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Vecchio 25-07-2007, 16.18.36
jolelda
 
Messaggi: n/a
Predefinito ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PUBBLICITA INGANNEVOLE CONDANNA DEFINITIVA

Provvedimento n. 9010 ( PI3020 ) E.S.E.

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2000;


SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;


VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato
dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;


VISTA la propria delibera del 27 giugno 2000, con la quale ha accolto
l'istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;


VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;


VISTI gli atti del procedimento;


CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento


Con richiesta di intervento pervenuta in data 7 giugno 2000, un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, di 9 messaggi pubblicitari apparsi sul
"Corriere della Sera" del 17, 23 e 24 ottobre 1999; 2 e 7 novembre
1999; 7 dicembre 1999; 5 marzo 2000, sull'inserto lavoro dello stesso
quotidiano del 26 maggio 2000, nonché su "La Repubblica" del 30
novembre 1999, diffusi dalla I.S.M.A.N. Srl e dalla ESE International
Ltd con i quali si pubblicizzano i corsi di studio della European
School of Economics.
Nella richiesta si evidenzia che i messaggi sarebbero idonei ad
indurre in errore i destinatari, in relazione alle caratteristiche
dei
servizi offerti dalla European School of Economics, con particolare
riguardo alla prospettazione di una "laurea" in diverse discipline,
conseguibile al termine del corso di studi. Infatti, il titolo
rilasciato dalla European School of Economics non sarebbe
riconosciuto
in Italia e neppure risulterebbe equipollente ad un diploma di laurea
conseguito presso un'università statale o privata legalmente
riconosciuta. Non sarebbero, inoltre, veritiere le affermazioni in
base alle quali il conseguimento di una "laurea", presso la European
School of Economics, consentirebbe un immediato inserimento nel mondo
del lavoro.


2. Messaggi


Nei messaggi pubblicitari apparsi sul "Corriere della Sera" del 17,
23
e 24 ottobre 1999, all'immagine di uno studente che si dichiara
soddisfatto della scelta effettuata viene associato il claim "La
Rivoluzione universitaria. Studiare, viaggiare, laurearsi e lavorare
nelle più grandi imprese del mondo in 4 anni". Di seguito si afferma:
"La formula accademica ESE prevede completamento degli studi
rigorosamente in quattro anni, frequenza obbligatoria e numero
programmato (solo cento ammissioni per ogni ateneo), terzo anno
completamente all'estero, tre stage di lavoro nelle più grandi
imprese, in Italia e nel mondo, perfezionamento dell'inglese e di una
seconda lingua europea, scelta al quarto anno tra venti diversi
indirizzi di laurea per prepararsi specialisticamente nei più moderni
settori dell'economia e della comunicazione: Arte, Musica,
Entertainment, Sport, Moda, Marketing Internazionale, Finanza,
Investment Banking, International Studies, Turismo, Ecologia e
Ambiente. Ringraziamo le oltre 600 imprese che in tutto il mondo
hanno
scelto i nostri studenti ed hanno assunto i nostri laureati,
permettendo di realizzare un percorso accademico/professionale tra i
più completi del mondo". Seguono gli indirizzi delle scuole ESE di
Roma, Milano, Londra.
I messaggi apparsi sul "Corriere della Sera" del 2 e 7 novembre 1999,
dopo il claim " La Rivoluzione Universitaria. Studiare, viaggiare,
laurearsi e lavorare nelle più grandi imprese del mondo in 4 anni"
indicano i vari indirizzi dei corsi di laurea (Economia e Finanza
Internazionale, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche e
Diplomatiche, Filosofia dell'Organizzazione, Economia e management
dello Sport) e dei master (Business Administration, Investment
Banking, Public Relation, Economia e Management della Music Industry,
Economia e Management dell'Eco-Turismo, Economia e Management dello
Sport) che si possono conseguire presso la European School of
Economics. Il messaggio si chiude con l'indirizzo delle sedi ESE di
Roma, Milano, Londra.
Il messaggio apparso sul "Corriere della Sera" del 7 dicembre 1999,
dopo il claim "L'Università che hai sempre sognato" precisa: "Quattro
anni di studi internazionali, terzo anno interamente all'estero,
studio intensivo di due lingue europee, tutors e assistenti agli
studi, tre stage di lavoro svolti nelle più grandi imprese del
mondo".
Segue l'indicazione dei diversi corsi di laurea con la precisazione
che per professionisti, dirigenti, uomini d'affari sono previsti
piani
di studio personalizzati per consentire la frequenza senza
l'interruzione dell'attività professionale, riconoscendo i crediti
formativi e le esperienze di lavoro. Nello stesso messaggio si
afferma
pure "Per gli studenti che si trasferiscono da altre università la
possibilità di riconoscere i crediti di studio e gli esami sostenuti
per l'inserimento al 2° e 3° anno del corso di laurea".
Nel messaggio pubblicato sul "Corriere della Sera" del 5 marzo 2000,
dopo il claim "Perché scegliere l'Università Privata", si precisa:
"Quattro anni di studi internazionali, terzo anno interamente
all'estero, studio intensivo di due lingue europee, tutors e
assistenti agli studi, tre stage di lavoro svolti nelle più grandi
imprese del mondo". Segue l'indicazione dei diversi indirizzi dei
corsi di laurea con la precisazione che sono previste modalità part-
time per gli studenti lavoratori e per i professionisti non laureati.
In fondo al messaggio con caratteri tipografici ridottissimi è
riportata la scritta: "valore legale conferito da Nottingham Trent
University (U.K.) ammesso al riconoscimento in Italia a norma
dell'articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 115/92."
Nel messaggio pubblicato sull'inserto Lavoro del "Corriere della
Sera"
del 26 maggio 2000, dopo il claim "L'Università che hai sempre
sognato" sono riportate le seguenti affermazioni: "Dalla scuola alla
carriera. La ESE ha sconfitto la disoccupazione. La ESE ha ridotto a
zero il tempo necessario ai suoi laureati per entrare in carriera ed
inserirsi nei più moderni settori dell'economia. Gli studenti ESE,
attraverso il programma di "stage" ricevono offerte di lavoro dalle
più importanti organizzazioni italiane ed internazionali ancora prima
di laurearsi". "Quattro anni di studi internazionali, terzo anno
interamente all'estero, studio intensivo di due lingue europee, tre
stage di lavoro svolti nelle più grandi imprese del mondo".
Segue l'indicazione dei vari corsi di laurea con la precisazione che
sono previste modalità part-time per professionisti, dirigenti,
uomini
d'affari, mentre per gli studenti che si trasferiscono da altre
università, è prevista la possibilità di riconoscere i crediti di
studio e gli esami sostenuti per l'inserimento al 2° e 3° anno dei
corsi di laurea. In fondo al messaggio con caratteri tipografici
ridottissimi è riportata la scritta: "valore legale conferito da
Nottingham Trent University (U.K.) ammesso al riconoscimento in
Italia
a norma dell'articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 115/92."
Il messaggio apparso su "La Repubblica" del 30 novembre 1999, sotto
il
claim "Perché scegliere un'università privata" riporta le seguenti
affermazioni: "Dopo la Maturità, quattro anni di studi
internazionali:
terzo anno interamente all'estero, studio intensivo di due lingue
europee, tutors e assistenti agli studi, numero chiuso, tre stage di
lavoro svolti nelle più grandi imprese del mondo". Segue
l'indicazione
dei vari corsi di laurea con la precisazione che sono tenuti anche in
lingua inglese presso gli atenei ESE di Roma, Milano, Lucca e Londra.


