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Vecchio 07-12-2008, 22.30.15
EXPLORER
 
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Predefinito PETTER JOHANESEN SPEDIZIONE OLTRE

Dopo novanta anni il pronipote di Amudsen ripete l'impresa tra i
ghiacci della Siberia. Gli esploratori per gran parte italiani
saranno seguiti dai medici del dipartimento di neuroscienze
cliniche del San Raffaele di Milano

Novanta anni fa fu l’esploratore norvegese Roald Amundsen ad
effettuare il passaggio a Nordest a bordo della nave «Maud»,
viaggiando per mesi fra i ghiacci dell’Artico; un suo
pronipote,Petter Johannesen partner IC GROUP [url]www.icgroup.net[/url] ,
console onorario della Repubblica di Namibia [url]www.lanamibia.it[/url] ,
presidente ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti
di Investimento [url]www.assoconsulenza.com[/url] ( prima ed unica
associazione di categoria dei Consulenti di
Investimento di cui è socio fondatore segretario generale
Stefano M. Masullo ), nonchè professore di Relazioni
Internazionali UNIVERSITA ISFOA di Lugano [url]www.unisfoa.ch[/url] ,Libera
e Privata Università Internazionale con sede a Lugano legalmente
autorizzata con Delibera n. 706/2006 del Presidente del
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ( di cui è
rettore Stefano M . Masullo ) ,ritornerà quest’anno su quello
stesso percorso, per la prima volta però con veicoli meccanici
su gomma.
Un equipaggio di quarantacinque persone, in prevalenza italiani,
tra cui anche tre donne, e sei fuoristrada studiati ad hoc per
il percorso artico da Iveco: questo sarà il nocciolo duro della
spedizione «Oltre», che partirà da Capo Nord, in Norvegia, e
arriverà in dodici tappe fino allo stretto di Bering, nella
Russia artica, percorrendo 10.150 km sul pack siberiano. Il
gruppo, diviso in quattro squadre e capeggiato dal norvegese
Johannessen, terminerà il percorso, dopo oltre cento giorni
escluse le soste
per i rifornimenti, nel mese di marzo 2009.
«Una sfida eccezionale, che vivremo nell’inverno
artico a temperature tra -25 e -50 gradi e sarà comunque
vincente»: così Petter Johannessen descrive la spedizione.
«Per formare l'equipaggio abbiamo visionato finora 120
potenziali partecipanti – aggiunge Gianni Maccagni, responsabile
della parte logistica della spedizione – ma ci proponiamo di
lasciare spazio anche agli «ospiti», cioè un ristretto numero di
persone che potranno partecipare a una porzione del viaggio».
Come iniziativa promossa dal «sistema-paese» Italia in
territorio russo, «Oltre» ha ottenuto il patrocinio del Senato
della Repubblica, della Camera dei Deputati e dei ministeri
degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, oltre che della
Regione Lombardia e di Provincia e Comune di Milano. Gli
esploratori saranno seguiti dai medici del dipartimento di
neuroscienze cliniche del San Raffaele di Milano: «Non ci sarà
una prevenzione farmacologica - garantisce il direttore medico-
scientifico del progetto Giampaolo Perna – anche perchè le
persone che partiranno saranno in tutto sane e robuste; se sarà
necessario, li supporteremo durante il viaggio con integratori
contro lo stress». All’organizzazione della spedizione partecipa
anche l'Agenzia Spaziale Italiana, che si occuperà della
mappatura satellitare del percorso. Il gruppo di «Oltre» sarà
seguito 24 ore su 24 dalle telecamere; saranno girati sei
documentari di circa un’ora per la RAI, mentre sul sito internet
della spedizione, grazie a una web tv dedicata ([url]www.oltre.mobi)[/url],
si potranno vedere le immagini dalla Siberia.
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader [url]http://newsgroup.alice.it[/url]
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
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Vecchio 09-12-2008, 21.04.32
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Predefinito Re: PETTER JOHANESEN SPEDIZIONE OLTRE



AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
[url]www.animi.org[/url], [url]www.entemoraleisfoa.com[/url], [url]www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it[/url]
e [url]www.unisfoa.ch[/url] sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
[url]www.animi.org[/url], [url]www.entemoraleisfoa.com[/url], [url]www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it[/url]
e [url]www.unisfoa.ch[/url] sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
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caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
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provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
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data
08/08/2006
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31-32/2006

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- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
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caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
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a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

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31-32/2006

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Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
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provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
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ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
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b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

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AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
[url]www.animi.org[/url], [url]www.entemoraleisfoa.com[/url], [url]www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it[/url]
e [url]www.unisfoa.ch[/url] sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

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Provvedimento
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Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - [url]WWW.UNISFOA.IT[/url]
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
[url]www.animi.org[/url], [url]www.entemoraleisfoa.com[/url], [url]www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it[/url]
e [url]www.unisfoa.ch[/url] sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
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- Ingannevole

Testo Provvedimento
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Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
[url]www.animi.org[/url], [url]www.entemoraleisfoa.com[/url], [url]www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it[/url]
e [url]www.unisfoa.ch[/url] sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
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Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet [url]www.isfoa.it[/url], [url]www.unisfoa.it[/url],
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riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
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provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
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Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
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Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
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