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Vecchio 19-05-2009, 17.16.01
equalizer32@mail.com
 
Messaggi: n/a
Predefinito LAUREE ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PRATICHE SCORRETTE CONDANNADI EURO 100.000

Provvedimento

PS2141 - LAUREE ESE



--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 19625

data 12.03.2009

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 11/2009



Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PS2141 - LAUREE ESE
Provvedimento n. 19625

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2009;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo
2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità
del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre
2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito,
Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

Si considera parte del presente procedimento la società European
School of Economics International Ltd. (di seguito, anche European
School of Economics ed ESE), società britannica di diritto privato
attiva nel settore della formazione professionale.
Il bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2007, presenta un fatturato
pari a 3.663.531 lire sterline ed un utile pari a 360.815 lire
sterline.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

1. Sulla base di rilevazioni svolte in data 16 maggio 2008 ed in data
11 settembre 2008 ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è
emerso che il comportamento posto in essere dalla European School of
Economics avrebbe potuto integrare una fattispecie rilevante ai sensi
della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
In particolare, il comportamento contestato ha ad oggetto il contenuto
del sito [url]www.uniese.it[/url], nel quale si presenta l’offerta formativa
dell’European School of Economics. Con riferimento ai corsi di laurea,
nella pagina web dedicata alla presentazione dell’ESE, si prevede il
conseguimento del titolo di studio finale “Laurea Statale Britannica
dell’Università di Buckingham, valida anche in Italia ai fini del
riconoscimento in Italia e in tutti i paesi d’Europa, denominata
Bachelor of Arts with Honours”.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

2. In data 19 settembre 2008, è stato comunicato alla European School
of Economics l’avvio del procedimento istruttorio per valutare, ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, la possibile
scorrettezza del comportamento sopra descritto, volto a fornire
informazioni non rispondenti al vero circa il profilo della qualifica
del professionista ed il valore dei titoli rilasciati.
3. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire
elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della
pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è stato
chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del
Codice del Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di
fornire informazioni riguardanti:
– natura dei riconoscimenti o accreditamenti da parte delle competenti
Istituzioni italiane;
– valore nel Regno Unito ed in Italia del titolo di studio rilasciato
dall’European School of Economics;
– indicazione del livello di laurea italiana corrispondente al
Bachelor of Arts with Honours;
– copia dell’accordo o convenzione con l’Università di Buckingham che
costituisce la base giuridica per il rilascio della laurea statale
dell’Ateneo britannico, denominata Bachelor of Arts with Honours.
4. Con memoria pervenuta in data 27 ottobre 2008, il professionista ha
rappresentato quanto segue:
a. la ESE sostiene il difetto di notifica, in quanto la comunicazione
di avvio del procedimento è stata portata a conoscenza, in data 16
ottobre 2008, del legale rappresentante della Danco S.r.l., persona
del tutto estranea alla compagine societaria della ESE;
b. la ESE International Ltd. è una società britannica di diritto
privato, operante nel settore dell'istruzione superiore di grado
universitario quale Higher Education College (Istituto di istruzione
universitaria);
c. nel Regno Unito l'istruzione universitaria è disciplinata
dall'articolo 216 dell’Education Reform Act del 1988 (testo unico
equivalente alle leggi italiane sugli ordinamenti didattici
universitari). Detta norma, in via generale, dispone che i diplomi
universitari possono essere rilasciati esclusivamente da Università
soggette alla legislazione del Regno Unito, inserite in uno specifico
elenco di competenza del Ministero dell'Educazione (Recognised
Bodies). Il diploma accademico, che viene rilasciato dall'Università
nella denominazione di Bachelor of Arts with honours (BA Hons), ha
valore legale nel Regno Unito ed è abilitante, in tale Stato, per
l'accesso a professioni regolamentate;
d. come risulta anche dal sito del Department for Innovation,
Universities and Skill del Regno Unito, l'Università di Buckingham è
inserita in detto elenco ed abilitata a rilasciare, al termine di un
corso di studi quadriennale, il titolo accademico Bachelor of Arts
with honours;
e. l'articolo 216 n. 2 dell’Education Reform Act del 1988, prevede un
ulteriore sistema attraverso il quale le università possono rilasciare
diplomi: il Ministro dell’Educazione pubblica un elenco di organismi
che, secondo la definizione del successivo comma del medesimo articolo
“provides any course which is in preparation for a degree to be
granted by such a recognised body and is approved by or on behalf of
the recognised body” (“forniscono corsi che preparano al conseguimento
di una laurea da rilasciarsi da parte di un'Istituzione riconosciuta e
che sono approvati da o nell'interesse di tale istituzione”). Detto
elenco, redatto con ordinanze 17 agosto 2000, n. 293, 11 dicembre
2000, n. 3332, 7 dicembre 2000, n. 385, e 25 ottobre 2004, n. 2753,
comprende la European School of Economics;
f. nel sito del Department for Innovation, Universities and Skill del
Regno Unito, la ESE risulta tra gli organismi qualificati Higher
Education College (Istituti d'istruzione superiore) e abilitati,
secondo l'ordinamento didattico del Regno Unito, ad organizzare e a
tenere corsi di studio universitari che sono approvati da Università
legalmente operanti (Listed Bodies).