3. Comunicazione alle parti


In data 13 giugno e 1° agosto 2000, è stato comunicato al segnalante
ed alle società ISMAN Srl, presso le sedi di Roma e Milano
dell'European School of Economics, nonché all'ESE International Ltd,
l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della
richiesta d'intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1,
2, 3, lettere a) e c), del citato Decreto Legislativo, con riguardo
alla possibile induzione in errore dei destinatari in merito alla
natura e validità in Italia dei titoli rilasciati dalla European
School of Economics, alle qualifiche dell'operatore pubblicitario ed
alla possibilità di ottenere facilmente, al termine del corso di
studi, un posto di lavoro.


4. Risultanze istruttorie


Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto alle società ISMAN Srl, alle sedi dell'European School of
Economics di Roma e Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera
a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito:
ai rapporti intercorrenti tra ISMAN Srl e le sedi dell'European
School
of Economics di Roma e Milano, specificando il ruolo svolto da
ciascuna di esse nell'iniziativa promozionale in esame;
al tipo di attività svolta dall'European School of Economics,
specificando in particolare se la stessa goda di un qualche
riconoscimento o accreditamento da parte di istituzioni statali,
allegando in caso affermativo la relativa documentazione;
alla validità in Italia del titolo conseguito presso la European
School of Economics al termine del corso di studi e sua eventuale
equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati in Italia da
un'università statale o privata riconosciuta;
al significato dell'affermazione "valore legale conferito da
Nottingham Trent University (UK) ammesso al riconoscimento in Italia
a
norma dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 115/92" (messaggio
pubblicato sul "Corriere della Sera" del 5 marzo 2000 e sull'inserto
lavoro dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000);
alle affermazioni "Gli studenti ESE attraverso il programma di stage
ricevono offerte di lavoro dalle più importanti organizzazioni
italiane ed internazionali ancora prima di laurearsi" e "Ringraziamo
le oltre 600 imprese che in tutto il mondo hanno scelto i nostri
studenti ed hanno assunto i nostri laureati, permettendo di
realizzare
un percorso accademico/professionale tra i più completi al mondo",
provando con adeguata documentazione il numero di soggetti che ha
ricevuto offerte di lavoro da importanti organizzazioni ancor prima
della laurea o sono stati occupati subito dopo aver conseguito il
titolo di studio.
Inoltre, allo scopo di disporre di elementi utili ad una più puntuale
valutazione dei messaggi segnalati, è stato chiesto di fornire
indicazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi
oggetto di valutazione.
In data 13 giugno 2000 è stata inviata una richiesta d'informazioni
al
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
con la quale si è chiesto di precisare se la European School of
Economics goda di un qualche riconoscimento o accreditamento da parte
di istituzioni statali, se può definirsi università privata, se i
titoli da questa rilasciati possono considerarsi lauree e se abbiano
valore legale in Italia o siano considerati equipollenti ai diplomi
di
laurea rilasciati da un'università statale o privata riconosciuta.
E' stato infine chiesto di chiarire il significato dell'affermazione
contenuta in alcuni messaggi "valore legale conferito da Nottingham
Trent University (UK) ammesso al riconoscimento in Italia a norma
dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 115/92" ai fini del
riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati dalla European School
of Economics.
Con nota pervenuta in data 21 giugno 2000, il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha
precisato
che la European School of Economics non gode di alcun riconoscimento
nell'ordinamento universitario nazionale e non può definirsi
università. Tale denominazione è infatti riservata per legge, ai
sensi
dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito
con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle
università statali ed a quelle non statali riconosciute per
rilasciare
titoli aventi valore legale.
I titoli rilasciati dalla European School of Economics non possono
definirsi lauree in quanto i titoli di studio universitari e le
qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge
(articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262 e l'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341) ed è fatto divieto del loro
conferimento da parte di privati, enti ed istituti comunque
denominati
(articolo 2 della legge n. 262/58) e possono essere rilasciati solo
dalle istituzioni di cui all'articolo 1 punti 1) e 2) del R.D. 31
dicembre 1933, n. 1592.
Il riconoscimento in Italia di un titolo accademico conseguito
all'estero, è disciplinato dall'articolo 332 del R.D. n. 1592/33 che
stabilisce che siano le autorità accademiche delle università a
deliberare caso per caso, tenuto conto degli esami speciali e
generali
sostenuti all'estero.
Le autorità accademiche, pertanto, possono dichiarare che il titolo
estero ha lo stesso valore a tutti gli effetti di quello
corrispondente conferito dalle università italiane, oppure possono
ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma con
dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti
dall'università per il corrispondente corso di studi.
In merito all'affermazione "valore legale conferito da Nottingham
