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  #21  
Vecchio 18-06-2008, 21.44.19
Antonio
 
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Predefinito Re: Svizzera e bollo auto

Schigi <barolo@www.com> wrote in
news:qdii54t6ttvj5ednpe3bl23kfp36bkpak0@4ax.com:
[color=blue][color=green]
>>E' vero? Serve solo per i viaggi in autostrada svizzera? Serve sempre?
>>Che cosa succede se mi trovassero senza?
>>Grazie mille![/color]
> Questa mi giunge nuova.
> Sei proprio sicuro?
> Ciao.Schigi.[/color]

Sě, sono sicuro in parte e Deuche mi ha tolto il dubbio :-)
Ciao!

--
Antonio
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  #22  
Vecchio 18-06-2008, 21.44.19
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Schigi <barolo@www.com> wrote in
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>>E' vero? Serve solo per i viaggi in autostrada svizzera? Serve sempre?
>>Che cosa succede se mi trovassero senza?
>>Grazie mille![/color]
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> Sei proprio sicuro?
> Ciao.Schigi.[/color]

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Vecchio 18-06-2008, 21.44.19
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>>E' vero? Serve solo per i viaggi in autostrada svizzera? Serve sempre?
>>Che cosa succede se mi trovassero senza?
>>Grazie mille![/color]
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> Sei proprio sicuro?
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>>E' vero? Serve solo per i viaggi in autostrada svizzera? Serve sempre?
>>Che cosa succede se mi trovassero senza?
>>Grazie mille![/color]
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> Sei proprio sicuro?
> Ciao.Schigi.[/color]

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Vecchio 18-06-2008, 21.44.19
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>>E' vero? Serve solo per i viaggi in autostrada svizzera? Serve sempre?
>>Che cosa succede se mi trovassero senza?
>>Grazie mille![/color]
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> Sei proprio sicuro?
> Ciao.Schigi.[/color]

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Predefinito Re: Svizzera e bollo auto


[url]http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/informationen/00421/index.html?[/url]
lang=it


Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali/Contrassegno (CHF 40.-)

In Svizzera dal 1985 l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a
motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa.
La Direzione generale delle dogane ha l’incarico di riscuotere tale
tassa, la quale viene versata acquistando un contrassegno.

Basi giuridiche

Secondo l’art. 86 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote
una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motori
e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
L’esecuzione è disciplinata nell’ordinanza concernente una tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno
stradale; RS 741.72).


Obbligo di pagare la tassa

Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa tutti i veicoli a motore
e i rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade
nazionali di prima e seconda classe.


Periodo di tassazione / validitĂ*

La tassa è dovuta per tutto l’anno civile e non viene rimborsata. La
durata di validitĂ* del contrassegno inizia il 1° dicembre dell’anno che
precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio
dell’anno successivo.

Eccezioni

Sono esonerati dall’obbligo della tassa:
i veicoli muniti di targhe di controllo militari
i veicoli d’intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della
polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonché i
veicoli della protezione civile designati come tali
i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in
Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di
sede
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse
in giorni feriali
i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo del
controllo ufficiale
i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne,
ecc.)
i rimorchi fissi secondo le disposizioni legali
gli autoarticolati leggeri e i trattori a sella leggeri secondo le
disposizioni transitorie legali
i veicoli che eseguono corse durante l’esame ufficiale per l’ottenimento
della licenza di condurre
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale

Non sono inoltre assoggettati alla tassa:
gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP;
i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di
circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio
assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante;
gli autoveicoli leggeri con un carico rimorchiabile superiore a 3,5 t.
Continuano tuttavia ad essere assoggettati alla tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali i rimorchi con un peso totale sino a 3,5 t che
vengono trainati dai sopraccitati autoveicoli.


Infrazione/Controlli
Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di
prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di un contrassegno
valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa
di 100 franchi. Inoltre egli deve comprare un contrassegno e apporlo al
veicolo.

Il perseguimento penale all’interno del paese spetta ai cantoni.
L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le
contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali.

La falsificazione dei contrassegni (falsificazione di valori di bollo
ufficiali) è punita. Punibile è anche l’utilizzazione di tali
falsificazioni. Il Ministero pubblico della Confederazione è competente
per il giudizio.

