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Vecchio 01-08-2007, 08.26.53
Vincio
 
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Predefinito Carta dei Diritti del Passeggero

CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO

Quinta edizione

AMBITO DI APPLICAZIONE ED INFORMAZIONI ESSENZIALI

Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle
convenzioni internazionali applicabili nonché dal Codice della
Navigazione in via residuale.
Alle Compagnie aeree dell'Unione Europea si applicano la Convenzione
di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario (CE) N.2027/97, come
modificato dal Regolamento (CE) N.889/2002, ed il Regolamento (CE)
N.261/2004.
Le Compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro
l'Unione Europea hanno l'obbligo di informare i passeggeri circa il
regime seguito per la responsabilitÃ* nei confronti dei passeggeri e dei
loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia).
Tutte le Compagnie aeree hanno, comunque, l'obbligo di fornire
almeno l'indicazione dei limiti di responsabilitÃ* che si applicano nei
casi di:
decesso o lesione personale
distruzione, perdita o danno del bagaglio, con l'avvertenza della
possibilitÃ* a stipulare idonea assicurazione per i bagagli di
particolare valore danno causato da ritardo
Tutte le Compagnie aeree che operano nel territorio comunitario
hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di
negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo.

IL BIGLIETTO AEREO

E' un documento individuale o collettivo che può rivestire forma
cartacea o elettronica.
In caso di acquisto di biglietto elettronico il passeggero ha diritto di
ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio
(Itinerary Receipt) con le stesse informazioni previste per il biglietto
aereo tradizionale.
Il biglietto aereo costituisce prova della conclusione del contratto di
trasporto; quest'ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa
generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di cui il
passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti
vendita.
Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto aereo ed
assume generalmente la dizione di "Condizioni di contratto".

LA PRENOTAZIONE DEL VOLO

Dove si effettua:
nelle agenzie di viaggio
nelle agenzie e filiali di compagnia aerea
telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia di
viaggio
via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree
Il passeggero all'atto della prenotazione deve ricevere informazioni su:
compagnia aerea che effettivamente svolgerÃ* il collegamento orari dei
voli tipo di aeromobile
tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."- Passenger Name
Record)
Se prenota in agenzia di viaggio, il passeggero può richiedere le
schermate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di
prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta
prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le
tariffe da esse applicate con relative regole.
Nel caso di persona a ridotta mobilitÃ* o minore non accompagnato è
necessario rappresentare tale condizione al momento in cui si effettua
la prenotazione e richiedere informazioni sulle modalitÃ* di erogazione
del servizio di assistenza prestato dalla Compagnia.
Ulteriori informazioni in merito ai passeggeri a ridotta mobilitÃ* sono
disponibili sul sito [url]www.enac-italia.it[/url] alla sezione Carta dei Diritti
del Passeggero.

E' consigliabile, comunque, presentarsi in aeroporto con congruo
anticipo per esperire agevolmente le operazioni di imbarco.
Il contratto di trasporto si perfeziona con L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO.
COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO
DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI
RITARDO PROLUNGATO REGOLAMENTO COMUNITARIO N.261/2004 IN VIGORE DAL 17
FEBBRAIO 2005

AMBITO DI APPLICAZIONE

voli di linea e voli non di linea passeggeri in partenza da un
aeroporto comunitario, oppure passeggeri in partenza da un aeroporto
situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario in
un Paese Membro dell'U.E., qualora il vettore aereo sia un vettore
comunitario e salvo che non siano stati giÃ* erogati benefici o una
compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione

REQUISITI

il passeggero deve possedere un biglietto aereo oppure un biglietto
aereo emesso nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri
programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici
il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e:
- presentarsi all'accettazione nei modi e nei tempi indicati per
iscritto dal vettore aereo, dall'operatore turistico o da un agente di
viaggio autorizzato
- oppure, qualora non sia indicata l'ora, presentarsi all'accettazione
al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata
Le medesime tutele si applicano al passeggero trasferito dal vettore
aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedeva una
prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
N.B. Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano
gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o
indirettamente, al pubblico.

DISSERVIZI

Nel caso in cui si verifichino i disservizi di seguito elencati, ai
passeggeri coinvolti sono riconosciuti una serie di diritti.