Trent University (U.K.), ammesso al riconoscimento in Italia a norma
dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 115/92", contenuta in alcuni
messaggi, il Ministero ha precisato che il riferimento al Decreto
Legislativo n. 115/92, di attuazione della direttiva 89/48/CEE è
improprio, riguardando la direttiva un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni. La
direttiva, e quindi il Decreto Legislativo citato, non riguardano
pertanto il riconoscimento di titoli accademici, ma solo il
riconoscimento della professione derivante dal titolo stesso. Il
riconoscimento tra l'altro, non è automatico o generalizzato, dovendo
l'interessato presentare domanda al Ministero competente per la
professione per la quale si chiede il riconoscimento. Per la
valutazione dei titoli e dell'eventuale attività professionale, il
Ministero competente indice una conferenza di servizi alla quale
partecipano i rappresentanti degli Ordini Professionali e degli altri
Ministeri tra i quali il Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica. Il riconoscimento viene deciso caso per
caso, valutando anche la formazione e l'istituzione presso cui è
stata
svolta. In sede di conferenza di servizi, vengono presi in
considerazione solo ed esclusivamente percorsi formativi effettuati
in
istituzioni ufficialmente riconosciute come università o istituti
dello stesso livello di formazione.
Poiché nessuno dei soggetti a cui è stata inviata il 13 giugno 2000
la
comunicazione di avvio del procedimento ha dato riscontro alla
richiesta d'informazioni, in data 6 luglio 2000 è stata chiesta la
collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della
Guardia di Finanza, al fine di acquisire le seguenti informazioni:
indicazioni in merito alla società italiana titolare dei diritti di
sfruttamento del marchio European School of Economics e delle
relative
metodologie didattiche;
copia dell'atto di cessione dell'attività relativa all'utilizzo del
marchio European School of Economics, dal quale si possa evincere la
disciplina dei rapporti giuridici esistenti tra la ESE International
Ltd e la società italiana licenziataria, l'oggetto e l'ambito
territoriale della cessione, l'esistenza di eventuali limiti e forme
di uso del marchio e di eventuali poteri di controllo della ESE
International Ltd anche in merito alle iniziative pubblicitarie
relative ai corsi tenuti presso le sedi italiane della European
School
of Economics;
indicazioni in merito ai rapporti intercorrenti tra ISMAN Srl e le
sedi dell'European School of Economics di Roma e Milano, specificando
il ruolo svolto da ciascuna di esse nelle iniziative promozionali
oggetto del procedimento;
indicazioni in merito ai rapporti esistenti tra la ESE International
Ltd e la Trent Nottingham University.
Dai verbali delle operazioni compiute dal suddetto Nucleo in data 19
luglio 2000, è emerso che la European School of Economics, con atto
notarile redatto il 7 febbraio 2000, ha modificato la propria
denominazione sociale in Istituto Superiore di Management-Società
Consortile a responsabilità limitata-ISMAN Srl
Per quanto concerne lo sfruttamento in Italia del marchio "European
School of Economics", non esiste nessun tipo di rapporto o di
contratto con l'ente britannico, in quanto fino alla data della
trasformazione della denominazione, la dicitura "European School of
Economics", era parte integrante della denominazione stessa e di
conseguenza era utilizzabile liberamente a prescindere dalla
concessione di qualsiasi diritto di utilizzo.
In merito alla metodologie didattiche, la ISMAN Srl non svolge
nessuna
attività di progettazione ed esecuzione dei corsi di studio in esame,
limitandosi ad organizzare solamente l'apparato logistico per
permettere ai corsi organizzati da ESE International Ltd di poter
essere svolti. La società provvede anche all'acquisto di spazi
pubblicitari per conto di ESE International Ltd che, dopo aver
realizzato i messaggi pubblicitari, provvede ad inviarli in Italia
alla ISMAN, la quale ne cura la pubblicazione negli spazi
precedentemente acquistati.
Le sedi ESE in Italia, risultano essere unità locali della ISMAN Srl,
dislocate nelle città di Roma, Milano, Lucca, Bologna, Vicenza,
Verbania, Genova, Napoli, Bari e Catania.
Non esiste quindi alcun atto di cessione di attività tra la ESE
International Ltd e la ISMAN Srl ed il rapporto tra di loro esistente
non è redatto in forma scritta e riguarda la prestazione di servizi
dietro corresponsione di un compenso sul fatturato.
Con memoria pervenuta in data 22 agosto 2000, la ESE International
Ltd
ha fatto presente che sulla base dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia, una normativa o una disposizione amministrativa che limiti
o vieti a soggetti di un paese membro della U.E. determinate forme di
pubblicità o determinati mezzi di promozione, costituisce una misura
potenzialmente atta a restringere il volume d'affari e l'effettivo
esercizio dei diritti di libera circolazione espressi nel Trattato.
Pertanto, il divieto espresso dall'articolo 10 del D.L. n. 580/73,
convertito in legge n. 766/73, riservando l'uso della denominazione
università solamente agli enti nazionali autorizzati dalla Pubblica
Amministrazione italiana, costringe il corrispondente ente, di un
altro paese membro della U.E., a servirsi di denominazioni
sconosciute
e meno apprezzate dal pubblico. Da ciò discende che tali atti sono da
considerarsi discriminatori in ragione della cittadinanza.
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia ha precisato che
