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Vecchio 20-02-2008, 17.06.24
mario.sempronio@yahoo.com
 
Messaggi: n/a
Predefinito ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PUBBLICITA INGANNEVOLE SANZIONE DIEURO 15'000

Provvedimento
PI5015 - ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria




numero
15817




data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006




Procedimento collegato (esito)
- Inottemperanza
Testo Provvedimento
PI5015 - ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS
Provvedimento n. 15817
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto n. 206/05;
VISTO, in particolare, l’articolo 26, comma 10, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai
provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti, l’AutoritĂ* applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’AutoritĂ*
può disporre la sospensione dell’attivitĂ* d’impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000, ricevuta
dall’operatore in data 22 dicembre 2000, con la quale l’AutoritĂ* ha
accertato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla
European School of Economics International Ltd, pubblicati sul
“Corriere della Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e 7 novembre
1999, del 7 dicembre 1999 e 5 marzo 2000, e sull’inserto “Lavoro”
dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché su “La Repubblica”
del 30 novembre 1999, con i quali si pubblicizzano i corsi di studio
della European School of Economics (di seguito ESE);
VISTA la segnalazione del 27 settembre 2005, integrata con
l’identificazione del committente il 20 ottobre 2005, inoltrata da un
concorrente con riguardo al sito internet www.uniese.it, rilevato in
data 23 settembre 2005; nonché le successive segnalazioni del medesimo
concorrente pervenute nelle date 3 marzo e 13 aprile 2006,
successivamente integrate rispettivamente il 14 aprile e il 22 maggio
2006, riguardanti la diffusione, attraverso il sito internet www.uniese.it
rilevato in data 28 febbraio 2006 e attraverso la stringa di ricerca
http://www.dolmenweb.net/Pages/Ita/d...=O&Qcd=O&Qlp=O
rilevato in data 4 aprile 2006, di messaggi pubblicitari relativi alla
natura dell’operatore ed all’attivitĂ* dallo stesso svolta;
VISTA la propria delibera del 30 novembre 2005, n. 14969, con la quale
l’AutoritĂ* ha contestato alla societĂ* ESE International Ltd la
violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo
n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera del 14
dicembre 2000, n. 9010;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1. Con provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020 - ESE)
l’AutoritĂ* ha deliberato che i messaggi diffusi dalla ESE
International Ltd, attraverso il “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24
ottobre 1999, del 2 e 7 novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e 5 marzo
2000 e attraverso l’inserto “Lavoro” dello stesso quotidiano del 26
maggio 2000, nonché attraverso “La Repubblica” del 30 novembre 1999,
volti a promuovere i corsi di studio della ESE, costituivano una
fattispecie di pubblicitĂ* ingannevole. Dalle risultanze istruttorie,
ed in particolare dalle informazioni rese dal Ministero
dell’Istruzione, dell’UniversitĂ* e della Ricerca, era emerso che la
ESE non godeva di alcun riconoscimento o accreditamento in Italia, non
potendo dunque qualificarsi come universitĂ*. Inoltre, i titoli dalla
stessa rilasciati non erano riconosciuti in Italia e non erano,
quindi, equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati da universitĂ*
statali o private riconosciute, non potendo pertanto definirsi lauree
ai sensi della normativa vigente in Italia.
L’AutoritĂ*, pertanto, aveva concluso che i messaggi in questione
risultavano idonei a trarre in errore i destinatari con riguardo alle
reali qualifiche dell’operatore pubblicitario, nonché in relazione
alle affermazioni relative alle caratteristiche dei servizi offerti ed
ai risultati con essi conseguibili.
2. PiĂą precisamente, i messaggi esaminati nel 2000 presentavano
l’offerta formativa di ESE, qualificando quest’ultima come
“universitĂ*” (“L’UniversitĂ* che hai sempre sognato”, “PerchĂ© scegliere
un’universitĂ* privata”) e facendo riferimento ai “corsi di laurea”
attivi presso le varie sedi della stessa a Roma, Milano e Londra,
nonché ai risultati conseguibili a seguito della frequenza degli
stessi (“Quattro anni di studi internazionali, terzo anno interamente
all’estero, studio intensivo di due lingue europee, tutors e
assistenti agli studi, tre stage di lavoro svolti nelle piĂą grandi
imprese del mondo” e, in caratteri ridottissimi, “valore legale
conferito da Nottingham Trent University (U.K.) ammesso al
riconoscimento in Italia a norma dell’articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO
115/92.”).