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Vecchio 18-06-2008, 22.14.50
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[url]http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/informationen/00421/index.html?[/url]
lang=it


Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali/Contrassegno (CHF 40.-)

In Svizzera dal 1985 l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a
motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa.
La Direzione generale delle dogane ha l’incarico di riscuotere tale
tassa, la quale viene versata acquistando un contrassegno.

Basi giuridiche

Secondo l’art. 86 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote
una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motori
e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
L’esecuzione è disciplinata nell’ordinanza concernente una tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno
stradale; RS 741.72).


Obbligo di pagare la tassa

Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa tutti i veicoli a motore
e i rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade
nazionali di prima e seconda classe.


Periodo di tassazione / validitĂ*

La tassa è dovuta per tutto l’anno civile e non viene rimborsata. La
durata di validitĂ* del contrassegno inizia il 1° dicembre dell’anno che
precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio
dell’anno successivo.

Eccezioni

Sono esonerati dall’obbligo della tassa:
i veicoli muniti di targhe di controllo militari
i veicoli d’intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della
polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonché i
veicoli della protezione civile designati come tali
i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in
Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di
sede
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse
in giorni feriali
i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo del
controllo ufficiale
i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne,
ecc.)
i rimorchi fissi secondo le disposizioni legali
gli autoarticolati leggeri e i trattori a sella leggeri secondo le
disposizioni transitorie legali
i veicoli che eseguono corse durante l’esame ufficiale per l’ottenimento
della licenza di condurre
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale

Non sono inoltre assoggettati alla tassa:
gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP;
i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di
circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio
assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante;
gli autoveicoli leggeri con un carico rimorchiabile superiore a 3,5 t.
Continuano tuttavia ad essere assoggettati alla tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali i rimorchi con un peso totale sino a 3,5 t che
vengono trainati dai sopraccitati autoveicoli.


Infrazione/Controlli
Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di
prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di un contrassegno
valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa
di 100 franchi. Inoltre egli deve comprare un contrassegno e apporlo al
veicolo.

Il perseguimento penale all’interno del paese spetta ai cantoni.
L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le
contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali.

La falsificazione dei contrassegni (falsificazione di valori di bollo
ufficiali) è punita. Punibile è anche l’utilizzazione di tali
falsificazioni. Il Ministero pubblico della Confederazione è competente
per il giudizio.

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[url]http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/informationen/00421/index.html?[/url]
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Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali/Contrassegno (CHF 40.-)

In Svizzera dal 1985 l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a
motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa.
La Direzione generale delle dogane ha l’incarico di riscuotere tale
tassa, la quale viene versata acquistando un contrassegno.

Basi giuridiche

Secondo l’art. 86 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote
una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motori
e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
L’esecuzione è disciplinata nell’ordinanza concernente una tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno
stradale; RS 741.72).


Obbligo di pagare la tassa

Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa tutti i veicoli a motore
e i rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade
nazionali di prima e seconda classe.


Periodo di tassazione / validitĂ*

La tassa è dovuta per tutto l’anno civile e non viene rimborsata. La
durata di validitĂ* del contrassegno inizia il 1° dicembre dell’anno che
precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio
dell’anno successivo.

Eccezioni

Sono esonerati dall’obbligo della tassa:
i veicoli muniti di targhe di controllo militari
i veicoli d’intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della
polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonché i
veicoli della protezione civile designati come tali
i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in
Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di
sede
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse
in giorni feriali
i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo del
controllo ufficiale
i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne,
ecc.)
i rimorchi fissi secondo le disposizioni legali
gli autoarticolati leggeri e i trattori a sella leggeri secondo le
disposizioni transitorie legali
i veicoli che eseguono corse durante l’esame ufficiale per l’ottenimento
della licenza di condurre
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale

Non sono inoltre assoggettati alla tassa:
gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP;
i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di
circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio
assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante;
gli autoveicoli leggeri con un carico rimorchiabile superiore a 3,5 t.
Continuano tuttavia ad essere assoggettati alla tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali i rimorchi con un peso totale sino a 3,5 t che
vengono trainati dai sopraccitati autoveicoli.