NEGATO IMBARCO: SI VERIFICA QUANDO L'AEROMOBILE PARTE MA IL PASSEGGERO
NON È IMBARCATO.
Il vettore è obbligato in primo luogo a verificare tramite appello se vi
siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di
benefici da concordare tra il passeggero ed il vettore nonché
dell'assistenza indicata al punto B. "Rimborso o imbarco su volo
alternativo" delle modalitÃ* di protezione. Solo qualora il numero dei
volontari non sia sufficiente, il vettore aereo può negare l'imbarco a
passeggeri non consenzienti, con l'obbligo di fornire quanto indicato al
punto A. "Compensazione pecuniaria", al punto B.
"Rimborso o imbarco su volo alternativo" ed al punto C. "Assistenza"
delle modalitÃ* di protezione.

CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO L'AEROMOBILE NON PARTE.
In caso di cancellazione del volo il vettore ha l'obbligo di fornire al
passeggero quanto indicato al punto A."Compensazione pecuniaria" delle
modalitÃ* di protezione, a meno che il passeggero non sia stato
informato della cancellazione:
con almeno due settimane di preavviso
nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora
venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell' orario
di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione
finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo originariamente
previsto
meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo
non più di un'ora prima dell'orario di partenza originariamente previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo originariamente previsto
La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa
provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se
fossero state adottate tutte le misure del caso.

RITARDO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL' AEROMOBILE SIA
RITARDATA RISPETTO ALL'ORARIO DI PARTENZA PREVISTO.
In caso di ritardo del volo rispetto all'orario di partenza previsto:
di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km
di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a
1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i
3.500 Km
di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al
di fuori dell'U.E.
il vettore ha l'obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al
punto C.
"Assistenza" delle modalitÃ* di protezione.
Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l'obbligo
di fornire al passeggero quanto indicato al punto B. "Rimborso o imbarco
su un volo alternativo" delle modalitÃ* di protezione.

MODALITA' DI PROTEZIONE

A. COMPENSAZIONE PECUNIARIA
La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:
€ 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km
€ 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per
tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km
€ 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori
dell'E.U.

Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria nel
caso in cui al passeggero venga offerta la possibilitÃ* di viaggiare su
un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo
originariamente prenotato rispettivamente le due ore, le tre ore o le
quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante
trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o,
d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi,
indipendentemente dall'ammontare del prezzo pagato all'atto
dell'acquisto del biglietto.
B. RIMBORSO O IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO
Al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
rimborso entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto
per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti
di viaggio giÃ* effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di
viaggio iniziale e se del caso volo di ritorno verso il punto di
partenza iniziale, non appena possibile
imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in
condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile
imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni
di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a
seconda della disponibilitÃ* di posti
Nel caso di cittÃ* o regioni servite da più aeroporti, le spese di
trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per
il quale era stata effettuata la prenotazione sono a carico del vettore
aereo.

ASSISTENZA
Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa
nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata
sistemazione in albergo
al trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione
a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la
compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all'organizzatore
che a sua volta compenserÃ* il passeggero, nei confronti del quale è
responsabile per l'adempimento del contratto.

N.B. NEL CASO DI NEGATO IMBARCO O CANCELLAZIONE DEL VOLO LE PERSONE
A MOBILITÀ RIDOTTA E I LORO EVENTUALI ACCOMPAGNATORI O CANI DA
ACCOMPAGNAMENTO NONCHÉ I BAMBINI NON ACCOMPAGNATI HANNO
DIRITTO ALLA PRECEDENZA E DEBBONO RICEVERE L'ASSISTENZA INDICATA AL
PUNTO C. DELLE MODALITÀ DI PROTEZIONE.

ULTERIORI DIRITTI DEI PASSEGGERI
SISTEMAZIONE IN CLASSE SUPERIORE O INFERIORE
Qualora il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe superiore a
quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere
alcun pagamento supplementare.
Qualora, invece, il vettore aereo sistemi il passeggero in una classe
inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, dovrÃ*
essere corrisposto un rimborso entro sette giorni – in contanti,
mediante trasferimento bancario, con versamenti o assegni bancari o,
previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri
servizi:
del 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree fino a 1.500
Km
del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per le altre tratte aeree
comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km
del 75% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree superiori ai
3.500 Km al di fuori dell'U.E.

DANNI DA RITARDO
Oltre alle forme di assistenza previste in caso di ritardo dal
Regolamento
(CE) N.261/2004, nei trasporti effettuati da compagnie aeree comunitarie
o da compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del
1999, la compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero
a causa del ritardo fino a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* -
equivalenti a circa €.4.841,00 - per passeggero.
Il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state
adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale
diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.
Il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue
responsabilitÃ* nella misura in cui dimostri che il passeggero ha
provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o
omissione.
Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui è
stato stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diversa.
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni a
decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per
l'arrivo a destinazione del volo o dal giorno in cui il trasporto è
stato interrotto.
In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano,
il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo
rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza
passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla
conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque
entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni saranno
fornite almeno ogni 30 minuti.

