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Vecchio 11-06-2007, 00.13.14
jolelda
 
Messaggi: n/a
Predefinito EIT CUESA SAN MARINO PUBBLICITA INGANNEVOLE

PI5122 - [url]WWW.EIT-UNIV.NET[/url]
Provvedimento n. 15629

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicitĂ* ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003,
n. 284;

VISTO il provvedimento del 22 dicembre 2005, con il quale è stata
disposta la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai
sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 9 dicembre 2005, un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio
pubblicitario diffuso da European Institute of Technology CUESA –
Centro universitario europeo di studi avanzati, con sede in Rimini,
alle pagine web:
[url]http://www.eit-univ.net;[/url]
[url]http://www.eit-univ.net/index.php?body=dottorati.php&title=Dottorati[/url]
USA;
[url]http://www.eit-univ.net/index.php?body=conseguire_laurea.php&title=Conseguireunalaurea;[/url]
[url]http://www.eit-univ.net/index.php?body=chi_siamo.php&title=Chisiamo[/url],
rilevate in data 2 dicembre 2005, volto a promuovere attivitĂ* di
formazione universitaria.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe
ingannevole in quanto tramite l’utilizzo dei termini “politecnico”,
“centro universitario”, “lauree, corsi di laurea, conseguire una
laurea, laurea a distanza, specializzazione post-laurea europea,
autentico master”, “apostille”, indurrebbe il consumatore a ritenere
che EIT-CUESA sia un’universitĂ* riconosciuta in Italia e che ititoli
offerti abbiano valore legale e siano spendibili come tali in Italia e
in Europa, attraverso una affiliazione con universitĂ* americane ed
europee che li accetterebbero e riconoscerebbero. Al contrario, né EIT-
CUESA, nĂ© le altre universitĂ* citate hanno ottenuto alcuna
autorizzazione ad operare e a definirsi UniversitĂ*/Ateneo dal
Ministero dell’UniversitĂ* e dell’Istruzione, nĂ© sono state autorizzate
come filiazioni di universitĂ* straniere.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in alcune
pagine del sito internet [url]www.eit-univ.net[/url] che, sotto l’intestazione
“European Institute of Technology”, comprendente il logo
dell’istituto, che contiene anche la dicitura “Un Politecnico
formativo per la Regione Europa – accreditato IARU”, riportano i link
alle varie sezioni del sito, tra i quali “Conseguire una laurea”,
“Laurea a distanza”, “Master Degree”, “Dottorati USA”, “Scienze
Olistiche”, “Collaborazioni internazionali”.
Le pagine forniscono informazioni sull’“istituzione di formazione
universitaria non tradizionale” e su come “Conseguire una laurea o un
autentico Master”, “a chi sono rivolti i corsi di laurea esteri”,
“informazioni generali sui corsi, il Degree Doctor”, precisando,
inoltre, che “tutti i titoli possono essere corredati con l’Apostille
o con la vidimazione del Segretario di Stato Americano, quanto a
garanzia della legalitĂ* del documento”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 14 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante, e
all’“European Institute of Technology – CUESA”, in qualitĂ* di
operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo
III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di
pubblicitĂ* ingannevole e comparativa, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
citato Decreto Legislativo, con riguardo alle qualifiche
dell’operatore pubblicitario e alle caratteristiche dei titoli
rilasciati.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Richiesta di informazioni all’operatore

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto all’European Institute of Technology - CUESA, in qualitĂ* di
operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione riguardanti:
l’attivitĂ* di formazione svolta in Italia da European Institute of
Technology – CUESA, con sede a Rimini, con particolare riferimento
alle autorizzazioni di cui è in possesso;
i corsi di formazione effettuati in Italia;
il valore legale dei titoli rilasciati alla fine dei corsi;
la programmazione pubblicitaria e della campagna a cui il messaggio è
riconducibile.