Tale sistema è particolarmente diffuso nel Regno Unito, in quanto le
più prestigiose università hanno un numero tale di iscritti (diverse
decine di migliaia) per cui buona parte di questi devono
necessariamente frequentare i corsi di studio in strutture esterne
(colleges a ciò accreditati dalle Università).
In forza di quanto disposto dall’Education Reform Act del 1988,
l'Università di Buckingham ha sottoscritto, in data 21 giugno 2007,
con ESE, un accordo di convalida dei corsi svolti da quest’ultima per
incarico e nell’interesse di detta Università;
g. l'Università di Buckingham ha convalidato i seguenti corsi di
laurea che vengono organizzati e svolti da ESE in Italia:
– BA (Hons) International Business;
– BA (Hons) International Finance;
– BA (Hons) International Marketing.
La qualità dei corsi di studio tenuti dall'ESE è soggetta ad un severo
controllo sia da parte dell'Università di Buckingham, in virtù
dell'accordo sottoscritto il 21 giugno 2007, sia da parte dell'agenzia
governativa del Regno Unito denominata The Quality Assurance Agency
for Higher Education;
h. al termine dei corsi organizzati da ESE nel Regno Unito e in
Italia, lo studente che completa il piano di studi, superando con
successo gli esami previsti, consegue il Bachelor of Arts with Honours
rilasciato dall'Università di Buckingham che, come detto, ha
convalidato i relativi corsi di studio ESE della durata di quattro
anni.
Tale convalida non consegue ad automatismi di sorta, ma è consentita
solo all'esito di un rigido controllo da parte dell’Università citata
e dell'agenzia governativa di cui si è detto, nel rispetto dei piani
di studio previsti da tale università ed applicati da ESE. Per effetto
di tale rigido meccanismo di controllo e verifica, non risulta esservi
differenza alcuna tra la frequenza dei corsi di studio presso la ESE e
presso la sede dell'Università, così come attestato dall'Università
stessa;
i. lo studente che ha conseguito la laurea rilasciata dall’Università
di Buckingham gode dello status di studente laureato al pari di ogni
cittadino dell’Unione Europea che abbia conseguito il diploma di
laurea presso una università stabilita in uno Stato membro qualsiasi.
Lo stesso studente ha diritto di ottenere il riconoscimento in Italia
del proprio titolo di studio tanto ai fini dell’accesso alla
professione, quanto ai fini di ottenere l’equipollenza del titolo;
j. il diploma di laurea rilasciato dalla Università di Buckingham, a
seguito dei corsi propedeutici tenuti in Italia dalla ESE, sulla base
della vigente normativa e della vigente prassi amministrativa, è
valido ed efficace ai fini del riconoscimento in Italia. Aggiungasi
che la ESE, proprio perché non rilascia alcun titolo, non è tenuta a
richiedere alcun accreditamento come previsto dal Decreto Ministeriale
26 aprile 2004, n. 214;
k. la ESE, in un passato piuttosto recente, è stata oggetto di una
prassi amministrativa con riferimento al titolo di studio inglese che,
tramite i corsi organizzati in Italia, veniva rilasciato da altra
Università inglese, la Nottingham Trent University, con la quale la
ESE aveva stipulato un accordo del tutto analogo a quello stipulato
con l’Università di Buckingham.
