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  #61  
Vecchio 10-06-2007, 18.44.12
federicoP
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

[email]avvocatozoppi@excite.it[/email] ha scritto :

[color=blue]
> [url]WWW.UNIPSA.CH[/url] ISSEA .......
> .....[/color]


Caro avvocato,

delle liti tra lei e il suo istituto, su questo newsgroup ( e sugli
altri che state ammorbando ) non ce ne puo' fregare di meno.

Fate il piacere, tornatevene a discutere nell'aula del vostro
tribunale, come si faceva una volta, senza rompere le scatole agli
altri.

La ringrazio vivamente

--


federicoP



--------------------------------
per scrivermi elimina la china


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  #62  
Vecchio 10-06-2007, 18.44.48
fagnani.o@libero.it
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Atto recante ricorso
a valere anche quale
atto di motivi aggiunti di impugnazione
nel ricorso r.g. n. 5443/2006

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -
- European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7 - controinteressata -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
*****
FATTO
1. La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata a distanza†(d’ora innanzi
ISSEA) è una societÃ* di diritto svizzero con sede in Agno (Canton
Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
2. Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
siano esse pubbliche o private, è l’accreditamento, ovvero il
riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
universitario dell’8 ottobre 1999).
3. Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 , che “Nessun
altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
Consiglio di Stato vigila affinché:
a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
universitÃ* accreditate;
b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
Conferenza Universitaria Svizzera.â€
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet [url]www.unipsa.ch[/url].,
all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet [url]www.unipsa.ch[/url] e
richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.
8. L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet [url]www.unipsa.ch[/url] .
11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante perla
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
un presunto contenuto pubblicitario del sito [url]www.unipsa.ch[/url]. Il ricorso
non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url]
in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.
14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
particolare che:
- il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “polidi
teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
- l’attivitÃ* di formazione universitaria, nel sistema universitario
svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
- l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
- la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*â€in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;
- sul sito internet [url]www.unipsa.ch[/url] l’uso del termine “universitÃ*†è
accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le universitÃ* svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs
206/2005, il parere dell’AutoritÃ* per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicitÃ* ingannevole sulla base di queste
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di universitÃ*
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformitÃ* alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validitÃ* legale è quella
dell’ordinamento in cui l’UniversitÃ* è costituitae legittimamente
opera;
- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalitÃ* di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’universitÃ* inparola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,
inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualitÃ* inesistenti.
16. Nonostante il sopra riportato e motivato parere difforme,
l’AutoritÃ* antitrust ha ritenuto di sanzionare la ricorrente per
pubblicitÃ* ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata
in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie
alla contiguitÃ* geografica con il nostro Paese nonché dalla
peculiaritÃ* dei servizi offerti, visto che si tratta di istituto che
consente la partecipazione ai corsi a distanza†e, per altro verso
(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota
“di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italiaâ€;
inoltre il sito in questione farebbe riferimento alla possibilitÃ* per
gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai
sensi dell’art. 409 del dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italiaâ€.
- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che
“appare necessario specificare, invece, che la valutazione del
messaggio non concerne la conformitÃ* al diritto elvetico di quanto
indicato, della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformitÃ* non è
idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede
all’estero e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di
rispettare le norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa
suscettibili di raggiungere consumatori abituati a una certa
decodifica, sul piano giuridico, culturale e sociale, dei termini
impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da quello di
“universitÃ*†e da quello di “laureaâ€. Il sito internet in questione,
infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiaritÃ* del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e delle
specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti
di nazionalitÃ* italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola
“universitÃ*†ed alla terminologia collegata un valore ben preciso†.
17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.
Ciò premesso la societÃ* ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