Infrazione/Controlli
Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di
prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di un contrassegno
valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa
di 100 franchi. Inoltre egli deve comprare un contrassegno e apporlo al
veicolo.

Il perseguimento penale all’interno del paese spetta ai cantoni.
L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le
contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali.

La falsificazione dei contrassegni (falsificazione di valori di bollo
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motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa.
La Direzione generale delle dogane ha l’incarico di riscuotere tale
tassa, la quale viene versata acquistando un contrassegno.

Basi giuridiche

Secondo l’art. 86 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote
una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motori
e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
L’esecuzione è disciplinata nell’ordinanza concernente una tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno
stradale; RS 741.72).


Obbligo di pagare la tassa

Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa tutti i veicoli a motore
e i rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade
nazionali di prima e seconda classe.


Periodo di tassazione / validitĂ*

La tassa è dovuta per tutto l’anno civile e non viene rimborsata. La
durata di validitĂ* del contrassegno inizia il 1° dicembre dell’anno che
precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio
dell’anno successivo.

Eccezioni

Sono esonerati dall’obbligo della tassa:
i veicoli muniti di targhe di controllo militari
i veicoli d’intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della
polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonché i
veicoli della protezione civile designati come tali
i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in
Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di
sede
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse
in giorni feriali
i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo del
controllo ufficiale
i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne,
ecc.)
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disposizioni transitorie legali
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gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP;
i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di
circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio
assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante;
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Continuano tuttavia ad essere assoggettati alla tassa per l’utilizzazione
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di 100 franchi. Inoltre egli deve comprare un contrassegno e apporlo al
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Il perseguimento penale all’interno del paese spetta ai cantoni.
L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le
contravvenzioni accertate al confine dagli organi doganali.

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Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali/Contrassegno (CHF 40.-)

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motore e rimorchi sino a 3,5 t è assoggettata al pagamento della tassa.
La Direzione generale delle dogane ha l’incarico di riscuotere tale
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Basi giuridiche

Secondo l’art. 86 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote
una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motori
e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
L’esecuzione è disciplinata nell’ordinanza concernente una tassa per
l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno
stradale; RS 741.72).


Obbligo di pagare la tassa

Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa tutti i veicoli a motore
e i rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t che circolano su strade
nazionali di prima e seconda classe.


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La tassa è dovuta per tutto l’anno civile e non viene rimborsata. La
durata di validitĂ* del contrassegno inizia il 1° dicembre dell’anno che
precede la data stampata sul contrassegno e termina il 31 gennaio
dell’anno successivo.

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Sono esonerati dall’obbligo della tassa:
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i veicoli d’intervento (le ambulanze, i veicoli dei pompieri, della
polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali) nonché i
veicoli della protezione civile designati come tali
i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative aventi sede in
Svizzera e con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di
sede
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse
in giorni feriali
i veicoli, senza targhe, in corso di viaggio per recarsi al luogo del
controllo ufficiale
i veicoli impegnati in operazioni di soccorso (incendi, infortuni, panne,
ecc.)
i rimorchi fissi secondo le disposizioni legali
gli autoarticolati leggeri e i trattori a sella leggeri secondo le
disposizioni transitorie legali
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Non sono inoltre assoggettati alla tassa:
gli autoarticolati leggeri che soggiacciono alla tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
i trattori a sella leggeri dotati di un apparecchio di rilevazione TTPCP;
i trattori a sella leggeri che in base ad una menzione nella licenza di
circolazione sono unicamente autorizzati a trainare un semirimorchio
assoggettato alla tassa forfetaria sul traffico pesante;
gli autoveicoli leggeri con un carico rimorchiabile superiore a 3,5 t.
Continuano tuttavia ad essere assoggettati alla tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali i rimorchi con un peso totale sino a 3,5 t che
vengono trainati dai sopraccitati autoveicoli.


Infrazione/Controlli
Il conducente che circola senza autorizzazione su una strada nazionale di
prima o seconda classe con un veicolo sprovvisto di un contrassegno
valido o che utilizza abusivamente il contrassegno è punito con una multa
di 100 franchi. Inoltre egli deve comprare un contrassegno e apporlo al
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L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le
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