Tale prassi non ammetteva riconoscimento alcuno per i titoli
rilasciati da Università stabilite in altro Paese membro dell’Unione
se ottenuti a seguito della frequenza in Italia dei corsi ad essi
propedeutici.
Sulla base delle circolari 20 giugno 2000 e 3 ottobre 2000 del
Ministero dell’Università, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con provvedimento n. 10646 reso in data 11 aprile 2002, ha
inibito alla ESE di svolgere la propria pubblicità nelle forme sino ad
allora adottate;
l. la decisione della Corte di Giustizia del 13 novembre 2003, nella
causa C-153/02, resa su domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice
di pace di Genova dinanzi al quale pendeva una causa, ha visto come
parte l’ESE, convenuta in giudizio da un’allieva mediante
l’esperimento di una domanda di restituzione della retta.
La sentenza ha statuito quanto segue: “L’articolo 43 CE osta a una
prassi amministrativa, quale quella controversa nella causa
principale, in forza della quale i diplomi universitari rilasciati da
un’università di uno Stato membro non possono essere riconosciuti in
un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono
stati tenuti in quest’ultimo Stato membro ad opera di un diverso
istituto di istruzione in conformità ad un accordo concluso fra tali
due istituti”;
m. il TAR del Lazio, con sentenza n. 2728 del 4 febbraio 2004, ha
annullato il precitato provvedimento n. 10646 dell’Autorità avendo
riconosciuto la liceità e correttezza della pubblicità fatta dall’ESE..
5. La parte è stata ascoltata in audizione in data 19 novembre 2008 e
ha ribadito quanto già sostenuto nelle precedenti memorie.
In particolare, con riferimento alle professioni cui è possibile
accedere in Italia con il titolo rilasciato dall’università britannica
si è riaffermato che quest’ultimo, così come riportato nel sito
internet, è valido ai fini del riconoscimento per l’accesso alle
professioni anche in Italia. Il titolo in International business
consente l’accesso alla professione di “accountant” nel Regno Unito e
di commercialista in Italia, mentre il titolo in International finance
fornisce una preparazione di base per la professione di “accountant”.
In Italia, il Bachelor of Arts è diploma equivalente alla laurea
triennale e consente di accedere alla laurea “specialistica”.
Al contempo, si è evidenziato che “[…] il riconoscimento in Italia, ai
sensi delle vigenti disposizioni, può essere subordinato al compimento
di misure compensative (tirocinio di adattamento ovvero una prova di
adattamento). Quest’ultima eventualità, peraltro, è nota all’utente
medio che si iscrive ad una Università internazionale”. In ordine alla
possibilità, per coloro che hanno conseguito il titolo rilasciato
dall’università britannica al termine dei corsi ESE, di iscriversi
all’Ordine dei Commercialisti in Italia, la parte ha sostenuto che “la
questione rimane aperta”.
6. In data 27 novembre 2008, la ESE ha prodotto un’ulteriore memoria
e, in data 12 dicembre 2008, ha fornito dati in ordine a:
– il numero di iscritti che, con riferimento all’anno accademico
2006/2007, è pari a 190 studenti nei quattro anni dei corsi per il
conseguimento del Bachelor (BA) ed a 34 studenti nei corsi post-
laurea, mentre nell'anno accademico 2007/2008 è pari a 295 studenti
per i corsi BA ed a 50 per i Master;
– la percentuale dei laureati rispetto agli iscritti all’ultimo anno
(il 100% nel 2007 e l’80% nel 2008);
– la cosiddetta “mortalità universitaria” che nel sistema ESE –
University of Buckingham non supera annualmente il 10% dei casi,
includendo fra questi i trasferimenti di studenti per motivi familiari
verso altri paesi o le difficoltà economiche sopraggiunte che non
consentono allo studente di sostenere i costi previsti per la
frequenza ai corsi di studio;
– il numero di studenti in possesso del titolo dell’università
britannica che si sono iscritti presso atenei italiani per la
prosecuzione degli studi. Tali dati devono essere definiti secondo il
concetto stesso di “ammissione alla pratica di riconoscimento” del
titolo di studio rilasciato dalla Università di Buckingham (fino al
2006 dalla Nottingham Trent University) nella definizione di Bachelor
Arts with Hons, conseguito dallo studente a completamento del corso di
studi tenutosi presso la ESE.