3. Con richiesta di intervento pervenuta il 27 settembre 2005,
successivamente integrata con l’identificazione del committente il 20
ottobre 2005, un concorrente ha rilevato che il messaggio diffuso
dalla ESE attraverso il sito internet www.uniese.it rilevato il 23
settembre 2005 - attraverso l’utilizzo della parola “UniversitĂ*”,
nonché attraverso la presenza di espressioni quali “le lauree
conseguite presso la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la
ESE offre tre corsi di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in
tutti i paesi d’Europa” e termini quali “rettore” e “atenei” -
attribuirebbe all’operatore una qualifica non corrispondente al vero,
accreditando, altresì, l’idea che lo stesso sarebbe abilitato al
rilascio di titoli automaticamente riconosciuti nell’ordinamento
universitario nazionale.
4. Il messaggio segnalato, attraverso affermazioni del seguente
tenore: “la ESE è una universitĂ* senza frontiere…” attribuisce alla
ESE la qualifica di “universitĂ*”, rafforzando tale decodifica, agli
occhi del consumatore, con il riferimento al “Benvenuto del rettore” e
agli “atenei” della ESE stessa dislocati in varie cittĂ*italiane
(Roma, Milano e Lucca).
Nel messaggio segnalato, inoltre, quantomeno fino al 3 ottobre 2005,
si fa riferimento al riconoscimento dei titoli ESE senza alcuna
precisazione circa il fatto che tale riconoscimento non può
considerarsi automatico, ma deve essere sempre rimesso ad una previa
valutazione da parte delle istituzioni preposte nell’ambito
dell’ordinamento universitario italiano.
5. Il messaggio in questione, pertanto, nella versione in diffusione
quantomeno dal 23 settembre al 3 ottobre 2005, pur se caratterizzato
da naturali differenze formali imputabili alla diversa natura del
mezzo di diffusione utilizzato rispetto al 2000 (internet e non
stampa), nella sostanza sembra riproporre, con specifico riguardo alla
qualifica di istituzione universitaria indebitamente vantata
dall’operatore, nonchĂ© alla prospettata possibilitĂ* di conseguire
titoli accademici suscettibili di automatico riconoscimento
nell’ordinamento italiano, i medesimi contenuti giĂ* diffusi dalla ESE,
attraverso i messaggi di cui l’AutoritĂ* ha inibito la diffusione con
il citato provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 che è stato
regolarmente comunicato all’operatore pubblicitario il 22 dicembre
2000.
6. In base alle informazioni acquisite agli atti relativamente
all’identificazione del committente del messaggio segnalato, è emerso
che il titolare della registrazione del dominio uniese.it è la ESE di
Roma che oggi non risulta piĂą in attivitĂ*. Tale societĂ*, tuttavia,
risultava controllata dalla societĂ* londinese ESE International Ltd,
capogruppo del gruppo ESE nel mondo: la diffusione del messaggio
segnalato, pertanto, può essere ricondotta alla ESE International Ltd,
e cioè al medesimo operatore responsabile della diffusione dei
messaggi censurati nel 2000.
7. Pertanto, con provvedimento n. 14969 del 30 novembre 2005,
l’AutoritĂ* ha contestato alla ESE International Ltd di aver violato la
delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000, con cui l’AutoritĂ* aveva
ritenuto ingannevole, vietandone l’ulteriore diffusione, i messaggi
diffusi dalla ESE International Ltd, attraverso il “Corriere della
Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e 7 novembre 1999, del 7
dicembre 1999 e 5 marzo 2000 e attraverso l’inserto “Lavoro” dello
stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché attraverso “La
Repubblica” del 30 novembre 1999, volti a promuovere i corsi di studio
della ESE.
8. Successivamente, in data 3 marzo 2006, è pervenuta una nuova
richiesta di intervento da parte del medesimo segnalante avente ad
oggetto un messaggio diffuso attraverso il medesimo sito internet
www.uniese.it rilevato in data 28 febbraio 2006, segnalazione
successivamente integrata, con l’identificazione del committente, il
14 aprile 2006.