l'importazione in uno Stato Membro di documenti pubblicitari e la
loro
pubblicazione, essendo destinata a consentire ai cittadini di tale
Stato di conoscere un servizio promosso in un altro paese membro,
rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 59 del Trattato.
Una
normativa nazionale che vieti, sia direttamente che indirettamente,
questa attività solamente nei confronti di enti appartenenti ad altri
paesi U.E., consentendola, invece, ai propri enti della medesima
natura, costituisce un ostacolo alla prestazione dei servizi.
La ESE International Ltd ha nazionalità inglese e nel Regno Unito
esercita lecitamente e con il riconoscimento delle competenti
autorità, la propria attività in qualità di college universitario
della Nottingham Trent University.
Da ciò consegue che essendo la società autorizzata nel Regno Unito
all'esercizio dell'attività di insegnamento ed all'organizzazione di
corsi di laurea, non è comprensibile che ad essa debba essere
precluso
o limitato il mercato italiano in base ad una normativa palesemente
in
contrasto con le libertà sancite dal Trattato U.E.
Non sarebbe, pertanto, ingannevole una pubblicità di un college
universitario inglese, promossa negli altri paesi della U.E., né
l'utilizzo di parole quali "ateneo", "università" "laurea", in quanto
trattasi di corsi di laurea tenuti presso un ateneo di un'università
inglese.
La carenza di autorizzazione da parte dell'Autorità Italiana non può
essere invocata per privare un ente, di un altro Stato membro, dei
suoi diritti di libera prestazioni dei servizi all'interno della U.E.
Infine, la dicitura in calce ai messaggi pubblicitari: "valore legale
conferito da Nottingham Trent University (U.K) ammesso al
riconoscimento in Italia a norma dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo n. 115/92", non può considerarsi ingannevole narrando
fatti esistenti, e potendo il titolo rilasciato dalla Nottingham
Trent
University essere legittimamente riconosciuto in Italia ai sensi del
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
Ad avviso della ESE International Ltd, il riconoscimento, oltre che
doveroso, non potrebbe sottostare ad alcuna valutazione discrezionale
della competente amministrazione nazionale, alla quale sarebbe data
solamente la possibilità, nei casi tassativamente previsti dalla
legge, di permettere al possessore del titolo di provare la propria
conoscenza della materia. Tale normativa avrebbe quindi creato un
nuovo istituto del tutto indipendente dall'equipollenza prevista
dall'articolo 332 del R.D. n. 1592/33 che sarebbe inapplicabile alla
fattispecie in esame.
L'operatore pubblicitario ha quindi trasmesso in copia un accordo
concluso tra la Nottingham Trent University e la ESE International
Ltd
in data 29 maggio 1998, il cui scopo è: "the validation of specified
courses provided by The European School of Economics, (the College),
validated by The Nottingham Trent University, (the University)".
L'accordo, che durerà fino al 31 agosto 2001 e sarà rinnovabile per
volontà di entrambe le parti, prevede una iniziale visita
istituzionale di controllo per permettere all'università di
verificare
l'adeguatezza dello standard qualitativo dei corsi tenuti dal college
ed operare delle valutazioni riguardo al conferimento di valore ai
corsi di studio. L'accordo prevede poi che l'università di Nottingham
di volta in volta, conferisca valore e controlli i corsi del college.
Detti controlli sono effettuati in conformità con i programmi della
medesima università.
Ai fini poi dell'attribuzione di valore ai corsi è istituita una
commissione di cui l'università nomina i membri consultando il
college. Il presidente della commissione è un membro dell'università.
Fra gli impegni sottoscritti dall'università ci sono quelli di non
interferire con la politica accademica o con la programmazione dello
sviluppo dei corsi dell'ESE, di prestare assistenza nelle operazioni
e
nello sviluppo dei sistemi di assicurazione della qualità allo scopo
di mettere in grado ESE di sviluppare la massima autonomia nello
stabilimento e mantenimento dei livelli accademici di qualità, di
conferire i titoli e fornire la relativa certificazione agli
studenti.
Come corrispettivo del servizio reso, ESE effettuerà un versamento a
favore della Nottingham Trent University nella misura stabilita di
comune accordo con gli amministratori dell'università.
In data 15 settembre 2000, è stato chiesto al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di
precisare
il valore da attribuire in Italia al riconoscimento del titolo e alle
autorizzazioni all'insegnamento ottenute dall'ESE nel Regno Unito e
di
chiarire se il riconoscimento di un titolo rilasciato da un
istituzione di un paese membro dell'Unione Europea non soggiace ad
alcuna valutazione discrezionale della competente amministrazione
nazionale.
Con nota pervenuta in data 4 ottobre 2000, il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha fatto
presente che l'accordo di tipo privatistico attraverso il quale la
Trent University di Nottingham ha affidato lo svolgimento di corsi
universitari alla ESE, istituzione non abilitata dalla normativa
vigente in Italia all'organizzazione e gestione della formazione
universitaria, non può avere alcuna efficacia giuridica
nell'ordinamento universitario italiano.
Solo nell'ambito di collaborazioni tra istituzioni universitarie
riconosciute dai rispettivi paesi sono ipotizzabili corsi integrati
di
studio con titoli finali aventi uguale valore nei due paesi di
rispettiva appartenenza delle università (articolo 17, comma 95,