La pratica di riconoscimento di detto titolo riguarda la necessità o
scelta dello studente che percorre tale prassi, anche nel rispetto
delle discrezionalità delle facoltà chiamate a valutare i programmi e
gli obiettivi, al fine di personalizzare l'utilizzo dello stesso
titolo con l'obiettivo dell'inserimento professionale o per il
completamento del percorso formativo presso altre Università in Italia
o in altri paesi in Europa o nel mondo;
– un elemento consolidato tra gli studenti ESE che è quello
rappresentato da una altissima percentuale di prima occupazione già
nel primo anno successivo all'ottenimento del BA with Hons conseguito
fino al 2006 presso la Notthingham Trent University, circostanza
confermata anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in occasione dell’attività di indagine svolta negli anni 2000 e
successivi.
Lo studente che ha conseguito il titolo dell’università britannica
(fino al 2006 dalla Nottingham Trent University), a completamento del
corso di studi tenutosi presso la ESE, dispone autonomamente della
facoltà di accedere a diverse offerte formative scegliendo il percorso
più vicino al proprio personale curriculum. La ESE non dispone di un
censimento al riguardo riportando, a solo titolo esemplificativo,
alcuni casi di studenti ESE che hanno speso i propri crediti formativi
per il completamento o proseguimento del corso di studi presso
università italiane.
7. Nell’adunanza del 18 dicembre 2008, l’Autorità ha assunto il
provvedimento relativo alla proroga del termine di conclusione del
procedimento.
8. In data 21 gennaio 2009, è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
del Regolamento.
9. Il professionista ha fatto pervenire, in data 26 gennaio 2009, la
propria memoria conclusiva ribadendo che il messaggio diffuso sul sito
dalla ESE non riveste carattere decettivo ed ingannevole e non integra
alcuna ipotesi di violazione delle disposizioni del Codice del
Consumo. Al contempo, è stata fatta pervenire la documentazione che si
riferisce al riconoscimento in Italia di titoli rilasciati dalla
Nottingham Trent University – European School of Economics.
Fra i predetti documenti, vi è una nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con la quale - a fronte di una
richiesta di informazioni da parte di una studentessa in merito alla
possibilità di utilizzare il titolo Bachelor per la partecipazione ai
concorsi pubblici (ex articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165/01) e
per l’iscrizione al registro dei praticanti commercialisti - si
richiede di produrre la relativa documentazione “[…] al fine di
consentire allo scrivente di accertare che il titolo in questione
rientra nella tipologia prevista dalla sentenza (Corte di Giustizia,
causa n. 153/2002)”.
Inoltre, sono accluse delle comunicazioni di alcune università
italiane che hanno riconosciuto esami sostenuti presso la ESE, ovvero
hanno ammesso alla frequenza di corsi post-laurea (Master) studenti in
possesso del Bachelor of Arts with Honours.