9. Infine, in data 13 aprile 2006, è pervenuta una ulteriore richiesta
di intervento da parte del medesimo segnalante avente ad oggetto delle
pagine visualizzabili digitando la stringa di ricerca
http://www.dolmenweb.net/Pages/Ita/d...=O&Qcd=O&Qlp=O
rilevate in data 4 aprile 2006, segnalazione successivamente integrata
il 22 maggio 2006.
II. RISULTANZE
10. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza del 30
novembre 2005 è stato ricevuto dall’operatore pubblicitario in data 19
dicembre 2005. A seguito di detta comunicazione, l’operatore ha
esercitato il diritto di accedere agli atti in due occasioni, il 27
dicembre 2005 ed il 3 luglio 2006, ed ha svolto le proprie
argomentazioni difensive nella memoria del 17 gennaio 2006, nel corso
dell’audizione del 7 marzo 2006, nonché nelle memorie del 27 marzo e
del 19 luglio 2006, facendo presente, in sintesi, quanto segue:
ď€*ď€*in via preliminare, ESE lamenta di aver subito un danno alla propria
immagine a causa della pubblicazione sul Bollettino di cui
all’articolo 26 della legge n. 287/90 dell’avvio del procedimento ai
sensi dell’articolo 26, comma 10 del Decreto Legislativo n. 206/05,
contestando, peraltro, il fondamento giuridico di detta pubblicazione;
ď€*ď€*ESE lamenta, altresì, che il presente procedimento non rispetta il
principio del “ne bis in idem” in quanto in passato, con lettera del 9
giugno 2003, l’AutoritĂ* aveva giĂ* fatto presente all’operatore di aver
provveduto ad inviare alla Procura della Repubblica gli atti relativi
ad una presunta inottemperanza al provvedimento del 2000;
ď€*ď€*ESE sostiene, poi, che l’oggetto del provvedimenton. 9010 del 14
dicembre 2000 (PI3020 ESE) sarebbe sostanzialmente identico a quello
del provvedimento n. 10643 dell’11 aprile 2002 (PI3433 ESE –I Giganti
dell’economia) che il TAR del Lazio Sez. I, con sentenza n. 2728 del4
febbraio 2004 (passata in giudicato), ha annullato;
ď€*ď€*l’operatore fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia
del 13 novembre 2003 (Causa C153/02 Valentina Neri/ESE), richiamata
per intero dalla sentenza del Tar Lazio sopra citata. In base alla
pronuncia dell’organo giurisdizionale comunitario, “l’articolo 43 del
Trattato CE osta ad una prassi amministrativa, quale quella
controversa nella causa principale, in forza della quale i diplomi
universitari rilasciati da un’universitĂ* di uno Stato membro non
possono essere riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi
propedeutici a tali diplomi sono stati tenuti in quest’ultimo Stato
membro ad opera di un diverso istituto di istruzione in conformitĂ* ad
un accordo concluso fra tali due istituti”;
ď€*ď€*il Giudice di Pace di Genova, con sentenza n. 300 del 26 gennaio
2005, ha respinto la richiesta delle somme versate a titolo di retta
di iscrizione di uno studente ESE in quanto, prendendo atto della
sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2005 e della revoca
delle circolari amministrative di cui al punto precedente, ha ritenuto
che tale richiesta fosse “fondata sull’erroneo presupposto della non
riconoscibilitĂ* in Italia dei titoli di studio rilasciati dalla
Nottingham Trent University al termine dei corsi ad esse propedeutici
tenuti in Italia dalla European School of Economics”;
ď€*ď€*il MUR ha fornito alle UniversitĂ* italiane precise indicazioni
relative al riconoscimento dei titoli rilasciati da Istituzioni
straniere, operanti in Italia, richiamando la sentenza della Corte di
Giustizia del 13 novembre 2003:
ď€*ď€*con nota del 16 luglio 2004, ha precisato che le note di indirizzo
n. 1115 del 16 giugno 1993 e n. 2769 del 27 ottobre 1994, nonché le
note n. 228 del 3 ottobre 2000 e n. 3 dell’8 gennaio 2001, sono
inapplicabili “nella parte in cui si dichiara che non possono essere
ammessi a riconoscimento i titoli di studio stranieri conseguiti con
curricula svolti parzialmente in Italia presso istituti non
identificati come UniversitĂ*”. Il MUR, infine, fa riferimento al
regolamento in via di perfezionamento, emanato ai sensi dell’articolo
4 della legge 11 luglio 2002 n. 148 (di ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11
aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno),
precisando che esso disciplina l’istituzione di universitĂ* straniere
in Italia sicché i titoli da esse rilasciati possono essere ammessi
alla procedura di riconoscimento presso gli Atenei italiani, ai sensi
dell’articolo 2 della legge sopra citata. Tale norma, in particolare,
attribuisce la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri
ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli
studi universitari e del conseguimenti dei titoli universitari
italiani alle UniversitĂ* e agli Istituti di istruzione universitaria
che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformitĂ* ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia;
ď€*ď€*con nota dell’11 maggio 2004, si elencano gli accertamenti che
occorre fare in presenza di titolo accademico rilasciato da una
UniversitĂ* straniera a seguito di corsi propedeutici tenuti da una
istituzione in un altro Stato membro e collegata all’universitĂ*
straniera da un accordo;
ď€*ď€*secondo ESE, tutte le pronunce giurisprudenziali nonchĂ© le
iniziative ministeriali sopra citate hanno chiarito definitivamente
che la laurea rilasciata da una UniversitĂ* Statale Britannica,
conseguita attraverso i corsi tenuti dalla ESE stessa, “è
perfettamente equipollente per quanto concerne le procedure di
riconoscimento ad una laurea rilasciata da una universitĂ* italiana e/o
da una universitĂ* di altro Stato membro dell’Unione Europea”;
ď€*ď€*la Commissione Europea, con comunicazione del 15 ottobre 2004
inviata all’operatore, ha rilevato che l’Italia si è conformata al
diritto comunitario. Ha, infatti, ricevuto una lettera dell’11 aprile
2003 con cui le autoritĂ* italiane hanno inoltrato copia della
comunicazione dell’allora Ministero dell’Istruzione, UniversitĂ* e
Ricerca (oggi Ministero dell’UniversitĂ* e Ricerca di seguito MUR) “in
cui si impartisce la direttiva di non applicare piĂą la parte delle
circolari che proibiva di riconoscere i diplomi in franchising”.
L’organo comunitario aggiunge che “attualmente le autoritĂ* italiane
indicano che non contestano affatto il diritto dell’ESE di esercitare
la sua attivitĂ* in Italia […e…] precisano che, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, il servizio militare non sarĂ* piĂą obbligatorio, il che
risolve quindi il problema legato al rifiuto di differimento del
servizio di leva”, che, in precedenza, gli studenti ESE si erano
sentiti opporre;
ď€*ď€*a sostegno della possibilitĂ* per i titoli conseguiti presso ESE di
ottenere il relativo riconoscimento nell’ordinamento nazionale in
applicazione dell’articolo 12 comma 8 del Decreto Legislativo 27
gennaio 1992 n. 115, l’operatore produce due documenti:
ď€*ď€*una lettera del MUR, di data non precisata, dalla quale risulta che
“con riferimento alla richiesta di informazioni in merito alla
possibilitĂ* di utilizzare il titolo di studio di Bachelor of Arts with
Honours rilasciato dalla Nottingham Trent University – European School
of Economics ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ai
sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 165/01 e per
l’iscrizione al registro dei praticanti commercialisti” il Ministero
citato si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre
2002 ed elenca la documentazione necessaria per accertare che il
titolo in possesso del richiedente rientra nella tipologia prevista
nella sentenza stessa secondo l’elenco giĂ* contenuto nella menzionata
nota dell’11 maggio 2004 (copia tradotta ed autenticata del titolo
accademico, certificati relativi al riconoscimento da parte
dell’AutoritĂ* britannica dell’istituzione presso cui sisvolgono i
corsi e classificazione della stessa come “Higher Education College”,
ecc.);
ď€*ď€*il carteggio intercorso, nel 2005, tra uno studente che ha
conseguito il Bachelor della Nottingham Trent University frequentando
i corsi della ESE ed il Politecnico di Milano che ha ammesso lo
studente al corso di master universitario di 1° livello in “Brand
Communication, il progetto, la costruzione e la gestione della marca
(MBC)”;
