente equivalenti ai titoli rilasciati direttamente da universit* italiane dal momento che devono, in ogni caso, affrontare un iter all’interno dell’ordinamento nazionale. Detta evenienza è tale, di per sé, da escludere la correttezza di un messaggio che parla di riconoscimento automatico e da rendere, invece, più coerente con la realt* dei fatti il vanto della riconoscibilit*. 18. In relazione al messaggio visualizzabile attraverso la stringa di ricerca [url]www.dolmenweb.net/Pages/Ita/default.asp?id=255&l=i&Qmu=1&Qsu=18Qsh=o&Qas=O&Qpt=O&Qcd=O&Qlp=O[/url], si ritiene che lo stesso non possa essere valutato come un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che, in base alle risultanze agli atti, va ritenuto una mera “bozza di lavoro” non destinato, né accessibile al pubblico dei consumatori. Né, in ogni caso, appare possibile imputare all’operatore pubblicitario la diffusione dei contenuti ivi riportati. In conclusione, appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti perché si possa ritenere l’estraneit* dell’operatore pubblicitario rispetto alla diffusione delle pagine in questione. IV. SANZIONE 19. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorit* applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, anche dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravit* della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della personalit* dell’operatore, nonché delle condizioni economiche dello stesso. Più specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la “gravit*” della violazione, si tiene conto dell’ampiezza e della modalit* di diffusione del messaggio, ovvero a mezzo internet, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori. Per quanto riguarda la durata il messaggio risulta diffuso tra la data del 23 settembre 2005 ed il 3 ottobre 2005, dando luogo ad una violazione breve pari a 10 giorni. 21. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla ESE International Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 € (quindicimila) euro. Tutto ciò premesso e considerato DELIBERA a) che il comportamento della societ* ESE International Ltd, consistito nell’aver violato la delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000 costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) che, per tale comportamento, venga comminata alla societ* ESE International Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila) euro. La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorit* attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verr* notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catrical* |
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