10. Il 29 gennaio 2009, il professionista ha altresì provveduto a
depositare copia dell’ultimo bilancio disponibile (al 31 dicembre
2007) della ESE International Ltd.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

11. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è
stata diffusa attraverso internet, in data 6 febbraio 2009 è stato
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
12. Con parere pervenuto in data 5 marzo 2009, la suddetta Autorità ha
ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base
delle seguenti considerazioni:
– il messaggio in esame, mediante l'utilizzo di espressioni quali:
“ESE ha atenei a Roma, Milano Lucca”; “ESE offre oltre ai corsi di
laurea un'ampia scelta di Master, un International MEA”; “ESE è
partner di primarie Università del Regno Unito con le quali ha
stipulato convenzioni”; “avvenuto accreditamento da parte
dell'Università di Buckingham dei diplomi di laurea conseguiti presso
ESE”; non rende immediatamente e chiaramente percepibile al
consumatore medio che ESE nell'ordinamento italiano non è una
università abilitata al rilascio di titoli aventi di per sé valore
legale ai fini accademici e/o professionali, bensì un soggetto privato
di diritto inglese che offre corsi di formazione di vario genere che
solo in tre casi specifici possono condurre al conseguimento di un
Bachelor of Arts presso la citata università britannica, ovvero di un
titolo di formazione avente valore analogo a quello della laurea
italiana;
– il predetto messaggio nell'enfatizzare, con espressioni ripetute
quali: “Il titolo rilasciato conseguibile al termine dei corsi tenuti
presso tutte le sedi ESE è valido in Italia anche ai fini del
riconoscimento”, che la frequenza in Italia dei corsi che conducono
all'ottenimento del BA della Buckingham University non è elemento
ostativo al riconoscimento in Italia del titolo stesso, circostanza
ovviamente rilevante anche per la sua novità, omette di fornire al
consumatore italiano adeguate informazioni circa le utilità
professionali e/o accademiche in concreto perseguibili in Italia
grazie all'ottenimento dei tre titoli britannici di formazione
pubblicizzati, anche alla luce della circostanza che il sito offre la
possibilità di effettuare l'iscrizione on line;
– per le espressioni utilizzate nel contesto complessivo della sua
presentazione, il messaggio de quo è idoneo ad indurre nel consumatore
medio un effetto confusorio circa la reale natura dei servizi di
formazione offerti dalla società European School of Economics
International Ltd e circa le utilità conseguibili in Italia attraverso
l'ottenimento dei titoli britannici pubblicizzati.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

13. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella
diffusione, attraverso internet, di un messaggio pubblicitario
destinato a promuovere i corsi della European School of Economics ed i
relativi titoli finali.
14. Preliminarmente, con riferimento alla lamentata illegittimità
della notificazione della comunicazione di avvio del procedimento, si
fa presente che l’ESE, è una società LTD, società di diritto
britannico corrispondente ad una S.r.l. italiana, che ha sede nel
Regno Unito e conta sedi secondarie in altri Stati, tra cui l’Italia,
secondo quanto si rileva dal sito internet del professionista e che di
seguito si riportano: New York, Londra, Roma, Milano e Lucca.
15. Poiché la trasmissione della comunicazione di avvio del
procedimento effettuata tramite posta ha avuto esito negativo, perché
rifiutata dal destinatario sia presso la sede di Milano sia presso
quella di Roma, in data 1° ottobre 2008 è stata chiesta la
collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della
Guardia di Finanza per provvedere alla relativa notificazione.
16. In seguito agli accertamenti preliminari effettuati dalla Guardia
di Finanza in relazione alle attività di notifica, l’atto è stato
consegnato, in data 16 ottobre 2008, presso la sopra citata sede
operativa di Roma della European School of Economics, nelle mani del
signor Bruno Del Prete, amministratore della DANCO S.r.l., società
che, secondo quanto risulta dallo stesso sito dell’ESE, partecipa
direttamente alle attività economiche dell’ESE stessa, arrivando ad
essere indicata come società destinataria della riscossione delle
quote per la frequenza dei corsi [V., ad esempio, formulario diffuso
dall’ESE e relativo ad un corso svolto nella primavera del 2008,
acquisito agli atti in data 25 febbraio 2009 e reperibile alla pagina
web [url]http://www.uniese.it/search.php?keyword=lupus&x=17&y=6.][/url]. Inoltre,
in data 15 novembre 2008, il medesimo atto era notificato nelle mani
del signor Gabriele Lupo, nella sua qualità di rappresentante legale
in Italia della LUPUS UK Ltd., società detenuta per oltre il 20% dalla
stessa ESE, come risulta dai bilanci trasmessi da quest’ultima. Tra
l’altro, i menzionati recenti accertamenti svolti dalla Guardia di
Finanza hanno consentito di appurare che la LUPUS UK Ltd esercita la
propria attività a Roma, in via Quintino Sella, 67/69, negli stessi
locali in cui vi è la sede operativa di ESE e insiste la citata DANCO
S.r.l., posseduta al 90% dalla URANO S.r.l. il cui amministratore
unico è sempre il citato Gabriele Lupo.