ď€*ď€*l’atto di iscrizione con riserva al registro dei praticanti del
Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Prato di una studentessa
ESE, iscrizione subordinata all’integrazione della documentazione
richiesta dall’Ordine professionale;
ď€*ď€*la ESE fa presente di non essere piĂą legata da convenzione alla
Nottingham Trent University, ma di aver stipulato, in data 15 luglio
2005, una convenzione di identico contenuto con la University of
Buckingham che, rispetto al passato, prevede l’estensione dell’accordo
di convalida anche ai programmi relativi ai master. Sulla base di tale
accordo, l’UniversitĂ* inglese controlla ed esamina che i corsi tenuti
da ESE nei centri di Milano, Lucca, Roma, Londra e New York soddisfino
i requisiti previsti dai piani accademici dell’UniversitĂ* e rilascia
agli studenti iscritti ai corsi tenuti da ESE, che abbiano superato
con profitto tutti gli esami previsti dal piano di studi, il relativo
diploma di laurea (Bachelor of Arts With Honours). Nell’accordo,
infine, si specifica che il “titolo di laurea che gli studenti
iscritti ai corsi tenuti dalla ESE riceveranno, dopo aver completato
con successo i programmi di cui sopra, è equivalente al titolo
conferito agli studenti che studiano presso l’UniversitĂ* Britannica”;
ď€*ď€*l’operatore, facendo integralmente rinvio alla documentazione
prodotta nel corso del procedimento PI3433, ne richiama le
conclusioni, facendo presente, in particolare, quanto segue. Dal “The
Education (Listed Bodies) (England) Order 2004”, tuttora in vigore,
risulta che ESE è annoverato nell’elenco degli istituti di istruzione
universitaria abilitati all’organizzazione di corsi di laurea
propedeutici al conferimento di una laurea da parte di UniversitĂ*
britanniche; dal “The Education (Recognised Bodies) (England) Order
2003”, tuttora in vigore, risulta che la University of Buckingham
rientra tra le istituzioni universitarie autorizzate al rilascio di
titoli accademici.
11. L’operatore estende le medesime argomentazioni difensive anche in
relazione al messaggio diffuso sul sito www.uniese.it rilevato il 28
febbraio 2006, oggetto della seconda segnalazione. In proposito, si
osserva che tale versione del messaggio presenta significative
differenze che non si esclude possano essere state introdotte
dall’operatore pubblicitario a seguito delle contestazioni mosse
dall’AutoritĂ* stessa in sede di avvio del presente procedimento..
PiĂą precisamente, alla ESE non viene attribuita la qualifica di
universitĂ*, limitandosi il messaggio a presentare l’operatore quale
“scuola di economia” e “university college di diritto britannico”,
tranne che nella pagina intitolata “Benvenuto del rettore” dove il
contesto complessivo del messaggio appare connotato da toni ambigui
tali da indurre i destinatari ad associare al riferimento
all’UniversitĂ* intesa come istituzione in generale l’idea che
l’operatore, in particolare, rientri nella categoria.
Inoltre, con riguardo ai corsi di studio ed ai titoli conseguibili a
seguito della frequenza degli stessi, il messaggio precisa, in piĂą
occasioni, che la ESE “offre la possibilitĂ* di conseguire la Laurea
Statale Britannica dell’UniversitĂ* di Buckingham, valida anche in
Italia ai fini del riconoscimento in Italia e in tutti i paesi
d’Europa”.
Preme sottolineare che, del resto, in base alle rilevazioni effettuate
d’ufficio, è emerso che giĂ* prima dell’avvio del presente
procedimento, la versione del sito internet di ESE consultabile
risultava diversa da quella originariamente segnalata, e giĂ* prossima
nei contenuti alla versione del 28 febbraio 2006 che ne costituisce
una ulteriore evoluzione.
12. In base alle informazioni acquisite agli atti relativamente
all’identificazione del committente del messaggio segnalato, è emerso
che il titolare della registrazione del dominio uniese.it,
successivamente al 3 ottobre 2006, risulta essere la PLUTOS S.A.H.
che, come emerso nel corso del procedimento, è una societĂ* del gruppo
ESE che ne cura il settore pubblicitario e commerciale e che è attiva
al fine di uniformare l’attivitĂ* di ESE in tutta Europa.