Diritto
1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autoritÃ*
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito [url]www.unipsa.ch[/url] sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile grazie alla contiguitÃ* geografica con il nostro Paeseâ€;
- un secondo elemento consiste nella “peculiaritÃ* dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai
corsi a distanzaâ€;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remotaâ€, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italiaâ€;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in
lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori
italiani è suscettibile, alla luce della peculiaritÃ* del mezzo di
diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalitÃ*
italianaâ€.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autoritÃ* garante per stabilire
un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di
essi la giurisdizione delle autoritÃ* amministrative italiane (con i
connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la
ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attivitÃ* economica in uno
stato estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed
alle autoritÃ* amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di
legame con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi
secondarie né stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad
esempio, per la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
civile dall’art. 3 l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche
il sito sul quale viene presentata l’istituzione educativa
([url]www.unipsa.ch[/url]) rientra nella giurisdizione delle autoritÃ* svizzere.
Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicitÃ* ingannevole appare, necessariamente, quello - di
derivazione penalistica - del necessario collegamento territoriale tra
un operatore commerciale e lo spazio di sovranitÃ* italiana; questo
collegamento può aversi sia in presenza di un comportamento
materialmente tenuto sul suolo italiano (es. pubblicitÃ* effettuata su
un mezzo di comunicazione italiano) sia in presenza di una sede
operativa o di rappresentanza sul medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso
di specie e, nello specifico ISSEA, che si fa conoscere tramite un
sito svizzero, non sta neppure promuovendo i propri servizi in Italia
(come erroneamente sostiene l’autoritÃ* antitrust).
Diversamente l’AutoritÃ* non potrebbe comunque ottenere il rispetto (in
assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie decisioni
e quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di seguito ed
esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autoritÃ* per la concorrenza precisa
che il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in
grado di alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o
di una sua parte rilevanteâ€.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990),
con la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento
quale il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei
consumatori.
E non pare che si possa ritenere un elemento di collegamento tra la
ricorrente ed il territorio italiano l’esistenza dei c.d. “poli di
teledidattica remota†ovvero il fatto che siano in essere delle
convenzioni con internet point ed istituti (quale il Comune di
Castelnuovo Bormida o l’accademia eraclitea di Catania) dotati (o
meglio proprietari) di aule multimediali che consentono l’accesso (a
condizioni più vantaggiose) alle proprie postazioni per collegarsi con
la piattaforma multimediale di UNIPSA a studenti che altrimenti non
avrebbero modo di farlo, non disponendo di strumentazione adatta nella
propria abitazione.
Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;
b) la contiguitÃ* geografica: se questo è un presupposto per stabilire
l’esistenza di poteri sanzionatori in capo all’autoritÃ*, essa
dovrebbe estendere la propria competenza anche ai messaggi
pubblicitari delle universitÃ* private francesi, austriache o slovene
che si presentano su internet?;
c) la peculiare natura dei servizi offerti che prevedono la
partecipazione a corsi a distanza : neppure questa caratteristica è in
grado di creare una base per l’operare della competenza.
d) il fatto che si diano indicazioni su come dedurre le spese
universitarie in Italia non costituisce certo elemento in grado di
alterare lo scenario.
Certo l’AutoritÃ* ha ragione quando afferma che l’offerta formativa di
Unipsa è in grado di raggiungere “per la natura stessa del mezzo di
diffusione†gli utenti italiani e di produrre effetti presso questi