b) Provvedimento relativo all’onere della prova

In data 2 maggio 2006 è stato chiesto all’operatore pubblicitario, ai
sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05,di
fornire prove sull’esattezza materiale dei seguenti termini contenuti
nel messaggio segnalato:
“Politecnico”;
“Centro universitario”;
“Lauree, corsi di laurea, conseguire una laurea, laurea a distanza”;
“Specializzazione post-laurea europea”;
“Autentico master”;
“Apostille”;
In particolare, con riferimento alle suddette affermazioni, è stato
chiesto di dimostrare attraverso l’invio di idonea documentazione:
lo status giuridico dell’EIT-CUESA, specificando se, ed in base a
quali norme o riconoscimenti amministrativi essa sia autorizzata ad
organizzare corsi universitari e/o specializzazioni post laurea ed a
rilasciare il titolo di “Doctor”;
l’attivitĂ* di formazione svolta in Italia da EIT-CUESA, con sede a
Rimini, con particolare riferimento alle autorizzazioni di cui è in
possesso;
i corsi di formazione effettuati in Italia;
le modalitĂ* di funzionamento dell’EIT-CUESA, in particolare
l’organizzazione dei corsi, nonché la lista dei docenti, il luogo di
svolgimento dei corsi e degli esami, il numero degli iscritti;
le possibilitĂ* occupazionali conseguite da ex allievi che hanno
conseguito i titoli rilasciati dall’EIT-CUESA;
la possibilitĂ* di iscrizione ad un albo professionale europeo;
il valore legale dei titoli rilasciati alla fine dei corsi.