13. Con riguardo alle pagine visualizzabili esclusivamente digitando
la stringa di ricerca http://www.dolmenweb.net/Pages/Ita/d...=O&Qcd=O&Qlp=O
rilevata il 4 aprile 2006, oggetto della terza segnalazione, si
osserva quanto segue.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ed in particolare di quanto
prodotto dall’operatore, nonché confermato dal gestore del sito
www.dolmenweb.net, emerge che quello segnalato non è un sito internet
accessibile al pubblico dei consumatori, bensì uno spazio web frutto
della fase di progettazione dell’incarico affidato alla societĂ*
Dolmenweb di Pisa dalla societĂ* EOS Service S.r.l. di Roma a cui ESE
aveva, a sua volta, commissionato l’ammodernamento e la
riorganizzazione del proprio sito www.uniese.it nel 2004. A seguito
dell’incarico, la societĂ* Dolmenweb aveva inserito, temporaneamente,
sul proprio sito internet www.dolmenweb.net uno spazio web
paragonabile ad una “bozza di lavoro” presente nella rete alla quale
avrebbero potuto accedere unicamente la EOS Service S.r.l. e ESE
stessa al fine di poter controllare e, se del caso, variare il
progressivo sviluppo dell’opera commissionata. Tale “bozza di lavoro”,
ora rimossa dallo spazio web della Dolmenweb, risultava protetta da
una segreta chiave di accesso di cui erano in possesso solo EOS
Service ed ESE, oltre naturalmente alla stessa Dolmenweb.
In base a quanto emerge dalla perizia resa da un Professore Ordinario
di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione, nonché Presidentedel
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’UniversitĂ* di Genova,
interpellato dalla parte, la stringa in questione, attesa la elevata
quantitĂ* di caratteri alfanumerici non correlati tra di loro di cui la
stessa si compone, può dirsi equiparabile ad una chiave di accesso
(cd. password), né un indirizzo internet così congeniato individuauno
spazio web accessibile al pubblico. Secondo la perizia, “i provider
adottano questo comportamento quando intendono esporre all’accesso da
parte di un gruppo di utenti di prova alcune pagine web, ad esempio a
scopo di testing: le posizionano in un punto accessibile della rete in
modo che siano visionabili in circostanze reali da utenti reali, ma
dotano le pagine di un indirizzo di quel tipo (cioè “criptico”) in
modo che le pagine non siano indiscriminatamente accessibili al
pubblico ma solamente alle persone che ne conoscono, appunto, la
stringa criptica di accesso”.
E’, infine, emerso che i rapporti contrattuali tra la EOS Service e la
Dolmenweb si sono interrotti a causa di disaccordi nella fase del
pagamento delle prestazioni rese e che, successivamente, la ESE non si
è più avvalsa dei servizi della EOS Service.
Peraltro, la ESE ha fatto presente di aver adottato varie iniziative
per accertare le modalitĂ* attraverso cui il segnalante è venuto in
possesso di detti documenti riservati al fine, laddove ne ricorrano i
presupposti, di poter tutelare la propria posizione nelle sedi
giudiziarie competenti.
III. VALUTAZIONI
14. In via preliminare, con riguardo alla presunta violazione del ne
bis in idem lamentata dall’operatore, basti, in questa sede, far
presente che la circostanza che sia stata contestata al medesimo
operatore l’inottemperanza una prima volta non vale ad escludere la
sussistenza di presupposti tali da poter procedere a tale tipo di
contestazione anche in occasioni successive laddove si accerti la
reiterata diffusione di un messaggio che, nuovamente, riproduce i
contenuti giĂ* censurati. Senza tener conto del fatto che la
fattispecie richiamata dalla parte risale ad un’epoca precedente alla
entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria nei casi di
inottemperanza (legge n. 49/05 e Decreto Legislativo n. 206/05) e
consisteva, pertanto, non giĂ* in una contestazione della presunta
inottemperanza, bensì in una mera segnalazione all’organo giudiziario
allora competente a valutare la ricorrenza degli estremi di una
fattispecie all’epoca (e non più oggi) penalmente rilevante.
Inoltre, vale sottolineare che la sentenza del Tar Lazio del 4
febbraio 2004 sopra citata ha annullato il provvedimento n. 10643
dell’11 aprile 2002 senza tuttavia inficiare in alcun modo
l’accertamento di ingannevolezza, né l’inibitoria di cui al
provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000, che, non solo, non sono
messi in discussione dalla citata sentenza ma, addirittura, risultano
confermati dal dispositivo della sentenza n. 14655 del 1° dicembre
2004 con cui il Tar Lazio, Sez. I ha respinto il ricorso
dell’operatore pubblicitario.