17. Con riguardo al caso di specie, pertanto, si richiamano le vigenti
disposizioni in materia di notificazione, ricordando che, in questo
contesto, si deve far riferimento anche all’applicabilità dei principi
generali in tema di rilevanza dei vizi della notificazione.
Per costante giurisprudenza, infatti, non si verifica una ipotesi di
“nullità” (né tantomeno di inesistenza) della notificazione allorché
la stessa sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante
consegna a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge, ma che
abbia pur sempre un qualche legame giuridicamente rilevante con il
destinatario medesimo [Ex plurimis, Cassazione, sentenze nn.
1247/2009, 1156/2008, 27450/2005, 3001/2002, 10278/2001.].
Il lamentato vizio, come tutti i vizi di nullità della notificazione,
è sanato, infatti, in conseguenza del raggiungimento dello scopo
dell'atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 156, comma 3,
c.p.c.
Ed in effetti, nel caso di specie, la riprova che la notifica ha
raggiunto il suo scopo si ha nel fatto che persona presentatasi come
legale rappresentante della ESE abbia provveduto, mediante legali
stabiliti sul territorio nazionale, alla presentazione delle memorie
difensive e di tutti gli altri atti ad esse prodromici e conseguenti.
18. Quanto alla valutazione nel merito, si rileva che il messaggio
pubblicato sul sito internet riporta più volte l’indicazione che “Il
titolo rilasciato conseguibile al termine dei corsi tenuti presso
tutte le sedi ESE è valido in Italia anche ai fini del
riconoscimento”.
Tale messaggio, che peraltro si inserisce in una cornice di altri
elementi fuorvianti presenti nelle pagine web in esame e di cui si
dirà più sotto, deve considerarsi ingannevole e, dunque, meritevole di
censura.
I titoli accademici conseguiti all’estero, infatti, contrariamente a
quanto l’ESE lascia intendere con il censurato messaggio, non hanno
alcun autonomo valore legale in Italia (articolo 170 del R.D. n.
1592/33).
I loro possessori italiani o stranieri non sono autorizzati in Italia
né a proseguire gli studi accademici, né ad esercitare specifiche
professioni, né possono validamente fregiarsi dei corrispondenti
titoli accademici o professionali, ai sensi della legge 13 marzo 1958,
n. 262: i titoli conseguiti all’estero possono solo essere utilizzati
per chiedere l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani (fatti
salvi specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi
o convenzioni per il riconoscimento dei titoli accademici stranieri).
Gli articoli 170 e 332 del citato R.D. prevedono, per i detentori di
titoli accademici stranieri, la possibilità di richiederne
l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani. In altri termini,
i titoli di studio conseguiti all’estero, sia nell’Unione Europea che
fuori da essa, hanno validità in Italia soltanto se si ottiene il
riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Il riconoscimento di un titolo straniero da parte delle università
italiane, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 11
luglio 2002, n. 148, relativa alla ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei
titoli di studio, concerne solo finalità “accademiche”.
Per l’esercizio in Italia delle professioni regolamentate, coloro che
sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il
riconoscimento dalla competente autorità nazionale.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere applicando alle
qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria (Decreto
Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in attuazione della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2006/100/CE). L’autorità italiana
competente può subordinare il riconoscimento a una misura integrativa
(esame attitudinale o tirocinio di adattamento).
I titoli accademici secondo l’ordinamento britannico, validamente
rilasciati da una università del Regno Unito, dunque, possono essere
ammessi alla procedura di riconoscimento, non automatico ma deciso
caso per caso, che rimane comunque necessaria ai fini della
spendibilità del titolo stesso nell’ordinamento italiano.
Tale riconoscimento è previsto sia per il riconoscimento dei cicli e
dei periodi di studio, sia per l’accesso alle professioni
regolamentate e il loro esercizio, seguendo iter diversi.