c) Memorie dell’E.I.T. - CUESA

Con memorie pervenute nelle date 17 e 22 maggio 2006, l’“European
Institute of Technology – CUESA” ha evidenziato quanto segue:
l’E.I.T-CUESA ha oscurato il proprio sito a partire dal 19 maggio
2006, al fine di procedere ad un suo aggiornamento;
l’E.I.T. – CUESA è un’associazione senza fine di lucro costituita nel
dicembre 2005 in Rimini;
l’associazione non organizza corsi universitari e/o specializzazioni
post-lauream, né rilascia il titolo di “Doctor”;
le pagine web oggetto di segnalazione specificano che “l’E.I.T. –
CUESA” non rilascia lauree, ma esegue solo preparazione, formazionee
coordinamento con i Campus e i Centri associati; le lauree o i Degree
vengono rilasciati (dopo aver superato i relativi esami) dalle
UniversitĂ* americane o europee per le quali gli allievi vengono
preparati”;
il titolo di “Doctor” può essere utilizzato dalla persona che abbia
conseguito una laurea o Degree presso le universitĂ* straniere con cui
l’E.I.T.- CUESA è affiliata, a condizione che tale titolo sia
riportato in lingua originale ed indicato per esteso;
il sito specifica che “la possibilitĂ* di fruizione del titolo
accademico estero non significa che il titolo è equipollente o
riconosciuto in Italia”;
ad oggi l’E.I.T – CUESA non ha svolto alcun corso di formazione;
nessuna specifica autorizzazione è richiesta per l’attivitĂ* di
formazione che l’E.I.T – CUESA dovrebbe svolgere;
ad oggi l’E.I.T – CUESA non ha ricevuto alcuna iscrizione ai propri
corsi, infatti, il sito contiene solo una lista di docenti disponibili
per i corsi di formazione;
non ci sono, quindi, ex allievi e, in ogni caso, l’E.I.T – CUESA non
ha mai promesso e/o indicato specifiche prospettive occupazionali;
nel sito in esame non c’è alcuna indicazione circa la possibilitĂ* di
iscriversi ad un albo professionale europeo, infatti in esso si
specifica che “I titoli rilasciati dalle universitĂ* americane con le
quali operiamo non sono equipollenti alle lauree italiane e non sono
riconoscibili ai fini dell’iscrizione agli Ordini professionali”;
l’E.I.T – CUESA non rilascia alcun titolo alla fine dei corsi, perché
tali titoli sono rilasciati dalle universitĂ* straniere, americane e/o
europee, cui essa è affiliata, ma i predetti titoli sono stati
riconosciuti e accettati da alcune universitĂ* europee;
il messaggio segnalato è stato riportato in modo lacunoso e parziale,
in quanto il segnalante ha artificiosamente depositato solo alcune
pagine del sito, mentre una visione globale del sito stesso conduce a
conclusioni opposte;
il destinatario del messaggio in esame non è il consumatore più
sprovveduto, ma quello mediamente qualificato;
la home page del sito specifica che i corsi offerti sono “Corsi di
formazione per lauree e specializzazioni post-laurea non italiani, ma
presso universitĂ* estere legalmente autorizzate dai loro stati”,
inoltre, “Si noti che l’European Institute of Technology non rilascia
lauree di nessun genere. Sono le universitĂ* estere che le rilasciano”
e ancora “Dichiarare che i Degree di queste universitĂ* USA sono legali
in America, autorizzate e con Apostille governativo , dal titolo
fruibile in originale, ma non sono riconosciute in Italia ai fini
professionali rappresenta la nostra onestĂ* e integritĂ* professionale”;
giĂ* dalla home page è evidente che l’E.I.T – CUESA non rilascia lauree
di nessun genere, in quanto sono le universitĂ* straniere che le
rilasciano e tali lauree non sono riconosciute in Italia;
cliccando sul link “Conseguire una laurea”, si apre una finestra nella
quale compare un paragrafo denominato “Riconoscimento del titolo
americano”, nel quale si legge: “I titoli rilasciati dalle UniversitĂ*
americane con le quali operiamo non sono equipollenti e non sono
riconoscibili ai fini dell’iscrizione agli Ordini professionali […]”;
cliccando sul link “Chi siamo”, si apre una finestra composta da tre
pagine, in una delle quali il paragrafo “Alcune essenziali
precisazioni” chiarisce che “l’E.I.T – CUESA è altamente specializzato
nella realizzazione di progetti formativi volti alla preparazione
degli studenti per le lauree estere” e “l’E.I.T – CUESA non rilascia
lauree, ma esegue solo preparazione, formazione e coordinamento con i
campus e i centri associati; le lauree o i Degree vengono rilasciati
(dopo aver superato i relativi esami) dalle universitĂ* americane o
europee per le quali gli allievi vengono preparati”;
relativamente all’uso del termine “Apostille” in una nota in grassetto
ben visibile dall’utente si specifica che “I titoli accademici
ottenuti all’estero pur non essendo equipollenti a quelli italiani,
sono sempre titoli di studio, a volte riconosciuti in altri paesi
europei, specie quando sono corredati dal documento chiamato
APOSTILLE. Con tale documento i titoli possono essere riconosciuti in
tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961. Il riconoscimento legale non significa però il
riconoscimento professionale del titolo; in altre parole, il titolo
non è riconosciuto equipollente a quelli italiani […]”;
“Apostille” non significa riconoscimento professionale del titolo;
in nessuna delle pagine segnalate l’E.I.T – CUESA si autodefinisce
UniversitĂ* o Ateneo o vanta il possesso di specifiche autorizzazioni
da parte del Ministero competente;
l’E.I.T-CUESA è un’associazione costituita di recente e non ha ancora
svolto alcuna attivitĂ*, dunque il messaggio non ha avuto alcun effetto
sul mercato né ha recato alcun pregiudizio al consumatore.
In data 10 maggio 2006 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma1,
del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso
sulla rete Internet, in data 23 maggio 2006 è stato richiesto il
parere all’AutoritĂ* per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in termini, la suddetta AutoritĂ* ha ritenuto che
il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicitĂ*
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo
n. 206/05, in quanto la veridicitĂ* delle affermazioni contenute nel
messaggio segnalato non risulta dimostrata, atteso che la
documentazione trasmessa dall’operatore pubblicitario in data 17
maggio 2006, in risposta al provvedimento adottato ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, del predetto Decreto Legislativo, non
appare idonea a comprovare l’esattezza materiale delle affermazioni
contenute nel messaggio stesso, perché insufficiente e incompleta.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, appare necessaria una disamina del quadro
normativo vigente in Italia.
La denominazione “UniversitĂ*” è riservata, infatti, per legge, ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,
recante “Misure urgenti per l’UniversitĂ*”, convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle universitĂ*
statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le
denominazioni di universitĂ*, ateneo, politecnico, istituto di
istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle
universitĂ* statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare
titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo
stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche
accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in
via primaria, dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento
ed uso di titoli accademici, professionali e simili”, e, in
particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche
accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche
di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono
essere conferite soltanto con le modalitĂ* e nei casi indicati dalla
legge” e dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli
ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre 1990, n. 341) e
possono essere conferiti, con le modalitĂ* e nei casi indicati dalla
legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e
non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale
(articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1, punti 1. e 2. del
R.D., recante “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31
dicembre 1933, n. 1592).
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 –Filiazioni
in Italia di UniversitĂ* straniere, qualora l’E.I.T. - CUESA fosse