lettera c), della legge n. 127/97 ed articolo 3, comma 9, del D.M.
509/99).
Il riconoscimento in Italia di un titolo accademico conseguito
all'estero resta disciplinato dall'articolo 332 del R.D. 1592/33 che
stabilisce che siano le autorità accademiche delle università a
deliberare caso per caso, tenuto conto degli esami speciali e
generali
sostenuti all'estero. Solo in caso di esito positivo della procedura
prevista dal citato articolo 332, l'interessato entra in possesso di
un titolo accademico italiano utilizzabile per tutti i fini
consentiti
dalla legge, compreso il diritto di fregiarsi del titolo di dottore.
In data 13 settembre 2000 é stato richiesto alla ESE International
Ltd
ed alla ISMAN Srl, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 74/92, di provare l'esattezza materiale delle
affermazioni relative alla vantata possibilità per gli studenti ESE
di
trovare facilmente un'occupazione, contenute in alcuni dei messaggi
segnalati.
Gli operatori pubblicitari, a cui il provvedimento di attribuzione
dell'onere della prova risulta regolarmente comunicato il 15 e 19
settembre 2000, con memorie pervenute in data 3 ottobre 2000 hanno
fatto presente quanto segue.
La ESE International Ltd ha precisato che la formula accademica
Nottingham Trent University-ESE prevede che tutti gli studenti
frequentino il terzo anno all'estero e già dal primo anno siano
impiegati in periodici stage di lavoro nelle più grandi imprese in
Italia e nel mondo. Pertanto, proprio in virtù di tali stage
espletati
durante il corso di laurea, accade che buona parte degli studenti,
venga assunta proprio nelle imprese dove hanno operato in qualità di
stagisti.
Per quanto concerne la prova di tali specifiche circostanze, in
assenza del consenso degli studenti interessati, la società ha fatto
presente di non poter comunicare i nominativi degli stessi e delle
società presso cui lavorano.
La società ha quindi trasmesso un prospetto statistico, compiuto su
un
campione di laureati negli anni 1998 e 1999 delle soli sedi di Roma e
Lucca, nel quale accanto alle iniziali dei laureati ESE viene
indicata
l'attività svolta senza precisare le imprese presso le quali operano.
Sulla riconoscibilità del titolo Nottingham Trent-ESE, la società ha
ribadito che gli studenti ESE, al termine dei corsi di laurea,
conseguono regolare diploma di laurea della Nottingham Trent
University, avente pieno valore legale nel Regno Unito.
Quanto alla riconoscibilità in Italia del diploma di istruzione
superiore della Nottingham Trent University, il titolo in questione
può essere legittimamente riconosciuto in Italia ai sensi del Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
I titoli di laurea conseguiti presso la Nottingham Trent University
hanno, infatti, tutte le caratteristiche per rientrare nell'ambito di
applicazione del suddetto Decreto, trattandosi di università inglese
abilitata nello Stato di appartenenza a rilasciare il titolo di
laurea
BA (H) in Business, Politics and Communication ed a condurre corsi di
studio full time di durata quadriennale.
La ISMAN Srl ha fatto presente di non essere in possesso dei dati
richiesti dall'Autorità, in quanto non svolge attività di
progettazione ed esecuzione dei corsi di studio ESE, limitandosi
solamente ad apprestare l'apparato logistico di supporto, per
permettere l'esecuzione di corsi di studio realizzati da soggetti
terzi. Premesso ciò la società ritiene che non sia qualificabile come
operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del
Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto le qualità di autore e di
committente farebbero capo ad ESE Internationale Ltd, la quale, non
le
ha mai contestate.
In data 9 ottobre 2000 è stato comunicato al segnalante, ai sensi e
agli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 627/96, l'esito
dell'incombente istruttorio.
Il segnalante, in data 17 ottobre 2000, ha fatto pervenire le proprie
controdeduzioni con le quali ha osservato che è fuorviante il
richiamo
all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 115/92 per giustificare la
riconoscibilità del titolo ESE in Italia.
L'assunto ESE è peraltro smentito da una circolare del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29
marzo
1999, con la quale si informa che il Ministero degli Affari Esteri,
con nota n. 442 del 30 aprile 1997 ha espresso il parere che "una
convenzione di tipo privatistico per la quale un'università estera,
sia pure statale, affidi lo svolgimento di corsi universitari ad
un'istituzione privata italiana che non sia abilitata, in base alla
normativa interna, alla organizzazione e gestione della formazione
universitaria, non possa avere alcuna efficacia giuridica nel nostro
ordinamento. Solo nell'ambito di collaborazioni "interuniversitarie"
sono ipotizzabili corsi integrati di studio con titoli finali aventi
valore nei due paesi di rispettiva appartenenza delle Università
partners". Nella circolare si raccomanda alle università di attenersi
al suddetto parere ricordando inoltre che il riconoscimento di titoli
conseguiti presso università estere è ammesso caso per caso e
"semprechè trattasi di titoli conseguiti in Università o Istituti
superiori esteri di maggior fama".
L'uso, infine, del termine università da parte di ESE sarebbe
illegittimo, in quanto contrasterebbe con l'articolo 10 del D.L. n.
580/73 convertito con modificazioni nella legge n. 766/73 e del tutto
insufficiente sarebbe l'indagine statistica prodotta dall'operatore
pubblicitario per provare la veridicità dei messaggi pubblicitari
riguardanti le offerte di lavoro a favore dei propri laureati.