15. Ciò premesso, nel merito si rileva quanto segue. Il messaggio
diffuso attraverso il sito internet www.uniese.it del 23 settembre
2005 prospetta agli utenti dei servizi offerti dall’operatore la
possibilitĂ* di studiare presso una universitĂ* e di conseguire, a
conclusione dei relativi corsi di studio, un titolo accademico avente
automaticamente valore legale nell’ordinamento italiano. In tal senso
depone la presenza, nel messaggio esaminato, della parola
“UniversitĂ*”, nonchĂ© di espressioni quali “le lauree conseguite presso
la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la ESE offre tre corsi
di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in tutti i paesi
d’Europa”, di affermazioni del seguente tenore: “la ESE è una
universitĂ* senza frontiere…” e di termini quali “rettore” e “atenei”,
vale a dire l’impiego di una terminologia che, nel suo insieme, attesa
la formulazione complessiva del messaggio, appare idonea ad attribuire
all’operatore una qualifica non corrispondente al vero, accreditando
altresì l’idea che lo stesso sarebbe abilitato al rilascio di titoli
automaticamente riconosciuti nell’ordinamento universitario nazionale.
16. Tale messaggio, dunque, attraverso siffatta prospettazione,
costituisce di fatto la riproposizione, da parte del medesimo
operatore pubblicitario, di contenuti pubblicitari che presentano
sostanziali analogie rispetto a quelli giĂ* considerati decettivi nel
provvedimento del 2000 con riguardo alla presentazione della ESE come
universitĂ*, nonchĂ© all’automatica attribuzione di valore legale in
Italia ai titoli conseguibili presso la ESE stessa.
NĂ©, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, tale valutazione
appare inficiata dalle modifiche nel frattempo intervenute,
soprattutto in via giurisprudenziale, nel quadro normativo vigente in
materia, come di seguito si evidenzierĂ*.
Infatti, il messaggio valutato nel 2000 era stato ritenuto ingannevole
in quanto idoneo a lasciar intendere, contrariamente al vero, che la
European School of Economics fosse un’universitĂ* privata e che,al
termine degli studi, lo studente conseguisse una laurea avente valore
legale in Italia. In tale occasione, era invece emerso che la ESE non
godeva di alcun riconoscimento nell’ordinamento universitario italiano
nell’ambito del quale, all’epoca del procedimento in questione, ma
anche attualmente, la denominazione “universitĂ*” èriservata per
legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.L. 1° ottobre 1973, n.
580 convertito con modificazione nella legge 30 novembre 1973, n. 766,
alle UniversitĂ* statali e a quelle non statali riconosciute.
Era, altresì, emerso che i titoli rilasciati dalla ESE non erano
riconosciuti in Italia e, pertanto, non risultavano equipollenti ai
diplomi di laurea rilasciati da universitĂ* statali o private
riconosciute e non potevano definirsi lauree.
17. In proposito, va rilevato quanto segue. Sotto il profilo della
qualifica dell’operatore, la European School of Economics non ha
conseguito il riconoscimento ministeriale di cui alla citata normativa
del 1973 e, dunque, tuttora, non può vantare lo status di universitĂ*,
non avendolo mai conseguito. NĂ©, del resto, la circostanza che la ESE
sia annoverata tra gli organismi che, in base all’ordinamento
britannico, rientrano tra le istituzioni abilitate ad organizzare i
corsi di studio per il conseguimento della laurea (college, higher
school) vale a connotare, nell’ordinamento italiano, la natura e
l’identitĂ* dell’operatore nei termini prospettati nel messaggio
pubblicitario.
Con riguardo al valore dei titoli conseguibili a seguito della
frequenza dei corsi tenuti dalla ESE, occorre precisare che i suddetti
titoli non sono rilasciati dalla ESE stessa che, stante l’attuale
assetto normativo, non è abilitata a farlo, bensì risultano rilasciati
dall’istituzione universitaria britannica (in passato la Nottingham
Trent University e oggi la Buckingham University) che, in base ad un
accordo con l’istituto privato compatibile con il diritto inglese e
riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria giĂ* menzionata, può
legittimamente avvalersi dei servizi della ESE. Chiarito, dunque,
preliminarmente che l’espressione “titoli rilasciati dalla ESE” è
impropria, va, quindi, sottolineato che in quanto titoli accademici,
secondo l’ordinamento britannico, validamente rilasciati da una
universitĂ* del Regno Unito, tali titoli possono essere ammessi alla
procedura di riconoscimento che rimane comunque necessaria ai fini
della spendibilitĂ* del titolo stesso nell’ordinamento italiano.