autorizzata a svolgere attivitĂ* in Italia, dovrebbe comunque adempiere
a quanto previsto dalla citata norma, che, tra l’altro, obbliga a
svolgere in Italia esclusivamente parte dei corsi giĂ* istituiti presso
la sede straniera e solo a studenti iscritti all’universitĂ* madre.
Quanto all’utilizzabilitĂ* in Italia di titoli di studio conseguiti
all’estero, in linea generale nessun titolo accademico o professionale
straniero ha di per sé un valore legale o può essere automaticamente
usato in Italia ai fini dell’esercizio delle professioni
regolamentate.
Esso costituisce, infatti, qualora sia stato legittimamente ottenuto
in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo,
requisito indispensabile, ma non sufficiente, per esercitare la
professione nel nostro Paese, in quanto detto titolo deve essere
prioritariamente riconosciuto in Italia da una competente autoritĂ*. Il
riconoscimento, secondo le necessitĂ* e i requisiti dell’interessato,
può essere conseguito seguendo due percorsi.
Con riguardo all’equipollenza di titolo accademico straniero, i
cittadini italiani o stranieri possono chiedere presso una qualunque
UniversitĂ* italiana l'equipollenza di un titolo accademico acquisito
all'estero, se questo è analogo ad uno dei titoli conferiti da detta
UniversitĂ*. In base alla Legge 11 luglio 2002, n. 148 di Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997,
l'autoritĂ* competente per il conferimento dell'equipollenza è il
Consiglio di Corso di Laurea di ogni UniversitĂ*, che, prendendo in
considerazione ogni singolo curriculum, può dichiarare l'equipollenza
del titolo accademico straniero con quello da essa conferito, oppure
stabilire l'ammissione del richiedente al corso equivalente, con un
parziale riconoscimento degli esami.
L'equipollenza è invece automatica quando esistono accordi bilaterali
o convenzioni internazionali che stabiliscono la conversione dei
titoli accademici (esempio Italia-Austria).
I cittadini europei ed extracomunitari residenti in Italia possono
richiedere l'equipollenza direttamente all'UniversitĂ*. I cittadini
extracomunitari residenti all'estero devono inviare la loro richiesta
di equipollenza alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti
per territorio.
L’equipollenza del titolo accademico non costituisce di per sé
abilitazione professionale, ma conferisce soltanto il diritto di
fregiarsi dell’equivalente titolo italiano, di proseguire gli studi
per conseguire, ad esempio, un’altra laurea o un dottorato, di
partecipare a concorsi pubblici ove detto titolo sia requisito
indispensabile e di conseguire l’esame di Stato per ottenere
l’abilitazione professionale.
Con riguardo al riconoscimento professionale di titolo straniero, se
nel Paese che l’ha rilasciato, il titolo accademico si configura come
"formazione regolamentata" ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14
maggio 2001, o costituisce abilitazione professionale da solo o unito
ad altri requisiti, il cittadino italiano o straniero che ha
conseguito all’estero detta abilitazione, può richiederne il
riconoscimento rivolgendosi ad amministrazioni dello Stato ai sensi
della direttiva 1989/48/CEE trasposta in Italia dal Decreto
Legislativo n. 115/92, come modificato dal Decreto Legislativo n.
277/03, sempre che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla
suddetta direttiva.
Nel caso in cui il titolo accademico sia stato conseguito in un Paese
che non regolamenta la professione e non sia annoverabile fra le
formazioni regolamentate ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14
maggio 2001, il riconoscimento può essere concesso ugualmente previo
il requisito ulteriore di anni di esperienza professionale maturati in
uno Stato membro che non regolamenta la professione. Il legislatore
italiano ha esteso questa deroga anche ai cittadini extracomunitari.
Il decreto di riconoscimento è nominale e deriva da una valutazione
caso per caso. Esso può, quindi, consentire al migrante l’iscrizione
diretta agli albi oppure può subordinare l’iscrizione al superamento
di idonee misure compensative. Il riconoscimento del titolo ai sensi
della direttiva 89/48/CE è conferito esclusivamente ai fini
professionali e non stabilisce alcuna equivalenza del titolo
accademico con l’omologo titolo accademico italiano. Laddove al
migrante sia specificatamente richiesto il titolo accademico, egli
dovrĂ* procedere all’ottenimento dell’equipollenza.
I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento,
nonché la certificazione di cui al punto 7, devono essere presentati
in copia autentica di originale che risulti giĂ* legalizzato a cura
della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esonero
previsti da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961,
l'originale del titolo (di cui si presenta la copia autentica) dovrĂ*
risultare provvisto del timbro “Apostille” a cura della competente
AutoritĂ* locale.
Queste disposizioni sono ispirate all’evidente finalitĂ* di evitare che
si ingenerino confusioni tra soggetti abilitati a rilasciare diplomi
di laurea aventi valore legale ai sensi della normativa italiana ed
altri istituti formativi, che, indipendentemente dalla qualitĂ*
dell’istruzione impartita, tale abilitazione non posseggano.
Per il consumatore italiano, pertanto, i termini universitĂ* e laurea,
oltre ad essere giuridicamente pregnanti, sono carichi di
indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connessi come
sono ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul
piano culturale, la vita e la societĂ* italiana; possiedono cioè una
forza evocativa loro propria che rimanda al valore legale dei titoli
rilasciati [Cfr., sul punto , Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004].
Nel caso di specie, il messaggio oggetto della richiesta di
intervento, utilizzando termini quali “Politecnico”, “Centro
universitario, lascia intendere che l’“European Institute of
Technology – CUESA” sia un’universitĂ* riconosciuta e che, quindi,
possa rilasciare titoli aventi di per sé valore legale in Italia.
L’uso congiunto dei predetti termini e delle espressioni “Lauree,
corsi di laurea, conseguire una laurea, laurea a distanza”,
“Specializzazione post-laurea europea”, “Autentico master”,
“Apostille” aggrava nei destinatari del messaggio l’effetto confusorio
sulla valenza dei titoli conseguibili all’esito dei corsi
pubblicizzati.
Nel contesto complessivo del messaggio, l’indicazione riportata nel
sito secondo la quale “I titoli rilasciati dalle universitĂ* americane
con le quali operiamo non sono equipollenti alle lauree italiane e non
sono riconoscibili ai fini dell’iscrizione agli Ordini professionali”,
non appare idonea ad eliminare l’induzione in errore determinata
dall’utilizzo dei termini “Politecnico” e “Centro universitario”, che
giĂ* di per sĂ© appaiono prospettare la possibilitĂ* per il consumatore
di studiare presso una struttura accademica riconosciuta
nell’ordinamento italiano e di conseguire, a seguito della frequenza
dei corsi pubblicizzati, un titolo avente valore legale in Italia.
L’effetto confusorio appare poi aggravato da quanto affermato nel
messaggio circa l’apposizione dell’“Apostille” sui titoli rilasciati,
ovvero che “Con tale documento i titoli possono essere riconosciutiin
tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961. Il riconoscimento legale non significa però il
riconoscimento professionale del titolo”, atteso che l’“Apostille” è
un timbro che, apposto sui documenti formati all’estero, ne certifica
semplicemente la conformitĂ* all’originale.
Come emerso dalle risultanze istruttorie, l’E.I.T. – CUESA è una
semplice associazione privata che si occupa di formazione ai fini del
conseguimento di un titolo presso universitĂ* straniere. L’istituzione
in oggetto, inoltre, non è autorizzata a svolgere attivitĂ* in Italia
in qualitĂ* di filiazione di universitĂ* straniere.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene
che il messaggio in esame sia idoneo ad indurre nei consumatori un
effetto confusorio in ordine alle qualifiche dell’operatore
pubblicitario e alle caratteristiche del servizio offerto, potendo,
per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.