5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati
diffusi attraverso stampa, in data 6 ottobre 2000 è stato richiesto
il
parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere, pervenuto in data 13 novembre 2000, la suddetta Autorità
ha ritenuto che i messaggi pubblicitari in esame siano in contrasto
con quanto disposto dagli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e c), del
Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto la European School of
Economics non gode di alcun riconoscimento nell'ordinamento
universitario nazionale, per cui non può definirsi università ed i
titoli da essa rilasciati non possono considerarsi lauree. Inoltre,
ferma restando la disciplina del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che
prevede un riconoscimento caso per caso dei titoli accademici
conseguiti all'estero, a norma dell'articolo 17, comma 95, lettera
c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 3, comma 9, del
D.M. n. 509/99, solo nell'ambito di collaborazioni tra istituzioni
universitarie riconosciute dai rispettivi paesi, sono ipotizzabili
corsi integrati di studio con titoli finali aventi uguale valore nei
paesi di rispettiva appartenenza delle università e pertanto nessuna
rilevanza può attribuirsi al rapporto intercorrente tra European
School of Economics e la Nottingham Trent University, né alla
circostanza che quest'ultima sia un'istituzione universitaria
riconosciuta nell'ordinamento giuridico della Gran Bretagna.
Dalla lettura dei messaggi il destinatario può quindi ricavare il
convincimento di poter conseguire titoli accademici validi secondo il
nostro ordinamento, persuaso da numerosi argomenti quali,
l'utilizzazione dei termini "università", "corsi di laurea",
"laurea",
tra loro coordinati; la rappresentazione del trasferimento "da altra
università" con possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti e
di crediti di studio, come di un rapporto paritario tra istituzioni
di
uguale rango, e la prospettata attualità ed efficacia del vantato
"valore legale.[...] ammesso al riconoscimento".
Infine, l'operatore pubblicitario, non ha fornito prova sufficiente
della veridicità delle affermazioni relative all'inserimento nel
mondo
del lavoro degli studenti ESE.