IRRINUNCIABILITA'
Gli obblighi nei confronti del passeggero stabiliti dal Regolamento (CE)
N.261/2004 non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncie, in
particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del
contratto di trasporto.

RISARCIMENTO
L'applicazione delle modalitÃ* di protezione previste dal Regolamento
(CE) N.261/2004 lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad
esperire eventuali azioni risarcitorie.

VIAGGIO TUTTO COMPRESO

Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla combinazione di
almeno due dei seguenti elementi: "volo aereo", "alloggio", "altri
servizi"(es. escursioni, manifestazioni e spettacoli), di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte (Direttiva 90/314/ CEE e Decreto
Legislativo n. 111 del 17.3.1995), sarÃ* l'organizzatore con il quale il
passeggero ha stipulato il contratto ad assicurare al passeggero stesso
ogni tipo di assistenza.
Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha il diritto di sapere
che:
deve ricevere dall'organizzatore precise informazioni sul viaggio
l'opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro, tra le altre cose,
la destinazione, l'itinerario, la sistemazione alberghiera, i pasti, il
prezzo, nonché informazioni generali in materia di documenti di espatrio
e visto d'ingresso
le informazioni contenute nell'opuscolo sono vincolanti per
l'organizzatore
il passeggero deve ricevere una copia del contratto di vendita con il
timbro o la firma dell'organizzatore
il passeggero ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad
un'altra persona dandone notizia all'organizzatore entro e non oltre 4
giorni lavorativi prima della partenza
il prezzo pattuito non può essere variato a meno che ciò non sia
espressamente previsto dal contratto. In tal caso l'eventuale aumento
comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può aver
luogo nei 20 giorni che precedono la partenza
prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal contratto o per
la cancellazione del pacchetto non per colpa del passeggero, questi ha
il diritto di scegliere un altro pacchetto turistico equivalente (stesso
importo riportato nel catalogo) o di qualitÃ* superiore senza supplemento
di prezzo.
Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo fosse di qualitÃ* inferiore, il
passeggero ha titolo al rimborso della differenza L'organizzatore è
responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali,
pertanto qualsiasi azione dovrÃ* intraprendersi nei confronti
dell'organizzatore stesso.
Il passeggero può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'organizzatore entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro.

RESPONSABILITA' RELATIVE AL BAGAGLIO
COMPAGNIE AEREE COMUNITARIE E COMPAGNIE AEREE CHE
ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999.
In caso di ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a
1000 DSP* (circa €.1.167,00) a meno che la compagnia aerea dimostri di
aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse
impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti
esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilitÃ* nella misura in
cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito
per negligenza, atto illecito o omissione. In caso di distruzione,
perdita o danno del bagaglio registrato (consegnato al momento
dell'accettazione) il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a
1000 DSP* (circa €.1.167,00).
La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente
da colpa, salvo:
un difetto inerente al bagaglio stesso
che la compagnia medesima dimostri che la responsabilitÃ* del danno è
imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per
negligenza, atto illecito od omissione Il limite di 1000 DSP* ( circa
€.1.167,00 ) potrÃ* essere superato nel caso in cui il passeggero
effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione
speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento
dell'eventuale relativo supplemento.
Il passeggero che intende dichiarare un maggior valore del proprio
bagaglio ha diritto di prendere visione di un tariffario sugli eventuali
costi supplementari.
In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio a mano, compresi
gli oggetti personali, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino
a 1000 DSP* (circa €.1.167,00) solo nel caso in cui il danno sia
imputabile alla compagnia aerea.

MODALITA' DI RECLAMO
Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in
forma scritta - usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property
Irregularity Reports) disponibili presso l'assistenza bagagli, la
compagnia aerea o il gestore aeroportuale -, a pena di decadenza,
immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del
bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva
riconsegna.
Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al
momento della consegna, altrimenti spetterÃ* al passeggero provare che il
danno subito si è verificato durante il trasporto aereo.

Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due
anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o
comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato
reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti.
Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del
bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia
giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la
riconsegna.
In tal caso il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti.
Se la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto è diversa da quella
con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può
presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente
all'una o all'altra compagnia.