VII. SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
con la decisione che accoglie il ricorso, l’AutoritĂ* dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravitĂ* e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della
legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma
12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravitĂ*
della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o
attenuare l’infrazione, della personalitĂ* dell’agente,nonchĂ© delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
In particolare, con riguardo alla gravitĂ* dell’infrazione si tiene
conto dell’importanza dell’operatore, della penetrazione del mezzo di
diffusione del messaggio che, nel caso di specie, in ragione della
modalitĂ* di diffusione attraverso la rete Internet, è suscettibile di
aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori.
Si deve, infine, valutare la durata di diffusione del messaggio che
nel caso di specie risulta essere stata quanto meno di un paio di
mesi.
Considerati tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria da
irrogare all’associazione European Institute of Technology- CUESA può
essere determinata nella misura di 12.600 (dodicimilaseicento) euro.
Nel caso di specie sussiste anche la circostanza attenuante del
comportamento posto in essere dall’operatore per ridurre le
conseguenze della violazione, avendo l’operatore pubblicitario
provveduto spontaneamente ad oscurare il sito contenente il messaggio
oggetto di segnalazione, nelle more del procedimento; si ritiene,
pertanto, di irrogare all’associazione dell’European Institute of
Technology- CUESA con sede in Rimini una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura di 6.000 € (seimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformitĂ* al parere dell’AutoritĂ*per le
Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame
è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle qualifiche
dell’operatore pubblicitario e alle caratteristiche dei servizi
pubblicizzati potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dall’associazione “European Institute of
Technology – CUESA” con sede in Rimini costituisce, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicitĂ*
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del
Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che all’associazione ad “European Institute of Technology – CUESA”
con sede in Rimini sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
di 6.000 € (seimila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’AutoritĂ* attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'AutoritĂ*
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'AutoritĂ* può disporre la
sospensione dell'attivitĂ* di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrĂ* notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'AutoritĂ* Garante della Concorrenza e
del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio CatricalĂ*

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