6. Valutazioni conclusive


Nel corso dell'istruttoria la società ESE International Ltd ha
sostenuto di essere l'unico committente dei messaggi pubblicitari che
vengono progettati e realizzati dalla ESE stessa che poi provvede ad
inviarli alla ISMAN Srl per la loro pubblicazione.
Tale affermazione, se da un lato consente di qualificare quale
"operatore pubblicitario", ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del
Decreto Legislativo n. 74/92, la ESE International Ltd, dall'altro
non
permette di escludere l'imputabilità per la diffusione dei messaggi
alla società ISMAN Srl
Dalle risultanze istruttorie emergono elementi tali da fondare il
convincimento che anche ISMAN Srl abbia partecipato all'iniziativa
promozionale in esame.
La società, infatti, attraverso le sue unità locali di Roma e di
Milano, ha avuto un ruolo attivo nella diffusione dei messaggi,
avendo
provveduto ad acquistare gli spazi pubblicitari su "Il Corriere della
Sera" e su "La Repubblica".
La società ISMAN Srl, pertanto, in quanto facente parte
dell'organizzazione che fa capo ad ESE International Ltd, è stata
compartecipe dell'organizzazione dell'iniziativa pubblicitaria e
della
pubblicazione dei messaggi, alla cui diffusione aveva un interesse
immediato potendo trarne benefici. Infatti, nei messaggi venivano
pubblicizzate anche le sedi in Italia della European School of
Economics, di cui ISMAN Srl organizza l'apparato logistico dietro
corresponsione di un compenso.
Alla luce di quanto evidenziato, le società ISMAN Srl e ESE
International Ltd devono quindi ritenersi ricomprese nella nozione di
operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del
Decreto Legislativo n. 74/92.
I messaggi lasciano intendere che la European School of Economics sia
un'università privata e che al termine degli studi lo studente
consegua una laurea avente valore legale in Italia.
Al riguardo, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica ha precisato che la European School of Economics non
gode di alcun riconoscimento nell'ordinamento universitario nazionale
e non può definirsi università. Tale denominazione è infatti
riservata
per legge (articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766)
alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale.
I titoli rilasciati dalla European School of Economics non sono
riconosciuti in Italia, non sono quindi equipollenti ai diplomi di
laurea rilasciati da università statali o private riconosciute e non
possono definirsi lauree. Infatti, i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge ed
è
fatto divieto del loro conferimento da parte di privati, enti ed
istituti comunque denominati (articolo 2 della legge n. 262/58)
potendo essere rilasciati solo dalle istituzioni di cui all'articolo
1
punti 1) e 2) del R.D. 31 dicembre 1933, n. 1592.
Va peraltro sottolineato che nel Regno Unito, come in Italia, solo le
università riconosciute possono rilasciare titoli di laurea.
Al riguardo, l'articolo 216 dell'Education Reform Act del 1988
prevede
che il Ministro dell'Educazione pubblichi un elenco di organismi
riconosciuti che possono rilasciare titoli aventi valore nel Regno
Unito. Detto elenco, redatto con ordinanza n. 626/93, comprende la
Nottingham Trent University ma non l'European School of Economics.
Poiché, pertanto, l'ESE non è un'università riconosciuta nel suo
paese
di origine, non può rilasciare titoli di laurea nemmeno nel Regno
Unito. Né vale a qualificare ESE come università il fatto che essa
abbia concluso una convenzione con la Nottingham Trent University.
Tale accordo di natura privatistica, pur consentendo alla ESE di
offrire corsi che potranno poi essere validati dalla Nottingham Trent
University, non le conferisce la possibilità di rilasciare
autonomamente titoli di laurea come le università riconosciute.
Inoltre, il riferimento al Decreto Legislativo n. 115/92, appare
fuorviante in quanto tale Decreto, lungi dal sovvertire l'impianto
normativo che caratterizza il rilascio dei titoli conclusivi dei
corsi
universitari, si limita a recepire la direttiva comunitaria n. 89/48/
CEE per ciò che attiene ad un ambito limitato, rappresentato dal
riconoscimento in Italia di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
La Direttiva 89/48/CEE e, quindi, il Decreto Legislativo citato non
riguardano pertanto il riconoscimento di meri titoli accademici
conseguiti all'estero che resta disciplinato dall'articolo 332 del
R.D. n. 1592/33, ma piuttosto del percorso formativo e del
conseguente
titolo professionale acquisito all'estero, ai fini dell'esercizio di
una professione in Italia.
Il riconoscimento tra l'altro, non è automatico, ma viene deciso caso
per caso, valutando anche la formazione e l'istituzione presso la
quale è stata svolta.
Si fa infine presente che oggetto del provvedimento adottato
dall'Autorità deve ritenersi la presunta ingannevolezza dei messaggi
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. All'Autorità è infatti
demandato esclusivamente l'accertamento relativo all'eventuale
contrasto della fattispecie segnalata con quanto disposto dal citato
decreto in materia di pubblicità ingannevole, non potendo rilevare
gli
eventuali ulteriori profili di illiceità della fattispecie segnalata
in relazione a normative di settore che pur possono presentare
elementi di interferenza con quelli del Decreto Legislativo n. 74/92.
(Vedi, in tal senso, TAR Lazio, I, 4 settembre 1998, S.I.R.C. Spa/
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Tar Lazio, I, 11
maggio 2000, RAI Radiotelevisione Italiana Spa/Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato).
I messaggi, pertanto, contengono indicazioni che nel loro complesso
possono indurre in errore i destinatari in quanto presentano come
"università privata" un soggetto che non è un'università neppure nel
suo paese di origine ed equivalente alla laurea italiana la
conclusione positiva dei corsi quadriennali pubblicizzati.
Per quanto attiene alla veridicità delle affermazioni riguardanti le
ottime possibilità per gli studenti ESE di ottenere un inserimento
del
mondo del lavoro, a conclusione del corso di studi, contenute nei
messaggi pubblicati sul "Corriere della Sera" del 17, 23 e 24 ottobre
1999 e sull'Inserto Lavoro dello stesso quotidiano del 26 maggio
2000,
la società ESE International Ltd, a seguito di specifica richiesta
avanzata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
Decreto Legislativo n. 74/92, non ha dimostrato l'esattezza materiale
dei dati di fatto contenuti nei citati messaggi. L'operatore
pubblicitario ha infatti prodotto, entro il termine assegnato, solo
un
parziale elenco, nel quale, accanto alle iniziali degli studenti ESE
sono annotate le attività che questi svolgerebbero presso imprese di
cui non è stata indicata la ragione sociale.
Tale elenco, in quanto non asseverato in alcun modo da elementi
probatori che ne garantiscano l'effettiva rispondenza a realtà, non
appare idoneo a dimostrare la veridicità del claim.
Da ciò consegue che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 74/92, le affermazioni relative alla vantata
possibilità per gli studenti ESE di ottenere facilmente al termine
del
corso di studi un posto di lavoro, devono considerarsi inesatte.
Tale inesattezza, anche in considerazione delle attuali oggettive
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, riveste un'importanza
determinante per i consumatori, potendone condizionare in modo
significativo il processo di scelta.


RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi in esame, sono idonei ad
indurre in errore i destinatari, con riferimento alle caratteristiche
dei servizi offerti, ai risultati con essi conseguibili, nonché alle
qualifiche dell'operatore pubblicitario, potendo per tali motivi
pregiudicarne le scelte economiche;


RITENUTO, inoltre, che la particolare insidiosità dei messaggi
pubblicitari, la loro reiterata diffusione in un arco di tempo
relativamente lungo (da ottobre 1999 a maggio 2000), nonché la loro
potenziale attitudine a continuare a produrre effetti anche dopo la
loro cessazione-in considerazione della natura dei servizi
pubblicizzati, che non consente una verifica rapida ed agevole delle
loro caratteristiche e del target di riferimento (soggetti inesperti
con scarsa conoscenza del diverso valore dei titoli conseguiti presso
istituzioni straniere e le cui aspettative di trovare un lavoro al
termine degli studi potrebbero essere disattese dalla realtà dei
fatti)-rendano necessaria la pubblicazione di una dichiarazione
rettificativa al fine di impedire che la pubblicità in questione
continui a produrre effetti;
DELIBERA


che i messaggi pubblicitari descritti nel punto 2 del presente
provvedimento, diffusi dalle società I.S.M.A.N. Srl e dalla ESE
International Ltd costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 1, 2, 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n.
74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


DISPONE


a) che le società ESE International Ltd e la ISMAN Srl pubblichino, a
loro cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo
le
seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in
allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una
volta, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente
provvedimento, sul quotidiano Il Corriere della Sera in uno spazio
corrispondente a 20 moduli (mm 176x223);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e
aspetto della comunicazione rettificativa allegata; i caratteri del
testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con
lo
spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di
diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della
comunicazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non
dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto o che,
comunque, tendano ad attenuarne la portata e il significato;


b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà
essere
preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la
stessa
avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio
all'Autorità di una copia originale del giornale contenente la
dichiarazione rettificativa pubblicata.


L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di
lire.


Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e
pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.


Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto
Legislativo
n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro


Allegato al provvedimento n. 9010 ( PI3020 ) E.S.E.


COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE


AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


******
Le società ESE International Ltd ed ISMAN S.r.l. hanno diffuso nove
messaggi ritenuti dall'Autorità PUBBLICITà IngannevolE, relativi ai
corsi tenuti dalla European School of Economics.
I messaggi affermano che i titoli rilasciati sono ammessi al
riconoscimento in Italia a norma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 115/92
e che al termine degli studi gli studenti ESE ottengono un immediato
inserimento nel mondo del lavoro.
In realtà
I titoli rilasciati non sono ammessi al riconoscimento in Italia ai
sensi del D.Lgs. n. 115/92.
Infine, l'operatore pubblicitario non ha dimostrato quanto affermato
nei messaggi, con riguardo alla possibilità per gli studenti ESE di
ottenere facilmente al termine degli studi un'occupazione.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione
rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'adunanza del 14 dicembre 2000, ai sensi
del d. lgs. 74/92)
I messaggi sono apparsi sul "Corriere della Sera" nei mesi di
ottobre,
novembre,
dicembre 1999, marzo e maggio 2000, nonché su "La Repubblica" del 30
novembre 1999.


Con sentenza n. 14655 del 1° dicembre 2004 il Tar Lazio, Sez. I ha
respinto il ricorso dell'operatore pubblicitario.Il presente
provvedimento è quindi definitivo

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