19. Con apposita decisione [Causa C – 153/02 Corte di Giustizia delle
Comunità europee.], la Corte di Giustizia non ha contestato il fatto
che la normativa italiana non contemplasse un riconoscimento
automatico ai titoli di studio conseguiti all’estero, ma ha censurato
la pregiudiziale esclusione dall’accesso alla procedura di
riconoscimento per i titoli conseguiti dietro frequenza di corsi
tenuti in un Paese diverso da quello dell’istituzione che li rilascia.
La prassi amministrativa attuale, contrariamente a quanto avveniva in
precedenza e come risulta anche dai documenti prodotti in fase
istruttoria dal professionista, non esclude la possibilità del
riconoscimento quali titoli accademici e quali titoli professionali,
da parte della rispettiva amministrazione di competenza, dei diplomi
universitari britannici rilasciati al termine dei corsi tenuti
dall’ESE e non si configura, pertanto, come una restrizione alla
libertà di stabilimento ex articolo 43 CE.
Al riguardo, si deve rilevare che la documentazione presentata
dall’ESE nulla aggiunge alla questione della valutazione del messaggio
nella parte in cui il professionista, secondo quanto detto, dà per
scontata la “validità” dei titoli, conseguiti al termine dei corsi
tenuti dall’ESE, anche ai fini del loro riconoscimento (lasciandosi,
così, intendere che essi possano essere validi in Italia a fini
diversi dal riconoscimento stesso).
I rappresentanti dell’ESE, durante l’audizione tenutasi nel corso
dell’istruttoria, non hanno, in ogni caso, chiarito a quale albo
possano essere iscritti in Italia coloro che hanno conseguito il
titolo finale rilasciato dalla Università di Buckingham (nel Regno
Unito consentirebbe di esercitare la professione di accountant ) e con
riferimento all’iscrizione all’albo nazionale dei commercialisti,
hanno sostenuto che “la questione è tuttora aperta”; inoltre, non
hanno fornito dati statistici e documentazione relativa a studenti che
sono stati ammessi, alle condizioni previste dalla vigente normativa -
con eventuale esame attitudinale o tirocinio di adattamento - a
professioni regolamentate in Italia (con particolare riguardo a quella
di commercialista).
20. La portata decettiva del messaggio è ulteriormente confermata
dalla “giustificazione”, addotta dai rappresentanti dell’ESE nel corso
dell’audizione, che i destinatari del messaggio comunque dovrebbero
essere a conoscenza che per il riconoscimento di un titolo è prevista
una misura integrativa.
Secondo il consolidato orientamento di questa Autorità, confermato
dalla giurisprudenza amministrativa, la circostanza che il messaggio
sia rivolto ad un target composto da soggetti normalmente non
sprovveduti “non esclude la sua oggettiva e strutturale attitudine
ingannatoria”. Infatti, l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario
va valutata con riguardo a tutti i soggetti che esso può raggiungere e
non solo a quelli che – nelle allegazioni difensive del professionista
– dovrebbero costituire l’obiettivo specifico del messaggio [ Cfr. TAR
Lazio, Sez. I, sentenze n. 6276/2002 e n. 10956/2006.].
21. Occorre altresì rilevare che all’interno delle pagine del sito in
questione, compaiono ulteriori elementi suscettibili, di per sé stessi
ed ancor più se letti in un contesto unitario con quello di cui ai
precedenti punti, di trarre in errore i destinatari, quali l’utilizzo
ripetuto di termini come “atenei” della ESE dislocati in varie città
italiane, “rettore”, “anno accademico”, idonei ad ingenerare il falso
convincimento che l’Istituto sia una istituzione universitaria
riconosciuta ed accreditata.
In particolare, l’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n.
580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dispone che “le
denominazioni di ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali
e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge”.
Nel caso di specie, il messaggio in esame mediante l’utilizzo di
termini quali “ateneo”, “rettore”, “anno accademico” evoca, nella
comune percezione dei normali consumatori, l’organizzazione ed il
funzionamento di istituzioni universitarie abilitate al rilascio di
titoli aventi valore legale.
