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  #1  
Vecchio 10-02-2009, 15.11.14
frontSUS
 
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Predefinito Diritti del passeggero, dal sito ENAC

Dal sito http://www.enac-italia.it/L'Enac/index.html

*/*
Diritti del passeggero
L'Enac ha tra i propri obiettivi la garanzia della qualita' dei
servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero.
Infatti, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, ha redatto la
Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard
aeroportuali. La Carta dei Diritti del Passeggero è un pratico
vademecum che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a
livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela
rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. La Carta dei
Servizi, invece, definisce gli standard qualitativi minimi che devono
essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti ai
passeggeri.
*.*

Interessante anche questo:

*/*
Attività internazionale
L'Enac rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni
internazionali dell'aviazione civile, I'ICAO, I'ECAC, I'EASA,
Eurocontrol - European Organisation for the Safety of Air Navigation,
con cui intrattiene continui rapporti di confronto e collaborazione e
nelle quali ricopre posizioni di leadership.
*/*


Inoltre, ecco qui la carta dei diritti del passeggero_
[url]http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/index.html[/url]

E qui una breve guida in pdf:
[url]http://www.enac-italia.it/repository/ContentManagement/node/P1118173533/GuidaRapida.pdf[/url]


Qui l'indicazione di cosa è permesso portare in cabina:
[url]http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-306815056.html[/url]
Si definisce quindi la regola del singolo bagaglio a mano da recare
con sé in cabina. Esso deve essere di dimensioni massime 115 cm.,
quale totale della misura dei tre lati. Importante sapere che è
consentito trasportare altri oggetti o piccole borse come segue:

*/*
Articoli consentiti in cabina
E' consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma
delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm.
In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero è permesso portare al
proprio seguito ulteriori articoli, ad esempio:
una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici\elettronici di
piccole dimensioni, di uso abituale
un soprabito o impermeabile
un ombrello o bastone da passeggio
un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare
articoli da lettura per il viaggio
culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il
viaggio
articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali
all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili (in quantità e peso
limitati)
medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici
e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del
viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è
necessaria apposita prescrizione medica
liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore
a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una
busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile,
completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di
dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente
dall'altro bagaglio a mano.
I liquidi in questione comprendono:
acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli,
profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia,
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba,
altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio,
miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga
consistenza.
Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve
intendersi:
un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza
che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema
integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o
comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere
richiusa.
*/*


Qui i moduli per inoltrare reclamo contro il comportamento illecito
delle compagnie:
[url]http://195.103.234.163/applicazioni/reg1107/modulo.asp[/url]
[url]http://195.103.234.163/applicazioni/cartadiritti/modulo_261.asp[/url]

E qui finalmente l normativa italiana ed europea attualmente in vigore
e da cui discendono le indicazioni del sito ENAC ai cittadini
passeggeri:
[url]http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/Normativa/index.html[/url]

Ciò che non è chiaro è se queste regole sono valide in tutta Europa o
solo sul territorio italiano.
Nel caso fossero valide solo in Italia, bisogna cercare il sito
dell'ente nazionale per l'aviazione civile della nazione europea in
cui è successo il disservizio, trovare l'analoga informativa ai
cittadini/passeggeri, verificare che ci siano i presupposti e quindi
inoltrare il reclamo sul posto.

Informare è meglio che confondere.
Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
angariare (leggi tassare) meglio!

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Vecchio 10-02-2009, 16.37.21
Mamo (R)
 
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Predefinito Re: Diritti del passeggero, dal sito ENAC

On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Saluti, Mamo.

--
Perché incasina l'ordine con cui normalmente si legge.[color=blue]
>Perché è così fastidioso?[color=green]
>>Rispondere sopra il citato.[color=darkred]
>>>Qual è una delle cose più seccanti su Usenet e in e-mail?[/color][/color][/color]
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Vecchio 10-02-2009, 16.37.21
Mamo (R)
 
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Predefinito Re: Diritti del passeggero, dal sito ENAC

On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Saluti, Mamo.

--
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>Perché è così fastidioso?[color=green]
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Vecchio 10-02-2009, 16.37.21
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Predefinito Re: Diritti del passeggero, dal sito ENAC

On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

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(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

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A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
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Predefinito Re: Diritti del passeggero, dal sito ENAC

On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Saluti, Mamo.

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Perché incasina l'ordine con cui normalmente si legge.[color=blue]
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On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Saluti, Mamo.

--
Perché incasina l'ordine con cui normalmente si legge.[color=blue]
>Perché è così fastidioso?[color=green]
>>Rispondere sopra il citato.[color=darkred]
>>>Qual è una delle cose più seccanti su Usenet e in e-mail?[/color][/color][/color]
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Predefinito Re: Diritti del passeggero, dal sito ENAC

On Tue, 10 Feb 2009 13:11:14 GMT, in it.hobby.viaggi "frontSUS" wrote:
[color=blue]
>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Saluti, Mamo.

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>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

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ALLEGATO

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>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

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(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

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A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
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>Informare è meglio che confondere.
>Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost",
>hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli
>angariare (leggi tassare) meglio![/color]

Questa è una possibilità.
L'altra è quella di essere trattati dalle istituzioni che sostengono di
rappresentarci, come piccoli idioti.
Quello che segue è un esempio:

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione

del 4 aprile 2003

che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della
sicurezza dell'aviazione civile(1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di
norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea.
A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine
di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente
regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda
della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere
informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio
inferiore.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il
tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso
in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di
sicurezza equivalenti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e
l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza
dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza
dell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- "Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile" i regolamenti, le
pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione
civile sul territorio nazionale.

- "Autorità competente" l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002,
responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo
programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a
disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro
o dalla Commissione.

Articolo 4

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Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli
aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o
alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2320/2002.

Articolo 5

Misure compensative

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure
compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato
al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

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ALLEGATO

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A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato
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