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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

[url]WWW.UNIPSA.CH[/url] ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI PER LA
SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA



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tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007



Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicitĂ* ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio
2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006, un
concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un
messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006, dalla ISSEA
s.a., attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], volto a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (di seguito UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio,
attraverso l’uso della denominazione “universitĂ*”, indurrebbe a
ritenere, contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado di
rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli rilasciati da
una universitĂ* europea riconosciuta ed, in particolare, che il
consumatore italiano sia indotto a credere di poter conseguire,
frequentando i corsi offerti dall’UNIPSA, un titolo di studio
riconoscibile nell’ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data 13
luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza
del messaggio pubblicitario, volto a presentare il Politecnico di
Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera,
diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], in
data 10 luglio 2006. Nella richiesta di intervento si evidenziano i
medesimi profili giĂ* sollevati nella segnalazione sopra descritta,
riguardanti, in sintesi, le qualifiche dell’operatore, l’attivitĂ*
svolta ed i riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei
titoli di studio rilasciati.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dalle
pagine del sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], volte a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno,
in Svizzera.
anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto
operatore in luogo di altri in base a qualitĂ* inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.
Quanto alla asserita carenza di competenza dell’AutoritĂ*, basti
sottolineare che il messaggio risulta, per la natura stessa del mezzo
di diffusione (internet), suscettibile di raggiungere gli utenti
italiani, nonché di produrre effetti presso questi ultimi in ragione
di numerosi fattori rappresentati, in particolare, dal fatto che il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’UNIPSA è
localizzata in un Paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile, quantomeno per gli abitanti delle regioni
settentrionali, grazie alla contiguitĂ* geografica col nostro Paese,
nonché dalla peculiare natura dei servizi offerti, visto che si tratta
di un istituto che consente la partecipazione ai corsi a distanza.
Appare necessario considerare, oltretutto, che sulla “home page” del
sito in esame è indicato il numero verde da selezionare per le
chiamate dall’Italia (800786325), attraverso l’indicazione “la rete di
poli di teledidattica remota”, pubblicizzata sul sito di UNIPSA, di
fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia, e, inoltre,
il sito in questione fa riferimento alla possibilitĂ* per gli studenti
italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi
dell’articolo 409 del DPR 447/1997 e rapporta i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia.
Quanto alla asserita assenza di natura pubblicitaria del sito
segnalato, si ritiene, altresì, che quest’ultimo rientri pienamente
nella definizione di messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo
20, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05. Il messaggio
in esame, essendo diretto a presentare i servizi di formazione che
l’operatore offre ai consumatori, risulta diffuso, infatti,
nell’esercizio di un’attivitĂ* economica proprio allo scopo di
promuovere la prestazione di servizi.
Entrando nel merito della questione, appare necessario specificare,
invece, che la valutazione del messaggio non concerne la conformitĂ* al
diritto elvetico di quanto indicato, della denominazione utilizzata
nonché dei titoli rilasciati dall’UNIPSA, bensì piuttostola
circostanza che tale conformitĂ* non è idonea ad escludere l’obbligo,
per un operatore pubblicitario con sede all’estero e che intenda
promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le norme ivi
vigenti nelle comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere
consumatori abituati a una certa decodifica, sul piano giuridico,
culturale e sociale, dei termini impiegati, rappresentati, nel caso di
specie, da quello di “universitĂ*” e da quello di “laurea”. Il sito
internet in questione, infatti, peraltro tutto in lingua italiana e
contenente specifiche relative a consumatori italiani, è suscettibile,
alla luce delle peculiaritĂ* del mezzo di diffusione, del linguaggio
utilizzato e delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto
pubblico di utenti di nazionalitĂ* italiana, vale a dire di potenziali
fruitori dei servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla
parola “universitĂ*” ed alla terminologia collegata un valore ben
preciso.
Nel caso in esame, la forza evocativa del termine universitĂ*, così
come il riferimento ai corsi di “laurea”, allo stesso modo,non viene
attenuata dalle specifiche rappresentate dalle indicazioni per cui
l’attivitĂ* dell’UniversitĂ* “è regolata esclusivamente dalla
legislazione Svizzera”, “i titoli conferiti non sono equipollenti con
quelli accreditati svizzeri e europei” e “la corrispondenzadei gradi
non è da ritenersi equipollenza dei titoli”. Non solo le stesse non
appaiono poste in adeguato rilievo e sono riportate, in gran parte,
solo in una sezione del sito, ma, oltretutto, non possono essere
ritenute chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l’attivitĂ*
svolta viene descritta come universitaria e i titoli conseguibili come
accademici o di “laurea”. Il messaggio in esame, allora, appare idoneo
ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia
tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operativitĂ*
dell’operatore e di riconoscibilitĂ* dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italia. Il termine “universitĂ*”, premesso che
può essere idoneo a lasciar intendere il riconoscimento
dell’istituzione come tale anche nell’ambito dell’ordinamento
italiano, mentre, in realtĂ*, la stessa non risulterebbe autorizzata
all’uso di tale denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in
un contesto pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di
riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur escludendo la
equipollenza (il fatto, cioè, che l’atto abbia lo stesso valore del
corrispondente atto italiano) dei titoli, che questi siano,
contrariamente al vero, comunque riconosciuti in Svizzera e
riconoscibili in Italia. E’ necessario rilevare, altresì, quale
aggravante, al fine della valutazione di ingannevolezza, la
circostanza che i destinatari del messaggio sono prevalentemente
soggetti non particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in giovani neo
diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre
in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonchĂ© alle caratteristiche dell’attivitĂ* dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
con la decisione che accoglie il ricorso, l’AutoritĂ* dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravitĂ* e della durata della
violazione.

Nel caso in esame, con riguardo alla gravitĂ* della violazione, si
tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacitĂ* di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo
di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravitĂ* e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformitĂ* dal parere espresso dall'AutoritĂ* per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere
il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], è idoneo ad indurre in
errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonchĂ© alle caratteristiche dell’attivitĂ* dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla societĂ* ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitĂ* ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a),
e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che alla societĂ* ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritĂ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'AutoritĂ*
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'AutoritĂ* può disporre la
sospensione dell'attivitĂ* di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrĂ* notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'AutoritĂ* Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio CatricalĂ*



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