Al riguardo, si richiama l’orientamento dell’Autorità volto ad inibire
qualsiasi utilizzo ambiguo di locuzioni o denominazioni che, a causa
del forte impatto evocativo rappresentato, siano suscettibili di
ingenerare confusione nei consumatori, come confermato anche dalla
giurisprudenza amministrativa [Cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n.
14655/2004; Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 1778/2008.].
22. Con provvedimento n. 15817 dell’8 agosto 2006 (PI5015) [Il TAR del
Lazio (ordinanza n. 6708/2006) ed il Consiglio di Stato (ordinanza n.
1130/2007) hanno respinto le richieste di sospensiva cautelare
avanzate da ESE nei confronti del provvedimento di inottemperanza n.
15817. ], l’Autorità ha, peraltro, già accertato da parte della
società ESE International Ltd. la violazione di cui all’articolo 26,
comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato
alla delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020), con la quale
l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari
diffusi su alcuni quotidiani per promuovere i corsi di studio della
ESE, confermata dalla sentenza con cui il competente TAR ha respinto
il ricorso del professionista [Cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n.
14655/2004.].
Anche nel precedente provvedimento si rilevava l’ingannevolezza del
messaggio, sotto il profilo della non conforme qualifica attribuitasi
dal professionista e del valore dei titoli conseguibili a seguito
della frequenza dei corsi tenuti dall’ESE.
23. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in
esame, costituita dalla diffusione a mezzo internet di un messaggio
pubblicitario avente ad oggetto la promozione dei corsi pubblicizzati
dall’ESE con riferimento al rilascio del titolo di studio finale,
risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo,
nonché ingannevole ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e
22, comma 1, dello stesso Codice del Consumo.
24. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una
pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza
professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e
l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della
pratica oggetto di valutazione derivano dalla riscontrata natura
ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera
b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale,
non si riscontra, nel caso di specie, da parte del professionista il
normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può
attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle
caratteristiche dell’attività svolta.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in
misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva
che le informazioni ingannevoli fornite e l’assenza di idonee
precisazioni riguardano le caratteristiche delle attività prestate dal
professionista ed il valore dei titoli rilasciati, che costituiscono i
principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché
compiono le proprie scelte economiche con riferimento ai servizi in
questione.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il
provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto,
in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della
legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma
13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della
violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella
fattispecie in esame dell’ampiezza della diffusione del messaggio, in
quanto è avvenuta tramite internet e pertanto con una modalità
suscettibile di raggiungere un numero elevato di destinatari. Sulla
base di tali elementi, l’infrazione deve considerarsi grave. Per
quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi
disponibili in atti, la pratica commerciale contestata si è protratta
quantomeno dal mese di maggio 2008 ed è tuttora in atto.
27. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare alla società
European School of Economics International Ltd. una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 80.000 € (ottantamila euro).
28. Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie,
circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già
destinatario di provvedimenti che hanno accertato violazioni del
Decreto Legislativo n. 74/92 in tema di pubblicità ingannevole e del
Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05 [V. supra par.
22.].
29. Considerati tali elementi, dunque, si ritiene di irrogare alla
società European School of Economics International Ltd. una sanzione
pari a 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del
Consumo, la pratica commerciale in esame è scorretta, in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa
raggiunge;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni suesposte, la pratica
commerciale descritta al precedente paragrafo II, nei limiti esposti
in motivazione, e in conformità al parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, risulta scorretta, ai sensi degli
articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del
Consumo, in quanto vengono fornite ai consumatori informazioni
ingannevoli e vengono omesse idonee precisazioni con riferimento alle
caratteristiche delle attività prestate dal professionista ed al
valore dei titoli rilasciati, che costituiscono i principali parametri
cui fanno riferimento i consumatori nelle proprie scelte economiche;


DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente
provvedimento, posta in essere dalla società European School of
Economics International Ltd., costituisce, per le ragioni e nei limiti
esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi
degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice
del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che alla European School of Economics International Ltd. sia
irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €
(centomila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso
di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi
di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del
Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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