In considerazione di tali elementi si rileva che, laddove il messaggio
pubblicitario lascia intendere che i titoli siano rilasciati
direttamente da ESE, e non giĂ* dall’UniversitĂ* inglese ad essa legata
da convenzione, e non contiene alcuna avvertenza circa il fatto che il
riconoscimento non è automatico, esso sembra riprodurre lo stesso
congegno ingannatorio di cui al provvedimento del 2000.
NĂ©, come sopra anticipato, tali conclusioni appaiono messe in
discussione dai recenti eventi in sede giurisprudenziale e
amministrativa (sentenza della Corte di Giustizia, sentenza del TAR
Lazio, note del MUR di revoca della prassi ministeriale, sopra
citate). In proposito, infatti, va osservato che, quanto al
riconoscimento della qualifica di “universitĂ*”, gli eventi sopra
riepilogati non hanno apportato alcuna modifica né al contesto
fattuale né al quadro normativo vigente, atteso che, da un lato,
l’operatore non ha ottenuto il riconoscimento ministeriale e che,
dall’altro, la normativa di cui all’articolo 10, comma 1 delD.L. 1
ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazione nella legge 30
novembre 1973, n. 766 che rende necessario tale riconoscimento è
tuttora in vigore.
Parimenti, per quanto riguarda il valore dei titoli di studio,
ancorché ora ammessi al riconoscimento grazie al venir meno di quella
prassi amministrativa che prima ne precludeva ab origine la
possibilitĂ*, tuttavia non possono essere considerati automaticamente
equivalenti ai titoli rilasciati direttamente da universitĂ* italiane
dal momento che devono, in ogni caso, affrontare un iter all’interno
dell’ordinamento nazionale. Detta evenienza è tale, di per sé, da
escludere la correttezza di un messaggio che parla di riconoscimento
automatico e da rendere, invece, piĂą coerente con la realtĂ* dei fatti
il vanto della riconoscibilitĂ*.
18. In relazione al messaggio visualizzabile attraverso la stringa di
ricerca http://www.dolmenweb.net/Pages/Ita/d...=O&Qcd=O&Qlp=O,
si ritiene che lo stesso non possa essere valutato come un vero e
proprio messaggio pubblicitario dal momento che, in base alle
risultanze agli atti, va ritenuto una mera “bozza di lavoro”non
destinato, né accessibile al pubblico dei consumatori. Né, in ogni
caso, appare possibile imputare all’operatore pubblicitario la
diffusione dei contenuti ivi riportati.
In conclusione, appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti
perchĂ© si possa ritenere l’estraneitĂ* dell’operatore pubblicitario
rispetto alla diffusione delle pagine in questione.
IV. SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori,
l’AutoritĂ* applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10..000 a
50.000 euro.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto,
in quanto applicabili, anche dei criteri individuati dall’articolo 11
della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della
gravitĂ* della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare
o attenuare le conseguenze della violazione, della personalitĂ*
dell’operatore, nonché delle condizioni economiche dello stesso..
PiĂą specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la
“gravitĂ*” della violazione, si tiene conto dell’ampiezza e della
modalitĂ* di diffusione del messaggio, ovvero a mezzo internet,
strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di
consumatori. Per quanto riguarda la durata il messaggio risulta
diffuso tra la data del 23 settembre 2005 ed il 3 ottobre 2005, dando
luogo ad una violazione breve pari a 10 giorni.
21. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla ESE
International Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a
15.000 € (quindicimila) euro.
Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) che il comportamento della societĂ* ESE International Ltd,
consistito nell’aver violato la delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000
costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla societĂ* ESE
International Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 €
(quindicimila) euro.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritĂ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrĂ* notificato ai soggetti interessati e
successivamente pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio CatricalĂ*
Avverso il provvedimento Ese ha presentato ricorso al Tar
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