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Vecchio 24-04-2008, 13.28.17
silmassimo@gmail.com
 
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Predefinito TRA LAZIO DECIDE POLITECNICO LUGANO NON INGANNEVOLE


POLITECNICO DI LUGANO
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra universitā Politecnico di Lugano ed ha
annullato
il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
20, dell'Autoritā Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar.......omissis
POLITECNICO DI LUGANO
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 č fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori........
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'universitā č autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attivitā č regolata.........
La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
febbraio 2007
POLITECNICO DI LUGANO
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi
in
epigrafe........:
accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
provvedimento impugnato
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritā
amministrativa
Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
Dott.Pasquale de Lise Presidente
Dott.Roberto Caponigro Estensore
POLITECNICO DI LUGANO
Inoltre con delibera del 5 dicembre 2007 ,notificata il 4 marzo 2008,
il Garante ha sospeso la procedura IP20 e la relativa delibera
n.16880 del 24 maggio 2007,nella quale si contestava la
inottemperanza
al provvedimento annullato.

leggete il dispositivo della sentenza del TAR
[url]http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf[/url]

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