COMPAGNIE AEREE CHE NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI
MONTREAL DEL 1999
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al
momento dell'accettazione) la compagnia aerea è responsabile, a meno che
non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato
tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.
Il passeggero ha diritto di ricevere, da parte della compagnia aerea, un
risarcimento fino a 17 DSP * ( circa €. 20,00 ) per chilogrammo.
Il limite di 17 DSP* (circa €. 20,00 ) potrÃ* essere superato nel caso
in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della
registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio
salvo il pagamento dell'eventuale relativo supplemento.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, il passeggero ha
diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP* ( circa € 388,00 ) solo nel
caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia aerea.

MODALITA' DI RECLAMO
Il reclamo deve essere presentato o inviato, alla compagnia aerea, in
forma scritta - usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property
Irregularity Reports) disponibili presso l'assistenza bagagli, la
compagnia aerea o il gestore aeroportuale - a pena di decadenza,
immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del
bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva
riconsegna.
Ove possibile è preferibile contestare il danno immediatamente al
momento della consegna, altrimenti spetterÃ* al passeggero provare che il
danno subito si è verificato durante il trasporto aereo.

Il diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due
anni dal giorno di effettivo arrivo a destinazione dell'aeromobile o
comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato
reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti.

RESPONSABILITA' RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI
INCIDENTE COMPAGNIE AEREE COMUNITARIE E COMPAGNIE AEREE CHE
ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999.
Non esistono limiti di responsabilitÃ* in caso di incidenti nei confronti
dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) per
passeggero, la compagnia aerea ha l'obbligo di pagare senza poter
addurre giustificazioni alla propria responsabilitÃ*.
Per i danni che eccedono i 100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) per
passeggero, la compagnia aerea non è comunque responsabile se è in grado
di dimostrare che il danno non è stato causato da negligenza, atto
illecito od omissione propri o dei propri dipendenti o che il danno è
stato causato esclusivamente da negligenza, atto illecito od omissione
di terzi. In tutti i casi il risarcimento non è dovuto o è dovuto in
misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero
danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza,
atto illecito od omissione.
La compagnia aerea deve provvedere al pagamento di anticipi, in
proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione
dell'avente titolo all'indennitÃ*. In caso di morte l'anticipo non sarÃ*
inferiore a 16.000 DSP* ( circa € 18.667,00 ) per passeggero.
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni
decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile
o comunque da quello previsto per l'arrivo a destinazione
dell'aeromobile.

COMPAGNIE AEREE CHE NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI
MONTREAL DEL 1999
Nel caso di imbarco di passeggeri in Italia, la responsabilitÃ* della
compagnia aerea nei confronti dei passeggeri è limitata (legge 274/88) a
100.000 DSP* ( circa € 116.665,00 ) - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a
fluttuazioni rispetto all'Euro (utilizzata la quotazione del 1 febbraio
2005: 1 DSP = 1,166650 Euro).
Informazioni sulle quotazioni sono pubblicate sui principali quotidiani
finanziari e possono essere anche trovate sul sito del FMI: [url]www.imf.org[/url]

INFORMAZIONI SUI RECLAMI ALLE COMPAGNIE AEREE
Le informazioni sulle modalitÃ* di reclamo devono essere fornite:
dal personale a contatto con l'utenza, che deve risultare identificabile
secondo la vigente normativa sulla privacy
dal personale addetto al servizio di supporto alla compilazione
telefonicamente (numero di telefono riportato sul biglietto e
pubblicizzato
in aerostazione)
in occasione delle comunicazioni istituzionali
via Internet
Contenuto minimo del riscontro:
data e luogo
indicazione avvenuta ricezione
termini previsti risoluzione reclamo
identificazione struttura o persona incaricata
indicazioni per ulteriori informazioni
riassunto iter e possibilitÃ* di appello

SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti del Passeggero
nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e
degli operatori del settore possono essere rivolti:
alla Direzione Generale dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile
- Viale del Castro Pretorio, n.118 - 00185 Roma
agli uffici delle Direzioni Aeroportuali dell'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile ubicati all'interno dell'aeroporto, il cui elenco con
i relativi recapiti è incluso nel presente opuscolo
tramite l'invio telematico dell'apposito Modulo presente sul sito
internet dell'ENAC: [url]www.enac-italia.it[/url], sezione "Carta dei Diritti del
Passeggero"
all'indirizzo di posta elettronica: [email]cartadiritti@enac.rupa.it[/email]
al Numero Verde dell'ENAC 800 898 121

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riproduzione riservata ® Consulente esterno Naci Naci Tour
nao tirar nada alèm de fotografia, nao deixar nada alèm de pegadas
[url]www.savethechildren.it[/url] [url]www.vincio.org[/url] skype vincio60
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