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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
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On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Predefinito UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito [url]www.unipsa.ch[/url]) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,
pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in
luogo di altri, in base a qualità inesistenti.

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  #59  
Vecchio 10-06-2007, 18.41.39
giumak
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

Vi invito a fare in buon numero altrettanto:
Re: [#xxxxxxxxxx] Online Abuse Report

Ti ringraziamo per il tuo interesse in Google Gruppi. Stiamo continuamente
migliorando questo servizio, e il tuo contributo per mantenere l'integrità
di Google Gruppi è molto importante per noi. Questa mail serve solo per
avvisarti che abbiamo ricevuto il tuo messaggio, e che analizzeremo la tua
segnalazione in dettaglio. Se avremo bisogno di ulteriori informazioni per
risolvere il problema, ti contatteremo nuovamente.

Per aiutare ulteriormente i nostri utenti, abbiamo creato il Centro
assistenza di Google Gruppi, dove potrai cercare o sfogliare tutte le
informazioni di supporto disponibili. Se non hai ancora visitato il nostro
Centro assistenza, ti invitiamo a collegarti all'indirizzo
[url]http://groups.google.it/support[/url]

Aggiorneremo il contenuto del Centro assistenza con una certa frequenza,
in base al feedback dei nostri utenti e ai nuovi sviluppi futuri. Ti
ringraziamo nuovamente per averci scritto e per usare Google.

Cordiali saluti,
Il team di Google




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  #60  
Vecchio 10-06-2007, 18.44.04
avvocatozoppi@excite.it
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

[url]WWW.UNIPSA.CH[/url] ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI PER LA
SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA



--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007



Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicitÃ* ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio
2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006, un
concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un
messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006, dalla ISSEA
s.a., attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], volto a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (di seguito UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio,
attraverso l’uso della denominazione “universitÃ*â€, indurrebbe a
ritenere, contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado di
rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli rilasciati da
una universitÃ* europea riconosciuta ed, in particolare, che il
consumatore italiano sia indotto a credere di poter conseguire,
frequentando i corsi offerti dall’UNIPSA, un titolo di studio
riconoscibile nell’ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data 13
luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza
del messaggio pubblicitario, volto a presentare il Politecnico di
Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera,
diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], in
data 10 luglio 2006. Nella richiesta di intervento si evidenziano i
medesimi profili giÃ* sollevati nella segnalazione sopra descritta,
riguardanti, in sintesi, le qualifiche dell’operatore, l’attivitÃ*
svolta ed i riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei
titoli di studio rilasciati.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dalle
pagine del sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], volte a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno,
in Svizzera.
anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto
operatore in luogo di altri in base a qualitÃ* inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.
Quanto alla asserita carenza di competenza dell’AutoritÃ*, basti
sottolineare che il messaggio risulta, per la natura stessa del mezzo
di diffusione (internet), suscettibile di raggiungere gli utenti
italiani, nonché di produrre effetti presso questi ultimi in ragione
di numerosi fattori rappresentati, in particolare, dal fatto che il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’UNIPSA è
localizzata in un Paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile, quantomeno per gli abitanti delle regioni
settentrionali, grazie alla contiguitÃ* geografica col nostro Paese,
nonché dalla peculiare natura dei servizi offerti, visto che si tratta
di un istituto che consente la partecipazione ai corsi a distanza.
Appare necessario considerare, oltretutto, che sulla “home page†del
sito in esame è indicato il numero verde da selezionare per le
chiamate dall’Italia (800786325), attraverso l’indicazione “la rete di
poli di teledidattica remotaâ€, pubblicizzata sul sito di UNIPSA, di
fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia, e, inoltre,
il sito in questione fa riferimento alla possibilitÃ* per gli studenti
italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi
dell’articolo 409 del DPR 447/1997 e rapporta i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia.
Quanto alla asserita assenza di natura pubblicitaria del sito
segnalato, si ritiene, altresì, che quest’ultimo rientri pienamente
nella definizione di messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo
20, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05. Il messaggio
in esame, essendo diretto a presentare i servizi di formazione che
l’operatore offre ai consumatori, risulta diffuso, infatti,
nell’esercizio di un’attivitÃ* economica proprio allo scopo di
promuovere la prestazione di servizi.
Entrando nel merito della questione, appare necessario specificare,
invece, che la valutazione del messaggio non concerne la conformitÃ* al
diritto elvetico di quanto indicato, della denominazione utilizzata
nonché dei titoli rilasciati dall’UNIPSA, bensì piuttostola
circostanza che tale conformitÃ* non è idonea ad escludere l’obbligo,
per un operatore pubblicitario con sede all’estero e che intenda
promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le norme ivi
vigenti nelle comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere
consumatori abituati a una certa decodifica, sul piano giuridico,
culturale e sociale, dei termini impiegati, rappresentati, nel caso di
specie, da quello di “universitÃ*†e da quello di “laureaâ€. Il sito
internet in questione, infatti, peraltro tutto in lingua italiana e
contenente specifiche relative a consumatori italiani, è suscettibile,
alla luce delle peculiaritÃ* del mezzo di diffusione, del linguaggio
utilizzato e delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto
pubblico di utenti di nazionalitÃ* italiana, vale a dire di potenziali
fruitori dei servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla
parola “universitÃ*†ed alla terminologia collegata un valore ben
preciso.
Nel caso in esame, la forza evocativa del termine universitÃ*, così
come il riferimento ai corsi di “laureaâ€, allo stesso modo,non viene
attenuata dalle specifiche rappresentate dalle indicazioni per cui
l’attivitÃ* dell’UniversitÃ* “è regolata esclusivamente dalla
legislazione Svizzeraâ€, “i titoli conferiti non sono equipollenti con
quelli accreditati svizzeri e europei†e “la corrispondenzadei gradi
non è da ritenersi equipollenza dei titoliâ€. Non solo le stesse non
appaiono poste in adeguato rilievo e sono riportate, in gran parte,
solo in una sezione del sito, ma, oltretutto, non possono essere
ritenute chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l’attivitÃ*
svolta viene descritta come universitaria e i titoli conseguibili come
accademici o di “laureaâ€. Il messaggio in esame, allora, appare idoneo
ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia
tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operativitÃ*
dell’operatore e di riconoscibilitÃ* dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italia. Il termine “universitÃ*â€, premesso che
può essere idoneo a lasciar intendere il riconoscimento
dell’istituzione come tale anche nell’ambito dell’ordinamento
italiano, mentre, in realtÃ*, la stessa non risulterebbe autorizzata
all’uso di tale denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in
un contesto pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di
riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur escludendo la
equipollenza (il fatto, cioè, che l’atto abbia lo stesso valore del
corrispondente atto italiano) dei titoli, che questi siano,
contrariamente al vero, comunque riconosciuti in Svizzera e
riconoscibili in Italia. E’ necessario rilevare, altresì, quale
aggravante, al fine della valutazione di ingannevolezza, la
circostanza che i destinatari del messaggio sono prevalentemente
soggetti non particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in giovani neo
diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre
in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attivitÃ* dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
con la decisione che accoglie il ricorso, l’AutoritÃ* dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravitÃ* e della durata della
violazione.

Nel caso in esame, con riguardo alla gravitÃ* della violazione, si
tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacitÃ* di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo
di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravitÃ* e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformitÃ* dal parere espresso dall'AutoritÃ* per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere
il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet [url]www.unipsa.ch[/url], è idoneo ad indurre in
errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attivitÃ* dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a),
e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che alla societÃ* ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritÃ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'AutoritÃ*
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'AutoritÃ* può disporre la
sospensione dell'attivitÃ* di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrÃ* notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'AutoritÃ* Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio CatricalÃ*



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