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  #41  
Vecchio 02-04-2007, 07.46.05
federicoP
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

[email]avvocatozoppi@excite.it[/email] ha scritto :

[color=blue]
> [url]WWW.UNIPSA.CH[/url] ISSEA .......
> .....[/color]


Caro avvocato,

delle liti tra lei e il suo istituto, su questo newsgroup ( e sugli
altri che state ammorbando ) non ce ne puo' fregare di meno.

Fate il piacere, tornatevene a discutere nell'aula del vostro
tribunale, come si faceva una volta, senza rompere le scatole agli
altri.

La ringrazio vivamente

--


federicoP



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  #42  
Vecchio 02-04-2007, 07.46.05
federicoP
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

[email]avvocatozoppi@excite.it[/email] ha scritto :

[color=blue]
> [url]WWW.UNIPSA.CH[/url] ISSEA .......
> .....[/color]


Caro avvocato,

delle liti tra lei e il suo istituto, su questo newsgroup ( e sugli
altri che state ammorbando ) non ce ne puo' fregare di meno.

Fate il piacere, tornatevene a discutere nell'aula del vostro
tribunale, come si faceva una volta, senza rompere le scatole agli
altri.

La ringrazio vivamente

--


federicoP



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  #43  
Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

a

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
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Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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  #50  
Vecchio 04-04-2007, 18.26.48
fagnani.o@libero.it
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: UNIPSA POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE

On 2 Apr, 16:09, fagnan...@libero.it wrote:[color=blue]
> Â*ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
> PER IL LAZIO
> ROMA
>
> Atto recante ricorso
> a valere anche quale
> atto di motivi aggiunti di impugnazione
> nel ricorso r.g. n. 5443/2006
>
> nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – UniversitÃ* privata a distanza â€,
> con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
> presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
> e legale rappresentante pro tempore, Â*Massimo Silvestri, rappresentata
> e difesa, giusta delega in calce al presente atto, Â*dagli avv.ti
> Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
> tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
> Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
> - ricorrente -
> contro
> - AutoritÃ* Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
> del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
> Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
> - resistente -
> - European Â*School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
> rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
> Chiaravalle 7 Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* Â* - controinteressata -
>
> per l’annullamento previa sospensione cautelare
> - Â* Â* Â* del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’AutoritÃ* Garante
> della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
> “a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
> provvedimento, diffuso dalla societÃ* ISSEA sa, costituisce, per le
> ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
> pubblicitÃ* ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
> del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
> Â*b) che alla societÃ* Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
> pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)â€;
> - Â* Â* Â* di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
> *****
> FATTO
> 1. Â* Â* Â*La “ISSEA s.a. - UniversitÃ* privata adistanza†(d’ora innanzi
> ISSEA) è una societÃ* di Â*diritto svizzero con sede in Agno(Canton
> Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
> gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – UniversitÃ*
> privata a distanzaâ€, istituzione che svolge attivitÃ* di formazione a
> distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
> 2. Â* Â* Â*Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
> svolgimento di attivitÃ* di formazione universitaria non richiede una
> specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
> libertÃ* di scienza e sulla libertÃ* economica riconosciute a livello
> costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
> Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle UniversitÃ*,
> siano esse pubbliche o private, è Â*l’accreditamento, ovvero il
> riconoscimento di qualitÃ* da parte della Conferenza Universitaria
> Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
> garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
> possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
> Federale sull’Aiuto alle UniversitÃ* e la cooperazione nel settore
> universitario dell’8 ottobre 1999).
> 3. Â* Â* Â*Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
> Legge sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana, sulla Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
> di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 Â* , che “Nessun
> altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
> denominazioni «UniversitÃ* della Svizzera italiana» e «Scuola
> universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
> l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
> denominazioni «universitÃ*», «istituto universitario» e simili da parte
> di enti pubblici e privati che svolgono attivitÃ* di insegnamento e
> attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
> l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
> Consiglio di Stato vigila affinché:
> a) Â* Â* Â*la denominazione non sia tale da generare confusione con le
> universitÃ* accreditate;
> b) Â* Â* Â*le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
> valore dei titoli conseguiti;
> c) Â* Â* Â*l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
> dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualitÃ* della
> Conferenza Universitaria Svizzera.â€
> 4. Â* Â* Â*In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
> istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
> Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
> stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
> tale da generare confusione con le UniversitÃ* svizzere accreditate e
> quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
> sull’UniversitÃ* della Svizzera italiana [..] â€, con ciò autorizzando
> l’utilizzo del nomen Â*quale esso si presenta nel sito internetwww.unipsa.ch.,
> all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
> normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
> valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
> 5. Â* Â* Â*Trattandosi di libera universitÃ* privata non accreditata che ha la
> propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
> la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
> lingua ufficiale del Cantone.
> 6. Â* Â* Â*Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
> unitÃ* operative in Italia né dirette né indirette ma hannoin essere
> delle convenzioni con alcune societÃ* o enti che dispongono di aule
> multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
> collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
> materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
> 7. Â* Â* Â*In data 10 febbraio 2006 una universitÃ* a distanza concorrente
> della ricorrente segnalava all’AutoritÃ* garante per la Concorrenza ed
> il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
> diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet Â*[url]www.unipsa.che[/url]
> richiedeva all’autoritÃ* di garanzia di sospendere provvisoriamente il
> messaggio pubblicitario.
> 8. Â* Â* Â*L’AutoritÃ* apriva un procedimento (PI5224) del quale veniva data
> comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
> invitava a presentare memorie scritte.
> 9. Â* Â* Â*La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
> febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
> giurisdizione dell’autoritÃ*; ii) l’impossibilitÃ* di attribuire al sito
> segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformitÃ* diUNIPSAalle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
> presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
> 10. Â* Â* Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
> 10del 2006) l’AutoritÃ* Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
> sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
> pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
> sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
> pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
> procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
> messaggio pubblicitario contenuto nel sito internetwww.unipsa.ch.
> 11. Â* Â* Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
> giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
> notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
> predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
> eccepito il difetto di giurisdizione dell’AutoritÃ* Garante per la
> Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
> disparitÃ* di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
> un presunto contenuto pubblicitario del sitowww.unipsa.ch. Il ricorso
> non è ancora stato discusso.
> 12. Â* Â* In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
> presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
> il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internetwww.unipsa.ch
> in data 10 luglio 2006. L’AutoritÃ* decideva di estendere il
> procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
> che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
> differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
> febbraio 2006.
> 13. Â* Â* In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
> segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
> depositare memorie conclusive.
> 14. Â* Â* Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
> giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
> particolare che:
> - il Politecnico di Studi aziendali – UniversitÃ* privata a distanza
> non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
> teledidattica remoti†sono solamente postazioni remote di studio;
> - l’attivitÃ* di formazione universitaria, Â*nel sistema universitario
> svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
> l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
> riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
> esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltÃ* di ogni
> istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
> i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
> - l’uso del termine “UniversitÃ*†è disciplinato dall’articolo 14 della
> legge cantonale ticinese sull’UniversitÃ* della Svizzera Italiana che,
> nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
> articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
> Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
> ingenerare confusione con le universitÃ* accreditate;
> - la ISSEA gode dello status giuridico di “universitÃ*†in forza della
> legge cantonale;
> - sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
> status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
> solamente con riferimento alla normativa ...
>
> leggi tutto[/color]

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