ultimi ma questo argomento può valere per tutte le forme di promozione
di offerte di beni e servizi che si trovano sul web: si dovrebbe
allora presumere che l’autoritÃ* possa estendere la propria
giurisdizione su una societÃ* americana che promuove la vendita on line
di prodotti miracolosi per la bellezza o l’eterna giovinezza?
Il fatto è che il consumatore italiano continuerÃ* ad essere
bersagliato di tali informazioni e l’unica misura per impedirlo
sarebbe quello del controllo (o forse sarebbe meglio dire censura) sul
ciberspazio italiano, analogamente a quanto avviene in Cina.
Poiché questo non è pensabile, per un paese democratico quale il
nostro, perché drasticamente limitativo della libertÃ* di informazione,
il controllo delle autoritÃ* quale l’AGCM sui messaggi ritenutidi
natura pubblicitaria dovrÃ* limitarsi alle aziende che hanno sede (sia
pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello spazio
di sovranitÃ* italiano.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente la stessa
AutoritÃ* aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera UniversitÃ* degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italianoâ€.
Si deve ulteriormente considerare che la ricorrente non opera alle
Isole Cayman ma è sottoposta al controllo delle autoritÃ* svizzere
anche in relazione alla presunta ingannevolezza del messaggio
pubblicitario e soprattutto dell’uso del nomen universitÃ*.
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico svizzero, invero, l’attivitÃ*
di formazione universitaria è libera (ovvero non soggetta ad
autorizzazione) e non esiste l’istituto del valore legale dei titoli
accademici.
Esiste, invece, una distinzione tra universitÃ* accreditate (ovvero
riconosciute dalla federazione o dai cantoni) e non accreditate;
l’accreditamento non è, tuttavia, un obbligo per gli istituti di
formazione universitaria.
Vi è tuttavia un controllo cantonale sull’utilizzo dei termine
“universitÃ*â€, “istituti universitari†e simili da parte del Consiglio
di Stato (art. 14 Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla
Scuola professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di
ricerca, del 3 ottobre 1995); in relazione ad Unipsa, il predetto
organo cantonale ha accertato (con la giÃ* ricordata risoluzione n. 704
del 14 febbraio 2006 adottata previo parere della Conferenza
universitaria svizzera) che la denominazione di “Politecnico di Studi
Aziendali – UniversitÃ* privata a distanza†è taleda non generare
confusione con le universitÃ* svizzere accreditate, ottempera alla
legislazione cantonale in materia universitaria ed ha pertanto
autorizzato l’utilizzo del nomen.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 - Eccesso di potere per disparitÃ* di trattamento
La ricorrente contesta, altresì, la supposta natura pubblicitaria del
contenuto del sito internet [url]www.unipsa.ch[/url] dal momento che, come
sostenuto nella memoria difensiva avanti all’autoritÃ*, il sito
perseguirebbe una finalitÃ* eminentemente informativa ed espositiva e
non di messaggio pubblicitario.
L’AutoritÃ*, nel provvedimento impugnato, ritiene, al contrario, che il
sito de quo “è idoneo a configurare un messaggio che risulta diffuso
nell’esercizio di una attivitÃ* economica allo scopo di promuovere la
prestazione di servizi e, pertanto, esso integra una fattispecie
pubblicitariaâ€.
Invero, ritiene la ricorrente che le pagine internet del proprio sito
siano unicamente volte ad illustrare l’offerta formativa complessiva
del Politecnico di Studi Aziendali ed a spiegare in modo chiaro quale
sia il ruolo del medesimo all’interno del sistema universitario
svizzero con dovizia di documentazione normativa accessibile tramite
esso e dei titoli da esso rilasciati.
Lo stile utilizzato nel descrivere la struttura ed i corsi è del tutto
privo dei toni elogiativi ed enfatici del messaggio pubblicitario e,
inoltre, nessun accenno è contenuto rispetto ai costi dei servizi
offerti, per i quali si richiede di rivolgersi in prima persona alla
ISSEA.
L’aver considerato pubblicitario il contenuto del sito crea, inoltre,
una palese ed arbitraria diversitÃ* di trattamento rispetto alla
decisione presa dalla medesima autoritÃ* nei confronti dell’UniversitÃ*
Italiana per stranieri di Perugia (delibera n. 11653 del 23.01.2003)
il cui sito internet (assai simile nei contenuti al sito della
ricorrente) venne ritenuto non costituire messaggio pubblicitario
proprio per il prevalere delle finalitÃ* informative rispetto a quelle
commerciali.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 Eccesso di potere per contraddittorietÃ* e difetto di
motivazione

Nel merito, l’AutoritÃ* contesta la natura ingannevole del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito internet [url]www.unipsa.ch[/url] sulla base di
alcune considerazioni che non appaiono, ad un esame obiettivo,
corrette:
a) la valutazione della natura ingannevole del messaggio andrebbe
condotta non alla stregua della conformitÃ* al diritto elvetico “della
denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati dall’Unipsaâ€
quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero
e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le
norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)â€.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autoritÃ* dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autoritÃ* l’uso evocativo del termine“universitÃ*â€
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei
titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare
idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operativitÃ*
dell’operatore e di riconoscibilitÃ* dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italiaâ€.
Queste apodittiche affermazioni sono smentite dalle numerose e
dettagliate informazioni che si trovano sul sito ed avvisano a chiare
lettere i potenziali studenti sulle diversitÃ* sussistenti tra il
sistema universitario svizzero e quello italiano e sul valore dei
titoli rilasciati dal Politecnico di Studi aziendali e che, qui di
seguito, si riportano con i diversi link:
Issea è un istituto universitario svizzero che opera in Svizzera ed è
soggetto esclusivamente alla legge Svizzera. [url]www.unipsa.ch/politecnico/index.html[/url]

Ha il diritto di svolgere e svolge attivitÃ* di formazione
universitaria (art.20 e 27 costituzione federale svizzera)
[url]www.unipsa.ch/politecnico/index.html[/url]

Ha il diritto di conferire e conferisce titoli universitari
(bachelor,master,dottorati) (art.20 e 27 costituzione federale
svizzera) non equipollenti a quelli italiani
[url]www.unipsa.ch/informazioni_universita/nuovi_cicli_studio.html[/url]

E’autorizzato all’uso e usa la denominazione “universitÃ*†(delibera
CdS 704/06), sentito il parere positivo dell’Organo di Accreditamento
della Conferenza universitaria Svizzera CUS.
[url]www.unipsa.ch/politecnico/index.html[/url]

I titoli universitari conferiti non sono equipollenti a quelli di
universitÃ* accreditate Svizzere o della Unione europea.
[url]www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html[/url]

Di per se,considerati non sono idonei all’accesso a professioni
regolamentate e a concorsi pubblici.
[url]www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html[/url]

L’accreditamento nel sistema universitario svizzero è facoltativo e
non obbligatorio.
[url]www.unipsa.ch/informazioni_universita/accreditamenti_affiliazioni.html[/url]

Non esiste nell’ordinamento universitario Svizzero l’istituto del
“valore legale†dei titoli.
[url]www.unipsa.ch/informazioni_universita/sistema_universitario_svizzero.html[/url]

La piena sufficienza di queste avvertenze a non generare un messaggio
pubblicitario ingannevole è stato, peraltro, autorevolmente
accreditata dal parere reso dall’AutoritÃ* per la garanzia nelle
comunicazioni (AGCOM), la quale per un verso ha ritenuto il messaggio
“formulato in maniera chiara e intelleggibileâ€, e, per altro verso, ha
espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a
indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’universitÃ* in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il
suddetto operatore in luogo di altri in base a qualitÃ* inesistentiâ€.
Di tale difforme parere non solo l’AutoritÃ* per la concorrenzanon ha
tenuto conto alcuno ma non ha neppure motivato sulla

*****
Istanza cautelare
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il
provvedimento dell’autoritÃ* per la concorrenza ed il mercato, nella
sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutivitÃ* ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’AutoritÃ* per la Concorrenza costituisce un gravedanno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da
una decisione che accerti la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.
Quanto al fumus boni iuris appare sufficiente ad integrare il
requisito il parere dell’autoritÃ* per le garanzie nelle comunicazioni,
la quale ha motivatamente ritenuto che il messaggio contenuto nel sito
[url]www.unipsa.ch[/url] sia “formulato in maniera chiara ed intelligibile†e
“non risulta idoneo a indurre in inganno le persone alle quali è
rivolto†così rifiutando l’ipotesi di ingannevolezza del messaggio
fatta propria dell’autoritÃ* per la concorrenza nell’impugnato
provvedimento.
Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale
ordinanza sospensiva sul sito della resistente AutoritÃ*;
- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per
l’effetto annullare il provvedimento impugnato.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.
Milano – Roma, 20 marzo 2007
Avv. Federico Furlan Avv. Lucia Bitto



















PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto, Massimo Silvestri, nella mia qualitÃ* di
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di
“I.S.S.E.A. s.a. - UniversitÃ* privata a distanzaâ€, consede in Agno
(Confederazione Elvetica), delego a rappresentarmi e difendermi nel
giudizio promosso con il presente ricorso nei confronti dell’AutoritÃ*
Garante per la Concorrenza ed il Mercato avanti il Tribunale
Amministrativo per il Lazio – Roma, gli avv.ti Federico Furlan e Lucia
Bitto del Foro di Milano ai quali conferisco ogni più ampia facoltÃ* di
legge e di prassi, compresa quella di sottoscrivere il presente
ricorso, di presentare motivi aggiunti e di farsi sostituire in
udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La
Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
Massimo Silvestri



E’ autentica
Avv. Federico Furlan







RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
UniversitÃ* privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:

AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del
Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)











nonché a
European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7, previa iscrizione al numero del mio registro
cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. spedita dall’Ufficio Postale di
Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella del timbro postale
(Lucia Bitto)


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  #63  
Vecchio 10-06-2007, 18.46.49
fagnani.o@libero.it
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

a

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